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DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2005, n. 216

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/11/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  9-11-2005 al: 4-11-2009
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che delega il Governo ad adottare, tra gli altri, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264;
Visto l'articolo 9 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, che proroga al 31 dicembre 2005 i termini della delega disposta dal citato articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186 del 2004;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, recante riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare, gli articoli 20 e 21 riguardanti il Ministero della difesa;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante, tra l'altro, la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
Visto l'articolo 8 del citato decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che fissa in undici il numero massimo delle direzioni generali del Ministero della difesa, di cui all'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, stabilendo altresì le relative modalità di attuazione volte ad assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186 del 2004 e all'articolo 5, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Riorganizzazione dei compiti nei settori
delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva
1. È istituita la Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva. Ad essa sono trasferiti i compiti in materia di pensioni, di equo indennizzo e di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardanti il personale militare, attribuiti alla Direzione generale per il personale militare dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nonché i compiti di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, e agli articoli 2, comma 1, lettera f), e 5, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni.
2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegata al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta l'art. 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse):
«Art. 2 (Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 165, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 5, commi 2 e 3, e all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
- Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concerne «Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549.».
- L'art. 9 della legge 27 dicembre 2004, n. 306 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative), così recita: «Il termine di cui all'art. 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2005.».
- Si riportano gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 20 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa.
2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:
a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aree, pianificazione generale operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;
b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare: attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.».
«Art. 21 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate da un segretario generale.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nel decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, nonché nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.».
- Si riporta l'art. 8 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 186 del 2004:
«Art. 8 (Disposizioni relative al Ministero della difesa). - 1. All'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "undici".
2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il maggior onere derivante dalla previsione, ai sensi del comma 1, del trattamento economico spettante al titolare dell'incarico di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è compensato rendendo contestualmente indisponibili, al fine del conferimento presso la stessa amministrazione, tre posti effettivamente coperti di livello dirigenziale. In alternativa, il predetto incarico di cui all'art. 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 è conferito ad un ufficiale generale e gradi corrispondenti delle Forze armate, equiparato a dirigente di prima fascia, ferma restando la consistenza organica dei predetti gradi prevista dalla vigente normativa.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono adottate le disposizioni idonee ad assicurare in via definitiva l'invarianza della spesa.».
Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264:
«Art. 4.2. - I compiti di cui all'art. 29 del decreto sono contestualmente attribuiti alle Direzioni generali del personale.» (per «decreto» si intende il d.P.R. n. 1478 del 1965, il cui art. 29 è riportato alla nota successiva).
- Si riporta l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478 (Riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa):
«Art. 19. - La Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari provvede:
all'organizzazione e allo svolgimento delle operazioni relative alla leva, alla selezione attitudinale e al reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
alla militarizzazione e alla mobilitazione civile;
alla trattazione delle materie relative al reclutamento, allo stato, all'avanzamento, all'impiego, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico del personale del Servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare della Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta e del personale militare della Croce Rossa Italiana;
alla trattazione delle pratiche relative ai militari caduti e dispersi in guerra e alla formazione dell'Albo d'Oro;
all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie e al personale sopraindicati, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.».
Si riportano gli articoli 2, comma 1, lettera f), e 5, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione dei servizio militare professionale):
«Art. 2 (Personale militare impegnato nella difesa nazionale). - 1. Le finalità di cui all'art. 1 sono assicurate da:
a)- e) (omissis);
f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:
1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'art. 78 della Costituzione:
2) qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.».
«Art. 5 (Misure per agevolare l'inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa individua, con proprio decreto, nell'ambito delle direzioni generali del Ministero della difesa, una struttura competente a svolgere attività informativa, promozionale e di coordinamento al fine di valutare l'andamento dell'attività di reclutamento di personale volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata. Per il perseguimento delle predette finalità tale struttura si avvale anche degli uffici periferici della Difesa, acquisisce le opportune informazioni dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e privati e stipula convenzioni, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, con i predetti datori di lavoro, con gli uffici regionali competenti in materia di promozione dell'occupazione, individuati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con i soggetti abilitati all'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, e con i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.».