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DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2005, n. 216

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/11/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 9-11-2005
al: 4-11-2009
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di
conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, che delega il Governo ad adottare, tra gli altri, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o
piu'   decreti   legislativi   recanti   disposizioni  integrative  e
correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264;
  Visto  l'articolo  9  della  legge  27  dicembre  2004,  n. 306, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre
2004,  n. 266, che proroga al 31 dicembre 2005 i termini della delega
disposta  dal  citato  articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186
del 2004;
  Visto  il  decreto  legislativo  16  luglio  1997,  n. 264, recante
riorganizzazione  dell'area  centrale  del  Ministero della difesa, a
norma  dell'articolo  1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965,
n. 1478, recante riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero
della difesa;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  ed  in  particolare, gli
articoli 20 e 21 riguardanti il Ministero della difesa;
  Vista  la  legge  14  novembre  2000,  n.  331,  recante  norme per
l'istituzione del servizio militare professionale;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
  Vista  la  legge  23  agosto 2004, n. 226, recante, tra l'altro, la
sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina
dei volontari di truppa in ferma prefissata;
  Visto l'articolo 8 del citato decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
che  fissa  in  undici il numero massimo delle direzioni generali del
Ministero  della  difesa,  di  cui all'articolo 21 del citato decreto
legislativo   n.  300  del  1999,  stabilendo  altresi'  le  relative
modalita'  di attuazione volte ad assicurare l'effettivo rispetto del
principio dell'invarianza della spesa;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 aprile 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  ai  sensi del combinato
disposto  di  cui  all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186
del  2004  e  all'articolo  5, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n.
137;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 settembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
              Riorganizzazione dei compiti nei settori
delle  pensioni  militari,  del  collocamento al lavoro dei volontari
congedati e della leva
  1.  E' istituita la Direzione generale delle pensioni militari, del
collocamento  al lavoro dei volontari congedati e della leva. Ad essa
sono  trasferiti i compiti in materia di pensioni, di equo indennizzo
e  di  riconoscimento  della  dipendenza delle infermita' da causa di
servizio riguardanti il personale militare, attribuiti alla Direzione
generale  per  il  personale  militare  dall'articolo 4, comma 2, del
decreto  legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nonche' i compiti di cui
all'articolo  19  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18
novembre  1965, n. 1478, e agli articoli 2, comma 1, lettera f), e 5,
comma  1,  della  legge  14  novembre  2000,  n.  331,  e  successive
modificazioni.
  2.  Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui
al  comma  1,  e'  soppressa  la  Direzione  generale della leva, del
reclutamento     obbligatorio,    della    militarizzazione,    della
mobilitazione civile e dei corpi ausiliari.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di
conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, che delega il Governo ad adottare, tra gli altri, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o
piu'   decreti   legislativi   recanti   disposizioni  integrative  e
correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264;
  Visto  l'articolo  9  della  legge  27  dicembre  2004,  n. 306, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre
2004,  n. 266, che proroga al 31 dicembre 2005 i termini della delega
disposta  dal  citato  articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186
del 2004;
  Visto  il  decreto  legislativo  16  luglio  1997,  n. 264, recante
riorganizzazione  dell'area  centrale  del  Ministero della difesa, a
norma  dell'articolo  1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965,
n. 1478, recante riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero
della difesa;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  ed  in  particolare, gli
articoli 20 e 21 riguardanti il Ministero della difesa;
  Vista  la  legge  14  novembre  2000,  n.  331,  recante  norme per
l'istituzione del servizio militare professionale;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
  Vista  la  legge  23  agosto 2004, n. 226, recante, tra l'altro, la
sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina
dei volontari di truppa in ferma prefissata;
  Visto l'articolo 8 del citato decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
che  fissa  in  undici il numero massimo delle direzioni generali del
Ministero  della  difesa,  di  cui all'articolo 21 del citato decreto
legislativo   n.  300  del  1999,  stabilendo  altresi'  le  relative
modalita'  di attuazione volte ad assicurare l'effettivo rispetto del
principio dell'invarianza della spesa;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 aprile 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  ai  sensi del combinato
disposto  di  cui  all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186
del  2004  e  all'articolo  5, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n.
137;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 settembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
              Riorganizzazione dei compiti nei settori
delle  pensioni  militari,  del  collocamento al lavoro dei volontari
congedati e della leva
  1.  E' istituita la Direzione generale delle pensioni militari, del
collocamento  al lavoro dei volontari congedati e della leva. Ad essa
sono  trasferiti i compiti in materia di pensioni, di equo indennizzo
e  di  riconoscimento  della  dipendenza delle infermita' da causa di
servizio riguardanti il personale militare, attribuiti alla Direzione
generale  per  il  personale  militare  dall'articolo 4, comma 2, del
decreto  legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nonche' i compiti di cui
all'articolo  19  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18
novembre  1965, n. 1478, e agli articoli 2, comma 1, lettera f), e 5,
comma  1,  della  legge  14  novembre  2000,  n.  331,  e  successive
modificazioni.
  2.  Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui
al  comma  1,  e'  soppressa  la  Direzione  generale della leva, del
reclutamento     obbligatorio,    della    militarizzazione,    della
mobilitazione civile e dei corpi ausiliari.