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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2003, n. 346

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/1/2004
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 7-1-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
405;
  Visto il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433;
  Sentita  la  Commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista  dall'articolo  107,  primo  comma,  del  citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 novembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, dell'economia e
delle finanze e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Modificazioni  al  decreto  del Presidente della Repubblica 15 luglio
   1988,  n.  405,  nonche' al decreto legislativo 24 luglio 1996, n.
   433.
  1.  All'articolo  2  del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio  1988,  n.  405,  come  modificato dall'articolo 1 del decreto
legislativo  24  luglio  1996,  n.  433,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4.  Gli  istituti  e  le  materie  del  rapporto  di  lavoro non
riservati  alla legge secondo i principi recati dall'articolo 2 della
legge  23  ottobre  1992, n. 421, sono disciplinati nei limiti di cui
all'articolo  4  dello Statuto, sentito il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da contratti collettivi provinciali
volti   al   perseguimento  degli  obiettivi  posti  dall'ordinamento
scolastico  e  al  perseguimento  delle  finalita' di cui al comma 3,
garantendo   il   rispetto  del  trattamento  economico  fondamentale
previsto  dai  rispettivi  contratti collettivi nazionali, nonche' il
rispetto  delle  qualifiche  e del trattamento di previdenza previsto
dalle  vigenti  normative.  Ove,  per  il  perseguimento dei predetti
obiettivi  e  finalita',  prevedano  prestazioni lavorative ordinarie
quantitativamente  superiori rispetto a quelle previste dai contratti
collettivi  nazionali,  i  contratti collettivi provinciali prevedono
altresi'  un  trattamento economico fondamentale aggiuntivo correlato
alle maggiori prestazioni e distinto da quello previsto dai contratti
collettivi  nazionali medesimi. Per il personale insegnante che cessa
dal  servizio,  ai  fini  del  calcolo  della pensione il trattamento
economico  fondamentale  aggiuntivo previsto dai contratti collettivi
provinciali, salvo che il lavoratore sia soggetto al, ovvero opti per
il,  sistema contributivo, e' computato come retribuzione accessoria.
I  predetti  contratti  possono  altresi' disciplinare, senza oneri a
carico  dello  Stato,  forme  di previdenza e di assistenza sanitaria
integrative.  Per  assicurare  l'attuazione delle finalita' di cui al
comma 3, la provincia autonoma di Trento definisce, previa intesa con
il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
apposite misure per la determinazione dei tempi e delle modalita' per
la mobilita' del personale insegnante tra il territorio provinciale e
il  restante  territorio  nazionale;  a tale fine, in applicazione di
quanto  disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la Provincia puo'
indire   una   conferenza   di   servizi   secondo   quanto  disposto
dall'articolo 14 e seguenti della medesima legge.";
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "5.  In  caso di trasferimento del personale di cui al comma 1 ad
uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano
di  applicarsi  la  normativa  e  i contratti collettivi provinciali,
nonche'  i contratti di lavoro individuali stipulati con la provincia
autonoma  di Trento e acquistano integralmente efficacia la normativa
e i contratti collettivi nazionali, con la sottoscrizione di un nuovo
contratto  individuale  con  l'amministrazione  statale competente. A
tale  fine  l'ente  di nuova appartenenza provvede alla ricostruzione
della  carriera  del  personale  trasferito  ai  sensi dei rispettivi
contratti  collettivi, garantendo comunque parita' di trattamento con
il  personale  gia' in servizio nel rispettivo ruolo. Le disposizioni
del  presente  comma  sono  espressamente  richiamate  nei  contratti
collettivi   nazionali  del  personale  del  comparto  scuola  e  nei
contratti collettivi provinciali di cui al comma 4.".
  2.  Al  comma  2  dell'articolo  7 del decreto del Presidente della
Repubblica  15  luglio  1988,  n.  405,  dopo le parole: "con propria
legge"  sono  aggiunte, in fine, le seguenti: ", ovvero sulla base di
quanto  disposto  con  propria  legge.  Ove le predette modifiche non
riguardino  disposizioni  recate da normative statali aventi forza di
legge,  le stesse sono adottate dalla Provincia, sentito il Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  con  proprio
provvedimento nel rispetto di quanto previsto dal comma 1".
  3.  L'articolo  11  del  decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 405, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  11.  -  1.  Al  fine di assicurare la reciproca informazione
sulle   attivita'   di  competenza  rispettivamente  della  provincia
autonoma  di  Trento e dell'Amministrazione statale, a supporto delle
forme  di  coordinamento previste dal presente decreto tra gli organi
competenti  della Provincia stessa e quelli dello Stato, il dirigente
preposto   alla   struttura  provinciale  competente  in  materia  di
istruzione  ha  titolo  a  partecipare alla Conferenza permanente dei
dirigenti  generali  di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347.".
  4.  L'articolo  2,  commi  6  e  7,  secondo e terzo periodo, e gli
articoli  9,  21,  comma  4, 24 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, sono abrogati.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 novembre 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
          1988,  n.  405  (Norme di attuazione dello statuto speciale
          per   la   regione   Trentino-Alto   Adige  in  materia  di
          ordinamento   scolastico   in   provincia  di  Trento),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre, n. 219.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
          al  Presidente  della  Repubblica  il  potere di promulgare
          leggi  e  di  emanare  i  decreti  aventi valore di leggi e
          regolamenti.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1972,  n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 novembre 1972, n. 301.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
          1988, n. 405, e' citato nella nota al titolo.
              - Il  decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 (Norme
          di   attuazione  dello  statuto  speciale  per  la  regione
          Trentino-Alto  Adige  recanti  modifiche ed integrazioni al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,
          n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di
          Trento),  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 1996.
              - Il  testo  del  primo comma dell'art. 107 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
          il seguente:
              "1. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di
          attuazione  del  presente  statuto, sentita una commissione
          paritetica   composta  di  dodici  membri  di  cui  sei  in
          rappresentanza  dello  Stato,  due del consiglio regionale,
          due  del consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
          linguistico tedesco.".
          Note all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica  15 luglio  1988,  n.  405,  come modificato dai
          commi 1 e 4 del decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  2. - 1. Tra le attribuzioni previste dall'art. 1
          sono  comprese le funzioni esercitate dagli organi centrali
          e  periferici  dello Stato in materia di stato giuridico ed
          economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e
          docente - delle scuole ed istituti di istruzione elementare
          e  secondaria della provincia di Trento. Fatto salvo quanto
          disposto  dai  commi  14  e  15,  la  provincia esercita le
          predette funzioni a decorrere dal 10 gennaio 1996.
              2.  Con legge provinciale, da emanarsi nel rispetto dei
          principi fondamentali delle leggi dello Stato, la provincia
          istituisce  i  ruoli  del  personale di cui al comma 1 e ne
          determina la consistenza organica.
              3.  La  provincia  disciplina  con  proprie  leggi, nel
          rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato,
          lo  stato  giuridico  del  personale  di cui al comma 1 per
          l'attuazione  delle  modifiche  degli ordinamenti didattici
          introdotte   ai  sensi  dell'art.  7,  di  quanto  disposto
          dall'art.  2  del  decreto legislativo 16 dicembre 1993, n.
          592,  in  materia  di  tutela  delle  popolazioni di lingua
          ladina  della  provincia di Trento, nonche' per la migliore
          utilizzazione   del  personale  stesso  anche  al  fine  di
          soddisfare le esigenze di continuita' didattica nonche' per
          una piu' efficace organizzazione della scuola.
              4. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non
          riservati  alla legge secondo i principi recati dall'art. 2
          della  legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono disciplinati nei
          limiti   di  cui  all'art.  4  dello  statuto,  sentito  il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca,  da  contratti  collettivi  provinciali  volti  al
          perseguimento   degli   obiettivi   posti  dall'ordinamento
          scolastico  e  al  perseguimento  delle finalita' di cui al
          comma  3,  garantendo il rispetto del trattamento economico
          fondamentale  previsto  dai rispettivi contratti collettivi
          nazionali,  nonche'  il  rispetto  delle  qualifiche  e del
          trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative.
          Ove,   per   il  perseguimento  dei  predetti  obiettivi  e
          finalita',   prevedano   prestazioni  lavorative  ordinarie
          quantitativamente  superiori rispetto a quelle previste dai
          contratti  collettivi  nazionali,  i  contratti  collettivi
          provinciali  prevedono  altresi'  un  trattamento economico
          fondamentale aggiuntivo correlato alle maggiori prestazioni
          e  distinto  da  quello  previsto  dai contratti collettivi
          nazionali  medesimi.  Per il personale insegnante che cessa
          dal  servizio,  ai  fini  del  calcolo  della  pensione, il
          trattamento  economico fondamentale aggiuntivo previsto dai
          contratti  collettivi  provinciali, salvo che il lavoratore
          sia  soggetto al, ovvero opti per il, sistema contributivo,
          e'  computato  come  retribuzione  accessoria.  I  predetti
          contratti  possono  altresi'  disciplinare,  senza  oneri a
          carico  dello  Stato,  forme  di previdenza e di assistenza
          sanitaria  integrative.  Per  assicurare l'attuazione delle
          finalita'  di  cui  al  comma  3,  la provincia autonoma di
          Trento   definisce,   previa   intesa   con   il  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, apposite
          misure  per  la  determinazione dei tempi e delle modalita'
          per la mobilita' del personale insegnante tra il territorio
          provinciale  e  il  restante  territorio  nazionale; a tale
          fine,  in  applicazione  di  quanto  disposto  dalla  legge
          7 agosto  1990,  n.  241,  la  provincia  puo'  indire  una
          conferenza  di servizi secondo quanto disposto dall'art. 14
          e seguenti della medesima legge.
              5.  In  caso  di  trasferimento del personale di cui al
          comma   1   ad  uffici,  istituti  o  scuole  del  restante
          territorio dello Stato cessano di applicarsi la normativa e
          i  contratti collettivi provinciali, nonche' i contratti di
          lavoro  individuali  stipulati con la provincia autonoma di
          Trento  e acquistano integralmente efficacia la normativa e
          i  contratti collettivi nazionali, con la sottoscrizione di
          un   nuovo   contratto  individuale  con  l'amministrazione
          statale   competente.   A   tale   fine   l'ente  di  nuova
          appartenenza provvede alla ricostruzione della carriera del
          personale  trasferito  ai  sensi  dei  rispettivi contratti
          collettivi,  garantendo comunque parita' di trattamento con
          il  personale  gia'  in  servizio  nel rispettivo ruolo. Le
          disposizioni   del   presente   comma   sono  espressamente
          richiamate nei contratti collettivi nazionali del personale
          del  comparto scuola e nei contratti collettivi provinciali
          di cui al comma 4.
              6. (Comma abrogato).
              7.  Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui al
          comma  3  e  dei contratti collettivi provinciali di cui al
          comma  4,  ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato,
          al  personale  insegnante  appartenente  ai ruoli di cui al
          comma  2 e al personale docente supplente in servizio nelle
          scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo
          stato  giuridico  e  il  trattamento  economico,  le  norme
          vigenti  per  il  corrispondente  personale  degli  uffici,
          scuole  ed  istituti  funzionanti  nel  restante territorio
          dello Stato.
              8.  Salvo  quanto  disposto  dai  commi  14  e  15,  il
          trattamento  economico  del personale appartenente ai ruoli
          di  cui  al comma 2 e del personale supplente, ivi compresi
          gli   oneri   contributivi   relativi   alla  previdenza  e
          all'assistenza  previsti  per  il  corrispondente personale
          della  scuola  statale,  e'  a  carico  del  bilancio della
          provincia.
              9.  Il  consiglio  scolastico  provinciale esercita, in
          materia  di  stato  giuridico del personale appartenente ai
          ruoli  di  cui  al  comma  2,  le  competenze attribuite al
          Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
              10.  Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma
          2  puo' essere trasferito, a domanda, ad uffici, istituti e
          scuole  del restante territorio nazionale, con passaggio ai
          relativi  ruoli;  parimenti  il corrispondente personale in
          servizio  presso  uffici,  istituti  e  scuole del restante
          territorio nazionale puo' essere trasferito, a domanda, con
          passaggio  ai  ruoli  di  cui al comma 2, ai corrispondenti
          uffici, istituti e scuole della provincia.
              11. Per le finalita' di cui al comma 10 si applicano le
          norme  vigenti per i trasferimenti del personale ispettivo,
          direttivo  e  docente, eventualmente modificate e integrate
          ai sensi dei commi 3, 4 e 5.
              12.  Il  servizio  prestato nei ruoli di provenienza e'
          valutato  a  tutti  gli  effetti. Per la ricongiunzione dei
          servizi   ai  fini  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
          previdenza si applicano le norme vigenti in materia.
              13. Il personale insegnante di cui al comma 1, di ruolo
          e  non di ruolo, delle scuole elementari e secondarie della
          provincia  di  Trento  partecipa  sul  piano nazionale alla
          formazione  delle rappresentanze delle rispettive categorie
          in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
              14. Il personale insegnante di cui al comma 1, in ruolo
          alla  data  del  1° settembre 1996 nelle scuole ed istituti
          d'istruzione  elementare  e  secondaria  della provincia di
          Trento, e' inquadrato, con effetto dalla medesima data, nei
          ruoli  istituiti  ai  sensi  del  comma  2,  conservando la
          posizione   giuridica   ed   il  trattamento  economico  in
          godimento.
              15.   Dalla   data   del   1° gennaio   1996   e   fino
          all'inquadramento  nei ruoli di cui al comma 2 il personale
          di  ruolo  e  non  di  ruolo di cui al presente articolo e'
          messo  a disposizione della provincia. In tale periodo alla
          gestione  giuridica,  retributiva  e previdenziale di detto
          personale    continua    a    provvedere    la   competente
          amministrazione   statale,   con  rivalsa  a  carico  della
          provincia,  in  relazione  a  quanto  disposto  dal comma 2
          dell'art.  34  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724, degli
          oneri  complessivamente  sostenuti dal 1° gennaio 1996 fino
          alla  data  di  inquadramento  nei ruoli di cui al comma 2.
          Detti  oneri  sono recuperati dal Ministero del tesoro, per
          ciascun  anno  di  riferimento,  sulle erogazioni spettanti
          alla provincia a qualunque titolo.
              16.  A  far  data  dal  1° settembre  1996 il personale
          avente   titolo   alla   nomina   in   ruolo   per  effetto
          dell'inclusione  in  graduatorie  di concorsi per titoli ed
          esami o per soli titoli operanti alla data predetta, ovvero
          che  sara'  utilmente  incluso in graduatorie conseguenti a
          concorsi per titoli ed esami o per soli titoli gia' banditi
          alla  medesima  data, all'atto della nomina e' iscritto nei
          ruoli di cui al comma 2.".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  della  legge
          23 ottobre 1992, n. 421:
              "Art.  2  (Pubblico  impiego)  -  1.  Il  Governo della
          Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla
          data  di  entrata in vigore della presente legge uno o piu'
          decreti   legislativi,   diretti   al   contenimento,  alla
          razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore
          del  pubblico  impiego,  al miglioramento dell'efficienza e
          della  produttivita',  nonche' alla sua riorganizzazione; a
          tal fine e' autorizzato a:
                a) prevedere,  con uno o piu' decreti, salvi i limiti
          collegati  al  perseguimento  degli  interessi generali cui
          l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni
          sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei
          dipendenti  delle amministrazioni dello Stato e degli altri
          enti  di  cui  agli  articoli  1,  primo comma, e 26, primo
          comma,  della  legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti
          sotto  la  disciplina  del  diritto civile e siano regolati
          mediante  contratti individuali e collettivi; prevedere una
          disciplina  transitoria  idonea  ad  assicurare la graduale
          sostituzione  del  regime attualmente in vigore nel settore
          pubblico con quello stabilito in base al presente articolo;
          prevedere    nuove    forme    di    partecipazione   delle
          rappresentanze  del  personale  ai fini dell'organizzazione
          del lavoro nelle amministrazioni;
                b) prevedere  criteri  di  rappresentativita' ai fini
          dei  diritti  sindacali  e della contrattazione compatibili
          con  le  norme  costituzionali;  prevedere strumenti per la
          rappresentanza  negoziale della parte pubblica, autonoma ed
          obbligatoria,   mediante  un  apposito  organismo  tecnico,
          dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza
          della  Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in
          conformita'  alle  direttive  impartite  dal Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri;   stabilire  che  l'ipotesi  di
          contratto  collettivo,  corredata  dai  necessari documenti
          indicativi    degli   oneri   finanziari,   sia   trasmessa
          dall'organismo  tecnico,  ai  fini dell'autorizzazione alla
          sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso
          positivo  o  negativo  entro  un  termine  non  superiore a
          quindici  giorni,  decorso  il  quale  l'autorizzazione  si
          intende  rilasciata;  prevedere  che  la  legittimita' e la
          compatibilita'  economica  dell'autorizzazione  governativa
          siano  sottoposte  al  controllo della Corte dei conti, che
          dovra'  pronunciarsi  entro  un  termine  certo, decorso il
          quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
                c) prevedere   l'affidamento  delle  controversie  di
          lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la
          disciplina   di   cui  al  presente  articolo,  escluse  le
          controversie  riguardanti  il personale di cui alla lettera
          e)  e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente
          lettera,  alla  giurisdizione del giudice ordinario secondo
          le  disposizioni  che  regolano  il  processo del lavoro, a
          partire  dal  terzo  anno  successivo  alla  emanazione del
          decreto  legislativo  e  comunque  non prima del compimento
          della   fase   transitoria  di  cui  alla  lettera  a);  la
          procedibilita'    del    ricorso    giurisdizionale   resta
          subordinata    all'esperimento    di    un   tentativo   di
          conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce
          mediante   verbale   costituente   titolo  esecutivo.  Sono
          regolate  con  legge,  ovvero,  sulla  base  della  legge o
          nell'ambito  dei  principi  dalla  stessa  posti,  con atti
          normativi o amministrativi, le seguenti materie:
                  1)   le  responsabilita'  giuridiche  attinenti  ai
          singoli    operatori    nell'espletamento    di   procedure
          amministrative;
                  2)  gli  organi, gli uffici, i modi di conferimento
          della titolarita' dei medesimi;
                  3)  i principi fondamentali di organizzazione degli
          uffici;
                  4)  i  procedimenti  di  selezione per l'accesso al
          lavoro e di avviamento al lavoro;
                  5) i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la loro
          consistenza   complessiva.   Le  dotazioni  complessive  di
          ciascuna  qualifica  sono definite previa informazione alle
          organizzazioni     sindacali    interessate    maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale;
                  6)  la  garanzia  della  liberta' di insegnamento e
          l'autonomia  professionale nello svolgimento dell'attivita'
          didattica, scientifica e di ricerca;
                  7)  la  disciplina  della  responsabilita'  e delle
          incompatibilita'  tra l'impiego pubblico ed altre attivita'
          e  i  casi  di  divieto  di  cumulo di impieghi e incarichi
          pubblici;
                d) prevedere  che  le pubbliche amministrazioni e gli
          enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri
          dipendenti  parita'  di trattamenti contrattuali e comunque
          trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti
          collettivi;
                e) mantenere   la  normativa  vigente,  prevista  dai
          rispettivi  ordinamenti,  per  quanto attiene ai magistrati
          ordinari  e  amministrativi,  agli  avvocati  e procuratori
          dello  Stato,  al  personale  militare  e  delle  Forze  di
          polizia,   al   personale   delle  carriere  diplomatica  e
          prefettizia;
                f) prevedere la definizione di criteri di unicita' di
          ruolo  dirigenziale,  fatti  salvi  i  distinti ruoli delle
          carriere  diplomatica e prefettizia e le relative modalita'
          di  accesso;  prevedere  criteri generali per la nomina dei
          dirigenti  di  piu'  elevato  livello,  con  la garanzia di
          specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una
          disciplina  uniforme  per  i  procedimenti  di accesso alle
          qualifiche  dirigenziali  di  primo  livello anche mediante
          norme  di  riordino  della  Scuola superiore della pubblica
          amministrazione,   anche  in  relazione  alla  funzione  di
          accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
          Stato,   prevedendo   figure   di   vertice   con  distinte
          responsabilita'           didattico-scientifiche          e
          gestionali-organizzative;
                g) prevedere:
                  1)  la  separazione  tra  i  compiti  di  direzione
          politica    e    quelli    di   direzione   amministrativa;
          l'affidamento  ai  dirigenti  - nell'ambito delle scelte di
          programma  degli  obiettivi  e  delle direttive fissate dal
          titolare  dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di
          vigilanza  e  di  controllo,  in particolare la gestione di
          risorse   finanziarie   attraverso   l'adozione  di  idonee
          tecniche  di bilancio, la gestione delle risorse umane e la
          gestione di risorse strumentali; cio' al fine di assicurare
          economicita',   speditezza   e   rispondenza   al  pubblico
          interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;
                  2)  la  verifica  dei  risultati  mediante appositi
          nuclei  di  valutazione composti da dirigenti generali e da
          esperti,   ovvero   attraverso  convenzioni  con  organismi
          pubblici   o   privati   particolarmente   qualificati  nel
          controllo di gestione;
                  3)  la  mobilita', anche temporanea, dei dirigenti,
          nonche'  la  rimozione  dalle  funzioni e il collocamento a
          disposizione   in   caso  di  mancato  conseguimento  degli
          obiettivi prestabiliti della gestione;
                  4)  i  tempi e i modi per l'individuazione, in ogni
          pubblica  amministrazione,  degli  organi  e  degli  uffici
          dirigenziali  in  relazione  alla  rilevanza e complessita'
          delle  funzioni  e  della  quantita'  delle  risorse umane,
          finanziarie,  strumentali  assegnate;  tale  individuazione
          dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici
          esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego
          e  la  graduale  riduzione  del  numero  dei  dirigenti  in
          servizio  che  risultino  in  eccesso  rispetto agli uffici
          individuati ai sensi della presente norma;
                  5)  una  apposita,  separata area di contrattazione
          per  il  personale  dirigenziale non compreso nella lettera
          e),    cui    partecipano   le   confederazioni   sindacali
          maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale  e  le
          organizzazioni    sindacali   del   personale   interessato
          maggiormente    rappresentative    sul   piano   nazionale,
          assicurando  un  adeguato  riconoscimento  delle specifiche
          tipologie  professionali;  la  definizione delle qualifiche
          dirigenziali  e  delle relative attribuzioni; l'istituzione
          di  un'area  di  contrattazione  per  la  dirigenza medica,
          stabilendo   che  la  relativa  delegazione  sindacale  sia
          composta  da  rappresentanti delle organizzazioni sindacali
          del personale medico maggiormente rappresentative sul piano
          nazionale;
                h) prevedere  procedure  di  contenimento e controllo
          della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti
          massimi  globali,  per  ciascun  comparto  e  per  ciascuna
          amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato
          e   nei   bilanci  delle  altre  amministrazioni  ed  enti,
          l'evidenziazione  della spesa complessiva per il personale,
          a  preventivo  e  a  consuntivo; prevedere la revisione dei
          controlli   amministrativi   dello   Stato  sulle  regioni,
          concentrandoli  sugli  atti  fondamentali della gestione ed
          assicurando   l'audizione   dei   rappresentanti  dell'ente
          controllato,   adeguando  altresi'  la  composizione  degli
          organi   di   controllo   anche   al   fine   di  garantire
          l'uniformita'   dei  criteri  di  esercizio  del  controllo
          stesso;
                i) prevedere  che  la struttura della contrattazione,
          le  aree  di  contrattazione  e  il  rapporto tra i diversi
          livelli  siano  definiti in coerenza con quelli del settore
          privato;
                l) definire  procedure  e  sistemi  di  controllo sul
          conseguimento  degli  obiettivi  stabiliti  per  le  azioni
          amministrative,   nonche'   sul   contenimento   dei  costi
          contrattuali  entro  i  limiti predeterminati dal Governo e
          dalla  normativa  di  bilancio,  prevedendo  negli  accordi
          contrattuali  dei  pubblici  dipendenti  la possibilita' di
          prorogare  l'efficacia  temporale  del contratto, ovvero di
          sospenderne  l'esecuzione  parziale  o  totale  in  caso di
          accertata  esorbitanza  dai  limiti  di spesa; a tali fini,
          prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa
          al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale
          dell'economia   e  del  lavoro  dall'art.  10  della  legge
          30 dicembre   1991,   n.   412,  operi,  su  richiesta  del
          Presidente    del    Consiglio   dei   Ministri   o   delle
          organizzazioni    sindacali,    nell'ambito    dell'attuale
          dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di
          quelli   affidatigli   dal   citato  art.  10  della  legge
          30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei
          costi  del  lavoro  pubblico  sulla  base delle rilevazioni
          effettuate  dalla  Ragioneria  generale  dello  Stato,  dal
          Dipartimento   della   funzione  pubblica  e  dall'Istituto
          nazionale di statistica; per il piu' efficace perseguimento
          di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  con  la Ragioneria
          generale dello Stato;
                m) prevedere,  nelle  ipotesi  in  cui per effetto di
          decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per
          il  pubblico  impiego  ecceda  i  limiti  prestabiliti  dal
          Governo,   che   il   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione   economica   ed   il  Ministro  del  tesoro
          presentino,   in   merito,   entro   trenta   giorni  dalla
          pubblicazione  delle  sentenze  esecutive, una relazione al
          Parlamento  impegnando  Governo e Parlamento a definire con
          procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea
          a ripristinare i limiti della spesa globale;
                n) prevedere   che,   con   riferimento   al  settore
          pubblico,  in  deroga  all'art.  2103  del  codice  civile,
          l'esercizio    temporaneo   di   mansioni   superiori   non
          attribuisce  il  diritto  all'assegnazione definitiva delle
          stesse,  che  sia consentita la temporanea assegnazione con
          provvedimento   motivato   del   dirigente   alle  mansioni
          superiori  per  un  periodo  non  eccedente  tre mesi o per
          sostituzione   del  lavoratore  assente  con  diritto  alla
          conservazione    del    posto    esclusivamente    con   il
          riconoscimento  del  diritto  al trattamento corrispondente
          all'attivita'   svolta   e  che  comunque  non  costituisce
          assegnazione  alle  mansioni  superiori  l'attribuzione  di
          alcuni  soltanto  dei compiti propri delle mansioni stesse,
          definendo  altresi' criteri, procedure e modalita' di detta
          assegnazione;
                o) procedere  alla abrogazione delle disposizioni che
          prevedono   automatismi   che  influenzano  il  trattamento
          economico  fondamentale  ed  accessorio,  e  di  quelle che
          prevedono   trattamenti  economici  accessori,  settoriali,
          comunque   denominati,  a  favore  di  pubblici  dipendenti
          sostituendole    contemporaneamente    con   corrispondenti
          disposizioni  di  accordi  contrattuali  anche  al  fine di
          collegare  direttamente tali trattamenti alla produttivita'
          individuale   e   a   quella   collettiva   ancorche'   non
          generalizzata   ma   correlata  all'apporto  partecipativo,
          raggiunte  nel  periodo,  per la determinazione delle quali
          devono   essere   introdotti   sistemi   di  valutazione  e
          misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita'
          particolarmente  disagiate ovvero obiettivamente pericolose
          per  l'incolumita'  personale  o  dannose  per  la  salute;
          prevedere  che  siano  comunque  fatti  salvi i trattamenti
          economici  fondamentali  ed  accessori  in godimento aventi
          natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di
          generalita'  per ciascuna amministrazione o ente; prevedere
          il  principio della responsabilita' personale dei dirigenti
          in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici
          accessori;
                p) prevedere   che   qualunque  tipo  di  incarico  a
          dipendenti  della  pubblica  amministrazione  possa  essere
          conferito  in  casi  rigorosamente  predeterminati; in ogni
          caso,  prevedere  che  l'amministrazione,  ente, societa' o
          persona  fisica che hanno conferito al personale dipendente
          da   una   pubblica   amministrazione   incarichi  previsti
          dall'art.  24  della  legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro
          sei  mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al
          presente   articolo,   siano   tenuti   a  comunicare  alle
          amministrazioni  di appartenenza del personale medesimo gli
          emolumenti  corrisposti in relazione ai predetti incarichi,
          allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe
          delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;
                q) (lettera  abrogata  dall'art.  11,  legge 15 marzo
          1997, n. 59);
                r) prevedere,  al  fine  di  assicurare  la  migliore
          distribuzione  del  personale  nelle  sedi  di servizio sul
          territorio  nazionale,  che  le  amministrazioni e gli enti
          pubblici  non  possano  procedere  a  nuove assunzioni, ivi
          comprese  quelle riguardanti le categorie protette, in caso
          di  mancata rideterminazione delle piante organiche secondo
          il  disposto  dell'art.  6 della legge 30 dicembre 1991, n.
          412,  ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei
          posti  vacanti  mediante  mobilita'  volontaria,  ancorche'
          realizzabile  a  seguito  della copertura del fabbisogno di
          personale   nella  sede  di  provenienza;  prevedere  norme
          dirette  ad  impedire  la  violazione  e  l'elusione  degli
          obblighi  temporanei  di permanenza dei dipendenti pubblici
          in  determinate  sedi, stabilendo in sette anni il relativo
          periodo   di  effettiva  permanenza  nella  sede  di  prima
          destinazione,  escludendo anche la possibilita' di disporre
          in  tali  periodi  comandi  o  distacchi  presso  sedi  con
          dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti
          mediante  mobilita'  volontaria,  compresi quelli di cui al
          comma  2  dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
          siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  e  che il personale eccedente, che non accetti la
          mobilita'  volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio
          e,  qualora  non ottemperi, sia collocato in disponibilita'
          ai  sensi  dell'art.  72 del testo unico delle disposizioni
          concernenti  lo  statuto degli impiegati civili dello Stato
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3;
                s) prevedere  che,  fatte  salve  le  disposizioni di
          leggi  speciali, la disciplina del trasferimento di azienda
          di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel
          caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle
          aziende municipalizzate o consortili a societa' private per
          effetto  di  norme  di legge, di regolamento o convenzione,
          che   attribuiscano   alle   stesse  societa'  le  funzioni
          esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
                t) prevedere   una  organica  regolamentazione  delle
          modalita'   di  accesso  all'impiego  presso  le  pubbliche
          amministrazioni,  espletando,  a  cura della Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri,   concorsi  unici  per  profilo
          professionale,   da   espletarsi   a   livello   regionale,
          abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni,
          ad  eccezione  delle  regioni,  degli  enti  locali  e loro
          consorzi,  previa individuazione dei profili professionali,
          delle  procedure  e  tempi  di  svolgimento  dei  concorsi,
          nonche'  delle  modalita'  di  accesso  alle graduatorie di
          idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo
          altresi'   la   possibilita',   in   determinati  casi,  di
          provvedere   attraverso  concorsi  per  soli  titoli  o  di
          selezionare  i  candidati  mediante  svolgimento  di  prove
          psico-attitudinali  avvalendosi  di  sistemi automatizzati;
          prevedere   altresi'   il   decentramento   delle  sedi  di
          svolgimento dei concorsi;
                u) prevedere  per  le  categorie  protette  di cui al
          titolo  I  della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione,
          da  parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici,
          per   chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste  di
          collocamento  sulla  base delle graduatorie stabilite dagli
          uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
                v) al  fine  di  assicurare  una  migliore efficienza
          degli   uffici  e  delle  strutture  delle  amministrazioni
          pubbliche   in   relazione   alle  rispettive  inderogabili
          esigenze    funzionali,    prevedere   che   il   personale
          appartenente   alle   qualifiche  funzionali  possa  essere
          utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilita',
          per   lo   svolgimento   di  mansioni  relative  a  profili
          professionali   di   qualifica   funzionale  immediatamente
          inferiore;
                z) prevedere,  con  riferimento  al titolo di studio,
          l'utilizzazione,  anche  d'ufficio,  del  personale docente
          soprannumerario  delle  scuole  di  ogni  ordine e grado di
          posti   e   classi   di   concorso  diversi  da  quelli  di
          titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il
          passaggio   di   ruolo   del   predetto  personale  docente
          soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea
          abilitazione  e specializzazione, ove richiesta, secondo la
          normativa  vigente;  prevedere  il  passaggio del personale
          docente  in  soprannumero  e  del personale amministrativo,
          tecnico   ed   ausiliario   utilizzato  presso  gli  uffici
          scolastici   regionali  e  provinciali,  a  domanda,  nelle
          qualifiche  funzionali,  nei  profili professionali e nelle
          sedi  che  presentino  disponibilita'  di posti, nei limiti
          delle  dotazioni  organiche  dei ruoli dell'amministrazione
          centrale  e  dell'amministrazione scolastica periferica del
          Ministero     della     pubblica     istruzione    previste
          cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27 luglio  1987,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale   n.   33   dell'8 febbraio  1991,  e  successive
          modificazioni;
                aa)  prevedere  per  il  personale  docente  di ruolo
          l'istituzione  di corsi di riconversione professionale, con
          verifica  finale,  aventi  valore  abilitante, l'accesso ai
          quali  avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al
          fine   di   rendere   possibile   una   maggiore  mobilita'
          professionale  all'interno del comparto scuola in relazione
          ai  fenomeni  di diminuzione della popolazione scolastica e
          ai   cambiamenti  degli  ordinamenti  e  dei  programmi  di
          insegnamento;   prevedere   nell'ambito   delle  trattative
          contrattuali  l'equiparazione della mobilita' professionale
          (passaggi  di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed
          il   superamento  dell'attuale  ripartizione  tra  i  posti
          riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni
          in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni
          in  ruolo  solo i posti che residuano dopo le operazioni di
          mobilita' in ciascun anno scolastico;
                bb)  prevedere  norme dirette alla riduzione graduale
          delle  dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne
          e  per  gli  istituti  e  scuole d'istruzione secondaria ed
          artistica,  fino  al  raggiungimento  del 3 per cento della
          consistenza   organica,   a  modifica  di  quanto  previsto
          dall'art.  13,  primo comma, della legge 20 maggio 1982, n.
          270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere,
          con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo
          e  undicesimo  dell'art.  14  della  citata legge 20 maggio
          1982,  n.  270,  e prevedere norme dirette alla progressiva
          abolizione   delle  attuali  disposizioni  che  autorizzano
          l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da
          quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista
          una   nuova   regolamentazione   di   tutte   le  forme  di
          utilizzazione  del  personale  della  scuola per garantirne
          l'impiego,  anche  attraverso  forme  di  reclutamento  per
          concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente
          attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche
          culturali   previsti   da   leggi  in  vigore.  Tale  nuova
          regolamentazione   potra'   consentire   una  utilizzazione
          complessiva di personale non superiore alle mille unita';
                cc)   prevedere   che   le   dotazioni  dell'organico
          aggiuntivo  siano  destinate prevalentemente alla copertura
          delle  supplenze  annuali.  Cio'  nell'ambito  delle  quote
          attualmente  stabilite  per  le  diverse  attivita'  di cui
          all'art.   14   della  legge  20 maggio  1982,  n.  270,  e
          successive modificazioni;
                dd)  procedere alla revisione delle norme concernenti
          il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il
          personale  docente,  amministrativo,  tecnico ed ausiliario
          prevedendo  la  possibilita' di fare ricorso alle supplenze
          annuali  solo  per  la  copertura  dei posti effettivamente
          vacanti   e  disponibili  ed  ai  quali  non  sia  comunque
          assegnato  personale  ad  altro  titolo  per  l'intero anno
          scolastico,   stabilendo  la  limitazione  delle  supplenze
          temporanee  al  solo  periodo di effettiva permanenza delle
          esigenze   di  servizio;  procedere  alla  revisione  della
          disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente
          che  riprende  servizio dopo l'aspettativa per infermita' o
          per  motivi  di  famiglia;  nelle sole classi terminali dei
          cicli  di  studio  ove il docente riprenda servizio dopo il
          30 aprile  ed  a  seguito  di  un  periodo  di  assenza non
          inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a
          garanzia  della  continuita' didattica e i docenti di ruolo
          che  non  riprendano  servizio  nella  propria  classe sono
          impiegati  per  supplenze  o  per  lo  svolgimento di altri
          compiti;
                ee)    procedere    alla    revisione,    nell'ambito
          dell'attuale  disciplina  del  reclutamento  del  personale
          docente   di   ruolo,   dei   criteri   di  costituzione  e
          funzionamento  delle  commissioni  giudicatrici, al fine di
          realizzare   obiettivi   di   accelerazione,  efficienza  e
          contenimento  complessivo  della  spesa  nello  svolgimento
          delle  procedure  di  concorso  mediante  un piu' razionale
          accorpamento   delle  classi  di  concorso  ed  il  maggior
          decentramento  possibile  delle  sedi  di esame, nonche' un
          piu'  frequente  ricorso  alla  scelta dei componenti delle
          commissioni   fra  il  personale  docente  e  direttivo  in
          quiescenza,  anche  ai sensi del decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  10 giugno  1986, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive
          modificazioni,  ed  assicurando  un  adeguato  compenso  ai
          componenti  delle  commissioni  stesse nei casi in cui essi
          non  optino  per l'esonero dal servizio di insegnamento. La
          corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare
          una   adeguata   economia  di  spesa  rispetto  agli  oneri
          eventualmente   da   sostenere   per  la  sostituzione  del
          personale esonerato dal servizio di insegnamento;
                ff)    procedere    alla    revisione,    nell'ambito
          dell'attuale  disciplina  del  reclutamento  del  personale
          docente  di ruolo, delle relative procedure di concorso, al
          fine   di   subordinarne  l'indizione  alla  previsione  di
          effettiva  disponibilita'  di  cattedre  e  di posti e, per
          quanto   riguarda   le  accademie  ed  i  conservatori,  di
          subordinarne  lo  svolgimento  ad  una previa selezione per
          soli titoli;
                gg)   prevedere   l'individuazione  di  parametri  di
          efficacia   della  spesa  per  la  pubblica  istruzione  in
          rapporto   ai   risultati   del   sistema   scolastico  con
          particolare  riguardo  alla effettiva fruizione del diritto
          allo   studio   ed   in   rapporto  anche  alla  mortalita'
          scolastica,   agli   abbandoni   e   al   non   adempimento
          dell'obbligo,  individuando  strumenti efficaci per il loro
          superamento;
                hh)  prevedere  criteri  e  progetti  per  assicurare
          l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i
          settori del pubblico impiego;
                ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro
          organizzazione  al  fine di garantire l'effettivo esercizio
          dei  diritti  dei  cittadini  in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
                ll)  i  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni
          eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei
          consigli  regionali  sono  collocati  in  aspettativa senza
          assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai
          fini  dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento di
          quiescenza e di previdenza;
                mm)   al  fine  del  completamento  del  processo  di
          informatizzazione  delle  amministrazioni pubbliche e della
          piu'   razionale   utilizzazione  dei  sistemi  informativi
          automatizzati,  procedere alla revisione della normativa in
          materia  di  acquisizione  dei  mezzi necessari, prevedendo
          altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
          dei  controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla
          revisione  delle  relative  competenze  e  attribuire ad un
          apposito   organismo   funzioni   di   coordinamento  delle
          iniziative   e  di  pianificazione  degli  investimenti  in
          materia   di   automazione,  anche  al  fine  di  garantire
          l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
              2.  Le disposizioni del presente articolo e dei decreti
          legislativi   in   esso   previsti  costituiscono  principi
          fondamentali  ai  sensi dell'art. 117 della Costituzione. I
          principi   desumibili   dalle   disposizioni  del  presente
          articolo  costituiscono  altresi'  per le regioni a statuto
          speciale  e per le province autonome di Trento e di Bolzano
          norme   fondamentali  di  riforma  economico-sociale  della
          Repubblica.
              3.  Restano  salve  per  la Valle d'Aosta le competenze
          statutarie   in  materia,  le  norme  di  attuazione  e  la
          disciplina  sul  bilinguismo.  Resta comunque salva, per la
          provincia  autonoma  di  Bolzano, la disciplina vigente sul
          bilinguismo   e  la  riserva  proporzionale  di  posti  nel
          pubblico impiego.
              4.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge  il  Governo  trasmette alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
          dei   decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  al  fine
          dell'espressione  del  parere  da  parte  delle Commissioni
          permanenti  competenti  per  la  materia di cui al presente
          articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni
          dalla data di trasmissione.
              5.  Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di
          cui  al  comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e criteri
          direttivi  determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
          delle  Commissioni  di  cui  al  comma  4,  potranno essere
          emanate,  con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,  fino al
          31 dicembre 1993.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4 dello Statuto di
          autonomia della regione Trentino-Alto Adige:
              "Art.  4. - In armonia con la Costituzione e i principi
          dell'ordinamento   giuridico  della  Repubblica  e  con  il
          rispetto  degli  obblighi  internazionali e degli interessi
          nazionali  -  tra  i  quali e' compreso quello della tutela
          delle  minoranze  linguistiche locali - nonche' delle norme
          fondamentali    delle   riforme   economico-sociali   della
          Repubblica,  la  regione  ha  la  potesta' di emanare norme
          legislative nelle seguenti materie:
                1) ordinamento degli uffici regionali e del personale
          ad essi addetto;
                2) ordinamento degli enti para-regionali;
                3)  ordinamento  degli  enti  locali e delle relative
          circoscrizioni;
                4)   espropriazione   per   pubblica   utilita'   non
          riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato
          e le materie di competenza provinciale;
                5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
                6) servizi antincendi;
                7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
                8) ordinamento delle camere di commercio;
                9)  sviluppo  della  cooperazione  e  vigilanza sulle
          cooperative;
                10)  contributi  di  miglioria  in relazione ad opere
          pubbliche  eseguite  dagli  altri  enti  pubblici  compresi
          nell'ambito del territorio regionale.".
              - La  legge  7 agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso  ai  documenti amministrativi), e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192; gli articoli 14
          e  seguenti  della  stessa  legge  appartengono  al capo IV
          concernente       la      "Semplificazione      dell'azione
          amministrativa".
              - Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della
          Repubblica  15 luglio 1988, n. 405, e successive modifiche,
          come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  7.  -  1.  Il progetto di modifica dei programmi
          d'insegnamento  e  di esame, ivi comprese l'introduzione di
          nuovi   insegnamenti   e   la   modifica   degli  orari  di
          insegnamento,  e'  comunicato  al  Ministero della pubblica
          istruzione  per  il  parere  del  Consiglio nazionale della
          pubblica  istruzione  previsto  dall'art. 19, comma ottavo,
          dello  statuto.  A  tal  fine  il  Consiglio  nazionale  e'
          integrato   da   un  rappresentante  della  provincia.  Per
          l'acquisizione   del  predetto  parere  si  applica  quanto
          disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
              2.  La  provincia  adotta  le  modifiche  dei programmi
          d'insegnamento  e  di esame con propria legge, ovvero sulla
          base  di quanto disposto con propria legge. Ove le predette
          modifiche  non  riguardino disposizioni recate da normative
          statali  aventi  forza  di  legge,  le stesse sono adottate
          dalla  provincia,  sentito  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, con proprio provvedimento
          nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.
              3.  La provincia dispone idonei interventi per adeguare
          la   preparazione   scolastica,   secondo  i  programmi  di
          insegnamento  di cui al comma 1, degli studenti provenienti
          dalle altre scuole del territorio nazionale.".
              - Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della
          Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, e' il seguente:
              "Art. 7 (Conferenza permanente dei dirigenti generali).
          -  1.  I  capi  dei  Dipartimenti, i dirigenti generali del
          Ministero  preposti  agli  uffici  di  livello dirigenziale
          generale  compresi  nei  Dipartimenti,  ai  servizi  e agli
          uffici  scolastici  periferici  si riuniscono in Conferenza
          per   trattare  le  questioni  attinenti  al  coordinamento
          dell'attivita'  dei  rispettivi  uffici.  La  Conferenza e'
          presieduta,   a  turno,  dai  capi  dei  Dipartimenti,  che
          provvedono  a  convocarla  periodicamente,  almeno ogni tre
          mesi.".