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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 405

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2003)
Testo in vigore dal:  7-1-2004
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Art. 21

1. L'applicazione nella provincia di Trento dell'art. 9, comma 2, dell'accordo di modificazioni del Concordato lateranense, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dell'intesa stipulata tra il Ministro della pubblica istruzione ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, non pregiudica, ai sensi del punto 5, lettera c), del protocollo addizionale in data 18 febbraio 1984 al predetto accordo, il regime vigente in detta provincia per l'insegnamento della religione cattolica così come previsto nei successivi commi.
2. Nella provincia di Trento, pertanto, l'insegnamento della religione cattolica, secondo le consolidate tradizioni locali, è compreso nella programmazione educativa della scuola definita nel rispetto delle competenze della provincia ed è impartito, sia nella scuola elementare che in quella secondaria, da appositi docenti che siano sacerdoti o religiosi, oppure laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, nominati dall'autorità scolastica competente, d'intesa con l'ordinario stesso.
3. L'insegnamento di cui al comma 2 è impartito, secondo le norme stabilite dal vigente Concordato, per il numero di ore previsto dall'ordinamento scolastico e comunque per non meno di un'ora settimanale; nella scuola dell'obbligo possono essere stabilite fino a due ore settimanali.
4.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2003, N. 346 ))
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5. Il ruolo istituito con l'art. 5 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, integrato dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, è trasformato in ruolo ad esaurimento. I relativi posti sono soppressi con la cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio dei docenti ad essi assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto.