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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 405

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2003)
Testo in vigore dal: 7-9-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 107, primo comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige; 
  Sentita la commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 maggio 1988; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro  e  per
gli affari regionali e i problemi istituzionali; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Le attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato in  materia  di
istruzione elementare e  secondaria  (media,  classica,  scientifica,
magistrale, tecnica,  professionale  ed  artistica),  esercitate  sia
direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato  sia  per
il tramite di enti ed  istituti  pubblici  a  carattere  nazionale  o
sovraprovinciale,   sono   esercitate,   nell'ambito   del    proprio
territorio, dalla provincia di Trento, ai sensi e nei limiti  di  cui
all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente
decreto. 
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 433)).