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LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412

Disposizioni in materia di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 31-12-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  31-12-1991

Art. 6

(Impiego di nuove tecnologie nella Pubblica amministrazione).
1. Tutte le piante organiche di Ministeri, enti pubblici, enti economici definite prima dell'avvio del processo di informatizzazione e, in ogni caso, tutte le piante organiche definite prima del 31 dicembre 1989 debbono essere riviste in diminuzione sulla base dei carichi funzionali entro il 30 giugno 1992 e sottoposte all'approvazione formale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Salvo che per gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali che avvengano via telefax sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi, prima dell'atto finale del procedimento dovrà essere acquisito agli atti l'originale della comunicazione.