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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 405

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2003)
Testo in vigore dal:  7-1-2004
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Art. 2

1. Tra le attribuzioni previste dall'art. 1 sono comprese le funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento. Fatto salvo quanto disposto dai commi 14 e 15, la provincia esercita le predette funzioni a decorrere dal 10 gennaio 1996.
2. Con legge provinciale, da emanarsi nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la provincia istituisce i ruoli del personale di cui al comma 1 e ne determina la consistenza organica.
3. La provincia disciplina con proprie leggi, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, lo stato giuridico del personale di cui al comma 1 per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotte ai sensi dell'art. 7, di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento, nonché per la migliore utilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuità didattica nonché per una più efficace organizzazione della scuola.
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4. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati alla legge secondo i principi recati dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono disciplinati nei limiti di cui all'articolo 4 dello Statuto, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da contratti collettivi provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico e al perseguimento delle finalità di cui al comma 3, garantendo il rispetto del trattamento economico fondamentale previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative. Ove, per il perseguimento dei predetti obiettivi e finalità, prevedano prestazioni lavorative ordinarie quantitativamente superiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, i contratti collettivi provinciali prevedono altresì un trattamento economico fondamentale aggiuntivo correlato alle maggiori prestazioni e distinto da quello previsto dai contratti collettivi nazionali medesimi. Per il personale insegnante che cessa dal servizio, ai fini del calcolo della pensione il trattamento economico fondamentale aggiuntivo previsto dai contratti collettivi provinciali, salvo che il lavoratore sia soggetto al, ovvero opti per il, sistema contributivo, è computato come retribuzione accessoria.
I predetti contratti possono altresì disciplinare, senza oneri a carico dello Stato, forme di previdenza e di assistenza sanitaria integrative. Per assicurare l'attuazione delle finalità di cui al comma 3, la provincia autonoma di Trento definisce, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apposite misure per la determinazione dei tempi e delle modalità per la mobilità del personale insegnante tra il territorio provinciale e il restante territorio nazionale; a tale fine, in applicazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la Provincia può indire una conferenza di servizi secondo quanto disposto dall'articolo 14 e seguenti della medesima legge.
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5. In caso di trasferimento del personale di cui al comma 1 ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano di applicarsi la normativa e i contratti collettivi provinciali, nonché i contratti di lavoro individuali stipulati con la provincia autonoma di Trento e acquistano integralmente efficacia la normativa e i contratti collettivi nazionali, con la sottoscrizione di un nuovo contratto individuale con l'amministrazione statale competente. A tale fine l'ente di nuova appartenenza provvede alla ricostruzione della carriera del personale trasferito ai sensi dei rispettivi contratti collettivi, garantendo comunque parità di trattamento con il personale già in servizio nel rispettivo ruolo. Le disposizioni del presente comma sono espressamente richiamate nei contratti collettivi nazionali del personale del comparto scuola e nei contratti collettivi provinciali di cui al comma 4.
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6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2003, N. 346))
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7. Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui al comma 3 e dei contratti collettivi provinciali di cui al comma 4, ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato, al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma 2 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, le norme vigenti per il corrispondente personale degli uffici, scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato.
((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2003, N. 346))
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((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2003, N. 346))
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8. Salvo quanto disposto dai commi 14 e 15, il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli di cui al comma 2 e del personale supplente, ivi compresi gli oneri contributivi relativi alla previdenza e all'assistenza previsti per il corrispondente personale della scuola statale, è a carico del bilancio della provincia.
9. Il Consiglio scolastico provinciale esercita, in materia di stato giuridico del personale appartenente ai ruoli di cui al comma 2, le competenze attribuite al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
10. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 2 può essere trasferito, a domanda, ad uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale, con passaggio ai relativi ruoli; parimenti il corrispondente personale in servizio presso uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale può essere trasferito, a domanda, con passaggio ai ruoli di cui al comma 2, ai corrispondenti uffici, istituti e scuole della provincia.
11. Per le finalità di cui al comma 10 si applicano le norme vigenti per i trasferimenti del personale ispettivo, direttivo e docente, eventualmente modificate e integrate ai sensi dei commi 3, 4 e 5.
12. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza è valutato a tutti gli effetti. Per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le norme vigenti in materia.
13. Il personale insegnante di cui al comma 1, di ruolo e non di ruolo, delle scuole elementari e secondarie della provincia di Trento partecipa sul piano nazionale alla formazione delle rappresentanze delle rispettive categorie in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
14. Il personale insegnante di cui al comma 1, in ruolo alla data del 1 settembre 1996 nelle scuole ed istituti d'istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento, è inquadrato, con effetto dalla medesima data, nei ruoli istituiti ai sensi del comma 2, conservando la posizione giuridica ed il trattamento economico in godimento.
15. Dalla data del 1 gennaio 1996 e fino all'inquadramento nei ruoli di cui al comma 2 il personale di ruolo e non di ruolo di cui al presente articolo è messo a disposizione della provincia. In tale periodo alla gestione giuridica, retributiva e previdenziale di detto personale continua a provvedere la competente amministrazione statale, con rivalsa a carico della provincia, in relazione a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, degli oneri complessivamente sostenuti dal 1 gennaio 1996 fino alla data di inquadramento nei ruoli di cui al comma 2. Detti oneri sono recuperati dal Ministero del tesoro, per ciascun anno di riferimento, sulle erogazioni spettanti alla provincia a qualunque titolo.
16. A far data dal 1 settembre 1996 il personale avente titolo alla nomina in ruolo per effetto dell'inclusione in graduatorie di concorsi per titoli ed esami o per soli titoli operanti alla data predetta, ovvero che sarà utilmente incluso in graduatorie conseguenti a concorsi per titoli ed esami o per soli titoli già banditi alla medesima data, all'atto della nomina è iscritto nei ruoli di cui al comma 2.