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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2001, n. 476

Regolamento di semplificazione per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali.

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 20-2-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  1,  comma  1,  della  legge 8 marzo 1999, n. 50,
allegato 1, n. 53;
  Visti gli articoli 2, 3 e 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  Visti  gli  articoli  1,  comma  2,  3,  comma  1 e 15, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994;
  Visto  l'articolo  2,  comma  1,  del  decreto del Presidente della
Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
  Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152;
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 24 maggio 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;
  Acquisiti  i  pareri  resi  dalla  XI  commissione della Camera dei
deputati in data 27 settembre 2001 e dalla 11a commissione del Senato
della Repubblica in data 26 settembre 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 novembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali, con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, con il Ministro delle attivita' produttive, con
il  Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia
e delle finanze;

                                Emana

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  regolamento  disciplina  ai  fini  previdenziali,
secondo  quanto  previsto  dagli articoli 2 e 3 della legge 9 gennaio
1963, n. 9:
    a) il  procedimento di iscrizione dei coltivatori diretti, coloni
e  mezzadri  e  degli  appartenenti  ai  rispettivi nuclei familiari,
nonche'  degli  imprenditori  agricoli  a  titolo  principale,  negli
elenchi istituiti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963;
    b) il  procedimento di variazione della classificazione aziendale
ai   fini   della   determinazione   della   misura   dei  contributi
previdenziali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n.
233;
    c) il  procedimento  di  cancellazione  dagli  elenchi  istituiti
dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 17, comma 2, della
          legge  23 agosto  1988, n. 400, pubblicata, nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
              -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  17 marzo
          1997,  n. 63, reca delega al Governo per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa.
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 1, comma 1, della
          legge  8 marzo  1999,  n.  50,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  9 marzo  1999,  n.  56  (Delegificazione e testi
          unici  di  norme  concernenti procedimenti amministrativi -
          legge di semplificazione 1998):
              "1.  In  attuazione  dell'art. 20, comma 1, della legge
          15 marzo  1997,  n.  59,  sono emanati regolamenti ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per   la   delegificazione   e   la   semplificazione   dei
          procedimenti  amministrativi  di  cui  agli  allegati 1 e 2
          della  presente  legge.  I  regolamenti  si  conformano  ai
          criteri  e  principi e sono emanati con le procedure di cui
          all'art.  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
          modificazioni,  e  agli  articoli  2,  3 e 5 della presente
          legge".
               - Si trascrive il testo degli articoli 2, 3 e 10 della
          legge  9 gennaio  1963,  n.  9,  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale   31 gennaio   1963,   n.   28   (Elevazione  dei
          trattamenti  minimi di pensione e riordinamento delle norme
          in  materia  di  previdenza  dei  coltivatori diretti e dei
          coloni e mezzadri):
              "Art.    2.    -   E'   condizione   per   il   diritto
          all'assicurazione   di   invalidita'   e  vecchiaia  per  i
          coltivatori   diretti,  mezzadri  e  coloni  e  per  quello
          all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che
          l'effettiva  prestazione di lavoro del nucleo familiare non
          sia  inferiore  ad  un  terzo  di  quella occorrente per le
          normali  necessita'  delle  coltivazioni  del  fondo  e per
          l'allevamento ed il governo del bestiame.
              Con  decorrenza  dall'entrata  in vigore della presente
          legge,  il  requisito  della  abitualita'  nella  diretta e
          manuale  coltivazione  dei  fondi  o nell'allevamento e nel
          governo  del  bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della
          legge  26 ottobre  1957,  n. 1047 e dall'art. 1 della legge
          22 novembre  1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i
          soggetti  indicati nelle suddette norme si dedicano in modo
          esclusivo o almeno prevalente a tali attivita'.
              Per attivita' prevalente, ai sensi di cui al precedente
          comma,  deve  intendersi  quella che impegni il coltivatore
          diretto  ed  il mezzadro o colono per il maggior periodo di
          tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte
          di reddito".
              Art. 3. - Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori
          diretti,  i  mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i
          quali  il  lavoro  occorrente  sia inferiore a 104 giornate
          annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto
          dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.
              Sono  esclusi  altresi'  dall'assicurazione  coloro che
          siano  parenti od affini oltre il quarto grado del titolare
          dell'impresa  coltivatrice  diretta  ovvero  del capo della
          famiglia  mezzadrile  o  colonica,  purche' non trattisi di
          esposti regolarmente affidati".
              "Art.  10.  -  Entro  il 31 gennaio 1963, i titolari di
          imprese diretto-coltivatrici, soggetti agli obblighi di cui
          alla presente legge e alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136,
          e  26 ottobre 1957, n. 1047, sono tenuti a far pervenire al
          Servizio   per   i   contributi   agricoli   unificati   la
          dichiarazione dei dati seguenti, relativi all'anno 1962:
                1) il possesso della qualifica di coltivatore diretto
          e di titolare di impresa;
                2)  la  composizione della famiglia con l'indicazione
          dei   componenti   che  si  sono  dedicati  abitualmente  o
          prevalentemente  alla  manuale  coltivazione  dei  fondi  o
          all'allevamento ed al governo del bestiame e dei componenti
          a carico;
                3)   la   ubicazione   e  denominazione  dei  terreni
          posseduti  condotti  a coltivazione diretta ed il titolo di
          detta  conduzione,  con l'indicazione della ditta intestata
          in  catasto,  della  superficie  e delle colture praticate,
          nonche'  del  numero dei capi di bestiame posseduti, diviso
          per le diverse specie.
              La  dichiarazione  deve  essere  firmata  dal  titolare
          dell'impresa.
              Analoga  dichiarazione  deve  essere  effettuata  per i
          terreni  condotti  a  mezzadria  o  colonia parziaria. Tale
          dichiarazione   deve   essere   firmata  dal  concedente  e
          controfirmata dal concessionario.
              Le  dichiarazioni,  per  gli  anni  successivi al 1963,
          devono   essere   presentate,  sempre  entro  la  data  del
          31 gennaio,  solo  quando  intervengano variazioni nei dati
          antecedentemente denunciati o accertati d'ufficio.
              I  dati  dichiarati sono esaminati e rettificati a cura
          degli  uffici  provinciali  del  Servizio  per i contributi
          agricoli  unificati,  i quali provvedono, in caso di omessa
          dichiarazione, all'accertamento d'ufficio.
              Nella   prima  applicazione  della  presente  legge  e,
          successivamente,  nei  casi di accertamento di ufficio o di
          rettifica  che  comporti  un  aumento o una diminuzione del
          contributo   da   corrispondere,   i  dati  accertati  sono
          notificati  a  mezzo di messo comunale od esattoriale o per
          raccomandata     postale     ai    titolari    dell'impresa
          diretto-coltivatrice,  ai concedenti di terreni a mezzadria
          e  colonia,  nonche'  ai  capi  delle  famiglie coloniche e
          mezzadrili.
              Contro  gli  accertamenti e le rettifiche di ufficio e'
          ammesso  ricorso,  nel  termine di trenta giorni dalla loro
          notificazione,  alla  commissione  prevista  dal successivo
          art. 12.
              La  Commissione  puo'  disporre la notifica del ricorso
          agli  eventuali controinteressati, d'ufficio o a cura della
          parte  ricorrente.  Questi  possono presentare entro trenta
          giorni dalla notifica le loro controdeduzioni.
              Avverso la decisione della Commissione e' dato ricorso,
          entro  trenta  giorni  dalla  notificazione della decisione
          stessa,  al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
          il  quale  decide  sentita  la  Commissione centrale di cui
          all'art.   1  del  decreto  legislativo  luogotenenziale  8
          febbraio 1945, n. 75.
              Sono  legittimati  a  proporre  i  suddetti  ricorsi  i
          soggetti  all'obbligo assicurativo, ai sensi delle legge 22
          novembre  1954,  n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047, e della
          presente  legge,  i concedenti fondi a mezzadria e colonia,
          nonche' gli istituti assicuratori interessati.
              La  riscossione dei contributi di competenza di ciascun
          anno  e'  effettuata  nel corso dell'anno stesso sulla base
          delle  giornate  di  lavoro accertate nell'anno precedente,
          salvo  conguaglio  da  operarsi  nell'anno successivo sulla
          base delle giornate accertate nell'anno di competenza".
              - La  legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: "Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi".
              - Si  riporta  il  testo del comma 4 dell'art. 14 della
          legge  30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizione in materia di
          finanza pubblica):
              "4.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1992 le iscrizioni,
          variazioni e cancellazioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio
          per i contributi agricoli unificati (SCAU) e alle Camere di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura nonche'
          alle   commissioni  provinciali  per  l'artigianato,  e  le
          operazioni      che      interessino      la     competenza
          dell'amministrazione  finanziaria  poste in essere da parte
          delle   aziende   che   svolgono  attivita'  economica  con
          lavoratori  dipendenti,  nonche'  da  parte  dei lavoratori
          autonomi,  artigiani,  commercianti,  coltivatori  diretti,
          mezzadri  e  coloni,  e  loro  familiari  coadiuvanti, sono
          effettuate  esclusivamente  presso sportelli polifunzionali
          istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi.
          La  denuncia  di  iscrizione,  variazione  e  cancellazione
          presentata  dal  datore  di  lavoro  ovvero  dal lavoratore
          autonomo  allo  sportello  di uno dei predetti organismi ai
          sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni
          ha  efficacia  anche  nei  confronti  degli  altri soggetti
          interessati  nei  limiti  delle  rispettive  competenze  di
          legge".
              - Si  trascrive  il  testo dell'articolo 1, comma 2, 3,
          comma  1  e  15  del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
          375, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1993,
          n.  224,  supplemento  ordinario  (Attuazione  dell'art. 3,
          comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
              "2.  I dati del modello sono acquisiti all'anagrafe dei
          lavoratori  agricoli,  istituita  presso  il  Ministero del
          lavoro  e della previdenza sociale, che rende disponibili i
          dati  stessi, ed ogni altra informazione da essa acquisita,
          alle  amministrazioni  pubbliche  centrali  e  territoriali
          mediante  collegamento  telematico  o, in mancanza, tramite
          idoneo supporto informatico".
              "Art. 3 (Anagrafe centrale delle imprese agricole e dei
          datori   di   lavoro  agricolo). - 1.  Presso  lo  SCAU  e'
          istituita  l'anagrafe centrale delle imprese agricole e dei
          datori  di  lavoro  agricolo sulla base dei dati accertati,
          per  l'anno  1993,  ai  fini  della  assoggettabilita' agli
          obblighi delle assicurazioni sociali degli operai agricoli,
          dei  compartecipanti  familiari  e  piccoli  coloni  e  dei
          lavoratori autonomi ed associati dell'agricoltura".
              "Art. 15 (Ricorsi dei coltivatori diretti, dei mezzadri
          e   coloni   e   degli   imprenditori   agricoli  a  titolo
          principale). - 1. Contro   i   provvedimenti   adottati  in
          materia   di  accertamento  dei  coltivatori  diretti,  dei
          mezzadri  e  coloni,  degli  imprenditori agricoli a titolo
          principale  e  in  materia  di  accertamento  dei  relativi
          contributi previdenziali, nonche' contro la non iscrizione,
          e'  data  facolta'  agli  interessati di proporre, entro il
          termine  di  trenta  giorni,  ricorso  in  unico grado alla
          commissione centrale preposta allo SCAU.
              2.  La  decisione  e'  pronunciata  entro il termine di
          novanta  giorni  dalla  data  di presentazione del ricorso;
          trascorso  inutilmente  tale termine, il ricorso si intende
          respinto a tutti gli effetti.
              3.  I  ricorsi  previsti  dal  comma  1 che siano stati
          prodotti,  in  base alla normativa anteriore, in primo o in
          secondo  grado,  entro  la  data  di  entrata in vigore del
          presente  decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso,
          in  via  definitiva  dalla  commissione  provinciale di cui
          all'art.  12  della  legge  9 gennaio  1963,  n.  9, e, nel
          secondo  caso,  dal  Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale,  sentita  la  commissione  centrale  preposta allo
          SCAU".
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558,
          recante:  "Regolamento recante norme per la semplificazione
          della  disciplina  in  materia  di  registro delle imprese,
          nonche'  per  la  semplificazione dei procedimenti relativi
          alla  denuncia  di  inizio di attivita' e per la domanda di
          iscrizione  all'albo  delle imprese artigiane o al registro
          delle   imprese  per  particolari  categorie  di  attivita'
          soggette  alla  verifica  di  determinati requisiti tecnici
          (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59":
              "Art. 2 (Iscrizione nella sezione speciale del registro
          delle  imprese). - 1. Sono iscritti in una sezione speciale
          del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui
          all'art.  2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di
          cui  all'art.  2083  dello  stesso  codice  e  le  societa'
          semplici.  Le  persone  fisiche,  le  societa' e i consorzi
          iscritti  negli  albi  di  cui alla legge 8 agosto 1985, n.
          443, sono annotati nella medesima sezione speciale".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          28 dicembre   2000,   n.   445  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  20  febbraio  2001, n. 42, supplemento ordinario
          reca:   "Testo   unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari  in materia di documentazione amministrativa.
          (Testo A)".
              - La  legge  30 marzo  2001,  n.  152, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  27 aprile  2001,  n.  97, reca: "Nuova
          disciplina  per  gli  istituti di patronato e di assistenza
          sociale".
              - Il   decreto  legislativo  18 maggio  2001,  n.  228,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137,
          supplemento     ordinario,     reca:     "Orientamento    e
          modernizzazione  del  settore agricolo, a norma dell'art. 7
          della legge 5 marzo 2001, n. 57".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali).
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata). - 1.  La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".

          Note all'art. 1:
              -  Si trascrive il testo degli articoli 2, 3 e 11 della
          legge  9 gennaio  1963,  n.  9,  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale   31 gennaio   1963,   n.   28   (Elevazione  dei
          trattamenti  minimi di pensione e riordinamento delle norme
          in  materia  di  previdenza  dei  coltivatori diretti e dei
          coloni e mezzadri):
              "Art.    2.    -   E'   condizione   per   il   diritto
          all'assicurazione   di   invalidita'   e  vecchiaia  per  i
          coltivatori  diretti,  mezzadri  e coloni e per quello alla
          assicurazione  di  malattia  per  i coltivatori diretti che
          l'effettiva  prestazione di lavoro del nucleo familiare non
          sia  inferiore  ad  un  terzo  di  quella occorrente per le
          normali  necessita'  delle  coltivazioni  del  fondo  e per
          l'allevamento ed il governo del bestiame.
              Con  decorrenza  dall'entrata  in vigore della presente
          legge,  il  requisito  della  abitualita'  nella  diretta e
          manuale  coltivazione  dei  fondi  o nell'allevamento e nel
          governo  del  bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della
          legge  26 ottobre  1957, n. 1047, e dall'art. 1 della legge
          22 novembre  1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i
          soggetti  indicati nelle suddette norme si dedicano in modo
          esclusivo o almeno prevalente a tali attivita'.
              Per attivita' prevalente, ai sensi di cui al precedente
          comma,  deve  intendersi  quella che impegni il coltivatore
          diretto  ed  il mezzadro o colono per il maggior periodo di
          tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte
          di reddito".
              "Art.    3. - Sono    esclusi    dall'assicurazione   i
          coltivatori  diretti,  i mezzadri ed i coloni che coltivano
          fondi  per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104
          giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il
          disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.
              Sono  esclusi  altresi'  dall'assicurazione  coloro che
          siano  parenti od affini oltre il quarto grado del titolare
          dell'impresa  coltivatrice  diretta  ovvero  del capo della
          famiglia  mezzadrile  o  colonica,  purche' non trattisi di
          esposti regolarmente affidati".
              "Art.   11. - A   cura  degli  uffici  provinciali  del
          Servizio   per   i   contributi   agricoli  unificati  sono
          compilati,  entro  il 31 marzo di ciascun anno, gli elenchi
          comunali   relativi  all'anno  precedente  dei  coltivatori
          diretti,  mezzadri  e coloni, nonche' degli appartenenti ai
          rispettivi  nuclei familiari che siano soggetti all'obbligo
          dell'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia a norma
          della presente legge e della legge 26 ottobre 1957 n. 1047,
          e  all'obbligo dell'assicurazione di malattia a mente della
          legge 22 novembre 1954, n. 1136.
              Entro  lo  stesso  termine del 31 marzo potranno essere
          compilati  elenchi  suppletivi relativi ad anni decorsi dei
          soggetti  per  i  quali sia stato accertato l'obbligo delle
          assicurazioni predette o l'esclusione dalle medesime.
              Per  gli  iscritti  l'elenco  dovra'  indicare  a quale
          assicurazione  siano  soggetti, specificare il numero delle
          giornate  da  essi  effettivamente  prestate  e  se, per le
          giornate  stesse,  il  contributo sia gia' stato riscosso o
          sia  stato  accertato  ai  fini della riscossione nel corso
          dell'anno.
              Gli  elenchi di cui al precedente comma sono pubblicati
          nell'albo comunale di regola dal 15 aprile al 30 aprile.
              Avverso  l'iscrizione  o la non iscrizione nell'elenco,
          e' data facolta' a chiunque ne abbia interesse di ricorrere
          alla  commissione di cui al successivo art. 12 entro trenta
          giorni  dall'ultimo  di  pubblicazione. Contro la decisione
          della  commissione  e'  dato  ricorso,  entro trenta giorni
          dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro per
          il  lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita
          la  Commissione  centrale  di  cui  all'art.  1 del decreto
          legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.
              A  partire  dal 1 gennaio 1962 la effettiva riscossione
          dei  contributi,  quali  risultano dagli elenchi nominativi
          degli  assicurati non contestati, costituisce titolo per il
          loro  accredito  agli  effetti  dell'assicurazione  per  la
          invalidita' e la vecchiaia per l'anno a cui si riferiscono,
              Ai   fini   delle   prestazioni  dell'assicurazione  di
          malattia   per   i   coltivatori   diretti  possono  essere
          rilasciate,  a  cura del Servizio per i contributi agricoli
          unificati,  le  certificazioni  di  cui  all'art.  4, comma
          quarto,  del  decreto  legislativo luogotenenziale 9 aprile
          1946, numero 212".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  7  della  legge
          2 agosto  1990, n. 233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          13 agosto   1990,   n.   188   (Riforma   dei   trattamenti
          pensionistici dei lavoratori autonomi):
              "Art.   7  (Misure  dei  contributi  previdenziali  dei
          coltivatori   diretti,   mezzadri   e  coloni).  -  1.  Con
          decorrenza  dal  1  luglio  1990  sono  istituite,  per gli
          assicurati  iscritti  alla  gestione dei contributi e delle
          prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri
          e  coloni,  di  cui  alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e
          successive  modificazioni ed integrazioni, quattro fasce di
          reddito  convenzionale  individuate  in base alla tabella D
          allegata  alla  presente  legge  ai  fini  del  calcolo dei
          contributi   e  della  determinazione  della  misura  delle
          pensioni.
              2.  Ciascuna  azienda  e'  inclusa  per  ciascun  anno,
          frazionabile   per  settimana  per  prestazioni  di  lavoro
          inferiori  all'anno o per la diversa consistenza aziendale,
          nella  fascia  di  reddito  convenzionale corrispondente al
          reddito  agrario dei terreni condotti, determinato ai sensi
          dell'art.  11-bis  del  decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
          n. 154.
              3.   I   contributi   per   le  singole  unita'  attive
          appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono
          determinati:
                a) moltiplicando  il  reddito  medio convenzionale di
          cui  al comma 5 per il numero delle giornate indicate nella
          citata tabella D;
                b) applicando   ai   rispettivi   redditi  imponibili
          l'aliquota  del 12 per cento, ridotta al 9 per cento per le
          imprese  ubicate in territori montani e nelle zone agricole
          svantaggiate  di  cui  all'ultimo  comma  dell'art.  13 del
          decreto-legge  29 luglio  1981,  n.  402,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  settembre 1981, n. 537, e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              4.  Per i mezzadri e coloni i contributi sono per meta'
          a carico del concedente e per meta' a carico del mezzadro o
          colono.  I  concedenti  sono responsabili del pagamento dei
          contributi  anche  per  la  parte  a  carico dei mezzadri e
          coloni, salvo il diritto di rivalsa.
              5.  Il  reddito medio convenzionale per ciascuna fascia
          di  reddito  agrario  di  cui  alla  citata  tabella  D  e'
          determinato  annualmente  su base nazionale con decreto del
          Ministro   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con
          riferimento  alle  retribuzioni medie giornaliere di cui al
          primo  comma  dell'art. 28 del decreto del Presidente della
          Repubblica  27 aprile  1968,  n. 488. La misura del reddito
          agrario  per ciascuna fascia e' determinata con decreto del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con  i  Ministri  del  tesoro e dell'agricoltura e foreste,
          sentite  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  piu'
          rappresentative sul piano nazionale.
              6.  Per  le  imprese agricole di allevamento di animali
          per  le quali manchi il reddito agrario, l'inclusione nelle
          fasce  di reddito convenzionale sara' effettuata sulla base
          di  criteri determinati, in relazione alle dimensioni delle
          aziende  e distintamente per singole specie di animali, con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con  i Ministri del tesoro dell'agricoltura e
          foreste,  sentite  le organizzazioni sindacali di categoria
          piu' rappresentative sul piano nazionale.
              7.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  e'  soppresso il contributo addizionale di
          cui  al primo comma dell'art. 17 della legge 3 giugno 1975,
          n.  160,  nonche' il contributo aggiuntivo aziendale di cui
          all'art.  3  del  decreto-legge  22 dicembre  1981, n. 791,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio
          1982, n. 54.
              8. Per i soggetti iscritti alla gestione in qualita' di
          unita'  attive, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047,
          di  eta'  inferiore  ai ventuno anni, le aliquote di cui al
          comma  3,  lettera b), sono ridotte rispettivamente al 9,50
          per cento e al 4,50 per cento.
              9.    Ai   fini   dell'accertamento   del   diritto   e
          dell'anzianita'  contributiva  per  la determinazione della
          misura  delle  pensioni  di  vecchiaia,  di  anzianita', di
          inabilita' ed al superstiti, o dell'assegno di invalidita',
          non  possono  comunque  essere  computate,  in favore degli
          iscritti, piu' di 156 giornate per ciascun anno.
              10.  Entro  il  30 giugno  1991  i  lavoratori autonomi
          iscritti   alla   gestione  speciale  coltivatori  diretti,
          mezzadri   e   coloni   provvederanno   al  versamento  dei
          contributi  a  conguaglio  per  il secondo semestre 1990 in
          base   alla   differenza   tra   quanto   risultante  dalle
          disposizioni  di  cui al presente articolo e quanto versato
          in base alle previgenti disposizioni".