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LEGGE 26 ottobre 1957, n. 1047

Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1990)
Testo in vigore dal:  26-11-1957

Art. 20


Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei mezzadri e dei coloni parziari concessionari di fondi con fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore alle 120 giornate uomo, già soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti secondo le norme in vigore per i giornalieri di campagna.