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LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9

Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2002)
Testo in vigore dal:  15-2-1963

Art. 10


Entro il 31 gennaio 1963 i titolari di imprese dirette coltivatrici, soggetti agli obblighi di cui alla presente legge e alle leggi 22 novembre 1954, n. 1126, e 26 ottobre 1957, n. 1047, sono tenuti a far pervenire al Servizio per i contributi agricoli unificati la dichiarazione dei dati seguenti, relativi al l'anno 1962:
1) il possesso della qualifica di coltivatore diretto e di titolare di impresa;
2) la composizione della famiglia con l'indicazione dei componenti che si sono dedicati abitualmente o prevalentemente alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame e dei componenti a carico;
3) la ubicazione e denominazione dei terreni posseduti condotti a coltivazione diretta ed il titolo di detta condizione, con l'indicazione della ditta, intestata in catasto, della superficie e delle colture praticate, nonché del numero dei capi di bestiame posseduti, diviso per le diverse specie.
La dichiarazione deve essere firmata dal titolare dell'impresa.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata per i terreni condotti a mezzadria o colonia parziaria. Tale dichiarazione deve essere firmata dal concedente e controfirmata dal concessionario.
Le dichiarazioni, per gli anni successivi al 1963, devono essere presentate, sempre entro la data del 31 gennaio, solo quando intervengono variazioni nei dati antecedentemente denunciati o accertati d'ufficio.
I dati dichiarati sono esaminati e rettificati a cura degli Uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati, i quali provvedono, in caso di omessa dichiarazione, all'accertamento d'ufficio.
Nella prima applicazione della presente legge e, successivamente, nei casi di accertamento d'ufficio o di rettifica che comporti un aumento o una diminuzione del contributo da corrispondere, i dati accertati sono notificati a mezzo di messo comunale od esattoriale o per raccomandata postale ai titolari dell'impresa diretto-coltivatrice, ai concedenti di terreni a mezzadria e colonia, nonché ai capi delle famiglie coloniche e mezzadrili.
Contro gli accertamenti e le rettifiche di ufficio è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione, alla Commissione prevista dal successivo articolo 12.
La Commissione può disporre la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati, d'ufficio o a cura della parte ricorrente. Questi possono presentare entro trenta giorni dalla notifica le loro controdeduzioni.
Avverso la decisione della Commissione è dato, ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro per il lavoro e la previdenza soci ale, il quale decide sentita, la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo, luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.
Sono legittimati a proporre i suddetti ricorsi i soggetti all'obbligo assicurativo, ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047, e alla presente legge, i concedenti fondi a mezzadria, e colonia, nonché gli Istituti assicuratori interessati.
La riscossione dei contributi di competenza di ciascun anno è effettuata nel corso dell'anno stesso sulla frase delle giornale di lavoro accertate nell'anno precedente, salvo conguaglio da operarsi nell'anno successivo sulla base delle giornate accertate nell'anno di competenza.