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LEGGE 26 ottobre 1957, n. 1047

Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1990)
Testo in vigore dal:  15-2-1963
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Art. 2


Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame,
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