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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 2000, n. 451

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/08/2003)
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Testo in vigore dal: 12-4-2001
al: 12-8-2002
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; ed in particolare l'articolo
17;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli
11,  comma  1, lettera c), 12, comma 1, lettere n), o), q), 13, comma
2, e 17, comma 1;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche e integrazioni, ed in particolare gli articoli 14 e 19;
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
  Visto l'articolo 7, della legge 3 aprile 1997, n. 94;
 Visto l'articolo 4, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
  Visto  l'articolo 17, commi 14 e 27, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38;
  Visto  l'articolo  45,  commi  13  e 23, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999,
n. 150;
  Visto l'articolo 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  in  data  8  giugno  l999,  pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1o luglio
1999;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 1o luglio 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Considerato  che  l'articolo  7 del predetto decreto legislativo n.
300  del  1999,  ha  integrato  i principi e i criteri direttivi gia'
previsti  dall'articolo  14,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
febbraio  1993, n. 29, per l'adozione dei regolamenti degli uffici di
diretta  collaborazione  con  l'organo  di  direzione politica e che,
pertanto,  si  rende necessario l'adeguamento, alla luce dei predetti
principi  e criteri direttivi, della disciplina di cui all'articolo 6
del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154,
riguardante  gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  Considerato,  altresi',  che il citato articolo 7, comma 2, lettera
c),   del  decreto  legislativo  n.  300  del  1999,  stabilisce  che
l'organizzazione  degli  uffici preposti al control1o interno avviene
anche  attraverso  la  provvista  di  adeguati  mezzi finanziari e di
personale;
  Considerato  inoltre  che  l'articolo  55,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 300 del 1999, consente che, anche prima del termine di
cui al comma 1 del medesimo articolo 55, si provveda, con regolamento
adottato  ai  sensi  del  coma  4-bis dell'articolo 17 della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  al riassetto dell'organizzazione dei singoli
Ministeri,  in  conformita'  con  i  principi  e  i criteri di cui al
medesimo decreto legislativo n. 300;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
di   valutazione   dei   costi,   dei   rendimenti  e  dei  risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli atti normativi nelle adunanze del 6 marzo 2000 e
del 4 maggio 2000;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 2000;
  Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro della funzione pubblica;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) uffici   di   diretta   collaborazione:   gli  uffici  di  diretta
   collaborazione  con  il  Ministro del tesoro, del bilancio e dalla
   programmazione  economica,  di  cui  all'articolo 14, comma 2, del
   decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'articolo 7 del
   decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e con i Sottosegretari
   di  Stato  presso  il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della
   programmazione economica;
b) Ministro:   il   Ministro   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
   programmazione economica;
c) Ministero:   il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
   programmazione economica;
d) decreto  legislativo  n.  29  del  1993:  il decreto legislativo 3
   febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
e) Sottosegretari  di  Stato:  i  Sottosegretari  di  Stato presso il
   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
   economica;
f) ruolo  unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni
   statali  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 26
   febbraio 1999, n. 150.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il   testo   del  quinto  comma  dell'art.  87  della
          Costituzione e' il seguente:
              "Promulga  le leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti".
              - Il  testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri)  e'  il
          seguente:
              "Art.  17.  -  1.  Con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
            4-bis.  L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 11,  comma 1,
          lettera c), 12, comma 1, lettere n), o), q), 13, comma 2, e
          17,  comma  1,  della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
              "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
                a) e b) (omissis);
                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche".
              "Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
          oltreche'  ai  principi  generali  desumibili  dalla  legge
          23 agosto  1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
          e  dal  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni  ed  integrazioni,  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) - m) (omissis);
                n) rivedere,   senza  aggravi  di  spesa  e,  per  il
          personale  disciplinato  dai contratti collettivi nazionali
          di  lavoro,  fino ad una specifica disciplina contrattuale,
          il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
          di  diretta  collaborazione  dei  Ministri,  prevedendo,  a
          fronte   delle   responsabilita'   e   degli   obblighi  di
          reperibilita'  e  disponibilita'  ad  orari  disagevoli, un
          unico   emolumento,   sostitutivo   delle   ore  di  lavoro
          straordinario   autorizzabili   in  via  aggiuntiva  e  dei
          compensi di incentivazione o similari;
                o) diversificare  le  funzioni  di staff e di line, e
          fornire   criteri  generali  e  principi  uniformi  per  la
          disciplina  degli  uffici posti alle dirette dipendenze del
          Ministro,  in funzione di supporto e di raccordo tra organo
          di  direzione politica e amministrazione e della necessita'
          di  impedire,  agli uffici di diretta collaborazione con il
          Ministro,   lo   svolgimento  di  attivita'  amministrative
          rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
                p) (omissis);
                q) istituire  servizi  centrali  per  la  cura  delle
          funzioni  di  controllo interno, che dispongano di adeguati
          servizi  di  supporto  ed  operino  in collegamento con gli
          uffici   di  statistica  istituiti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
          sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che
          non  provvedano  alla  istituzione dei servizi di controllo
          interno  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
          decreto legislativo.".
              "Art.  13.  -  2.  Gli  schemi di regolamento di cui al
          comma  4-bis  dell'art.  17  della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  introdotto  dal  comma  1 del presente articolo, sono
          trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della
          Repubblica  perche' su di essi sia espresso il parere delle
          commissioni   parlamentari  competenti  per  materia  entro
          trenta  giorni  dalla data della loro trasmissione. Decorso
          il  termine  senza  che  i  pareri siano stati espressi, il
          Governo adotta comunque i regolamenti.".
              "Art. 17. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera c) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
          oltreche'  ai  principi  generali  desumibili  dalla  legge
          7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni, dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio
          1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) prevedere  che  ciascuna amministrazione organizzi
          un  sistema informativo-statistico di supporto al controllo
          interno  di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche,
          al  massimo  annuali,  dei  costi,  delle  attivita'  e dei
          prodotti;
                b) prevedere  e istituire sistemi per la valutazione,
          sulla   base   di   parametri   oggettivi,   dei  risultati
          dell'attivita'   amministrativa   e  dei  servizi  pubblici
          favorendo  ulteriormente  l'adozione di carte dei servizi e
          assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e
          di  altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e
          per  la  sua partecipazione, anche in forme associate, alla
          definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei
          risultati;
                c) prevedere  che  ciascuna  amministrazione provveda
          periodicamente  e comunque annualmente alla elaborazione di
          specifici    indicatori   di   efficacia,   efficienza   ed
          economicita'  ed  alla  valutazione  comparativa dei costi,
          rendimenti e risultati;
                d) collegare  l'esito  dell'attivita'  di valutazione
          dei  costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione
          annuale delle risorse;
                e) costituire  presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  una  banca  dati  sull'attivita'  di valutazione,
          collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi
          di  cui  alla  lettera  a)  ed  il  sistema informatico del
          Ministero  del  tesoro  - Ragioneria generale dello Stato e
          accessibile  al  pubblico,  con  modalita'  da definire con
          regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                f) previsione,  per  i  casi  di mancato rispetto del
          termine  del  procedimento, di mancata o ritardata adozione
          del  provvedimento,  di ritardato o incompleto assolvimento
          degli  obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica
          amministrazione,   di  forme  di  indennizzo  automatico  e
          forfettario   a   favore   dei   soggetti   richiedenti  il
          provvedimento;  contestuale  individuazione delle modalita'
          di  pagamento  e  degli uffici che assolvono all'obbligo di
          corrispondere    l'indennizzo,   assicurando   la   massima
          pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure
          adottate   e  la  massima  celerita'  nella  corresponsione
          dell'indennizzo stesso.".
              - Il   testo   degli  articoli  14  e  19  del  decreto
          legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29  (Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a  norma  dell'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)
          e', rispettivamente, il seguente:
              "Art.  14. - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui
          all'art.  3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque
          ogni  anno  entro  dieci  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della  legge  di  bilancio,  anche sulla base delle
          proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
                a) definisce  obiettivi, priorita', piani e programmi
          da  attuare  ed emana le conseguenti direttive generali per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione;
                b) effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei compiti
          definiti  ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
          comma  1,  lettera  c),  del presente decreto, ivi comprese
          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
          funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
          variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
          medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
          altresi'   conto   dei   procedimenti   e   subprocedimenti
          attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
              2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializ-zazioni,    con   incarichi   di   collaborazione
          coordinata  e  continuativa.  Per  i dipendenti pubblici si
          applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
          legge  15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  Governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
          comma  1,  lettera  n),  della  legge 15 marzo 1997, n. 59,
          senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consistente  in un unico emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione  individuale. Con effetto dalla data di entrata
          in  vigore  del  regolamento  di cui al presente comma sono
          abrogate  le  norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,
          n.  1100,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, ed
          ogni   altra   norma   riguardante  la  costituzione  e  la
          disciplina  dei  Gabinetti  dei Ministri e delle segreterie
          particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
              3.  Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
          o  avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
          di  competenza  dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
          il  Ministro  puo'  fissare  un termine perentorio entro il
          quale   il   dirigente   deve   adottare   gli   atti  o  i
          provvedimenti.  Qualora  l'inerzia  permanga,  o in caso di
          grave  inosservanza  delle  direttive generali da parte del
          dirigente   competente,  che  determinino  pregiudizio  per
          l'interesse  pubblico,  il  Ministro puo' nominare, salvi i
          casi  di  urgenza  previa  contestazione, un commissario ad
          acta,  dando  comunicazione al Presidente del Consiglio dei
          Ministri  del  relativo  provvedimento.  Resta salvo quanto
          previsto  dall'art.  2,  comma  3,  lettera  p) della legge
          23 agosto   1988,  n.  400.  Resta  altresi'  salvo  quanto
          previsto  dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno
          1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          dall'art.  10  del  relativo  regolamento emanato con regio
          decreto  6 maggio  1940,  n.  635. Resta salvo il potere di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".
              "Art.  19. - 1. Per il conferimento di ciascun incarico
          di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di
          funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e
          delle  caratteristiche  dei  programmi da realizzare, delle
          attitudini  e  della  capacita'  professionale  del singolo
          dirigente,  anche  in  relazione ai risultati conseguiti in
          precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
          degli  incarichi.  Al  conferimento  degli  incarichi  e al
          passaggio  ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103,
          del codice civile.
              2.  Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
          del  presente  articolo.  Gli  incarichi  hanno  durata non
          inferiore  a  due  anni  e  non superiore a sette anni, con
          facolta'  di  rinnovo.  Sono definiti contrattualmente, per
          ciascun  incarico,  l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
          la  durata  dell'incarico,  salvi  i  casi di revoca di cui
          all'art.   21,   nonche'   il   corrispondente  trattamento
          economico.  Quest'ultimo  e' regolato ai sensi dell'art. 24
          ed ha carattere onnicomprensivo.
              3.  Gli  incarichi di segretario generale di Ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
          della  prima  fascia  del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6.
              4.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale   generale  sono  conferiti  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  competente,  a  dirigenti  della prima fascia del
          ruolo  unico  di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
          ad  un  terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6.
              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
              6.  Gli  incarichi  di  cui ai commi precedenti possono
          essere  conferiti  con contratto a tempo determinato, e con
          le  medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
          dirigenti  appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
          del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
          a   persone  di  particolare  e  comprovata  qualificazione
          professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
          enti  pubblici  o privati o aziende pubbliche e private con
          esperienza  acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
          dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare
          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
          postuniversitaria,   da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
          concrete  esperienze  di  lavoro, o provenienti dai settori
          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da
          una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione
          professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di
          durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche
          amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
              7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di  cui  ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
          responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle
          direttive    generali    e   per   i   risultati   negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate  dall'art.  21, ovvero nel caso di risoluzione
          consensuale  del  contratto  individuale  di cui al comma 2
          dell'art. 24.
              8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di  cui  al  comma  3  possono essere confermati, revocati,
          modificati  o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
          fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
          i  quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
          alla loro naturale scadenza.
              9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3 e 4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
              10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento.  Le  modalita'  per  l'utilizzazione  dei
          predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
          all'art. 23, comma 3.
              11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
              12.  Per  il  personale  di cui all'art. 2, comma 4, il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti di settore".
              - Il  decreto  legislativo  6 settembre  1989,  n. 322,
          reca:  "Norme  sul  sistema  statistico  nazionale  e sulla
          riorganizzazione  dell'Istituto nazionale di statistica, ai
          sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
              - Il testo dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94
          (Modifiche  alla  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita'
          generale  dello  Stato  in  materia  di bilancio. Delega al
          Governo  per  l'individuazione delle unita' previsionali di
          base del bilancio dello Stato) e' il seguente:
              "Art.  7.  -  1.  Ai fini della razionalizzazione delle
          strutture   amministrative   e   del   potenziamento  degli
          strumenti  operativi  a supporto dell'azione del Governo in
          materia di politica economica, finanziaria e di bilancio e'
          disposto  l'accorpamento  del  Ministero  del  tesoro e del
          Ministero  del bilancio e della programmazione economica in
          un'unica  amministrazione,  che  assume la denominazione di
          "Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica",  nel  quale confluiscono tutte le funzioni, gli
          uffici,  il  personale  e  le  risorse  finanziarie dei due
          Ministeri  interessati.  In  tutti gli atti normativi e gli
          atti   ufficiali   della  Repubblica  italiana  le  dizioni
          "Ministero del tesoro" e "Ministro del tesoro" e "Ministero
          del  bilancio e della programmazione economica" e "Ministro
          del   bilancio   e  della  programmazione  economica"  sono
          sostituite   dalle   dizioni  "Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio  e della programmazione economica" e "Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
              2.  Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  uno  o  piu'decreti legislativi diretti a
          riordinare  le competenze e la organizzazione del Ministero
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
          Nell'emanazione  dei  decreti  legislativi  il  Governo  si
          attiene  ai  principi  e  criteri direttivi contenuti nella
          legge  7 agosto  1990,  n.  241,  e nel decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,   nonche'  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi:
                a) eventuale  trasferimento  ad altre amministrazioni
          delle   competenze   non   strettamente  connesse  ai  fini
          istituzionali;
                b) eliminazione  di  ogni  forma  di  duplicazione  e
          sovrapposizione  organizzativa  e  funzionale  sia  fra  le
          strutture  dei Ministeri oggetto dell'unificazione, sia fra
          queste ed altre amministrazioni;
                c) organizzazione    della   struttura   ministeriale
          attraverso la previsione di settori generali ed omogenei di
          attivita', da individuare anche in forma dipartimentale, e,
          nel   loro   ambito,  di  uffici  di  livello  dirigenziale
          generale,  ove  necessario  anche periferici, articolati in
          altre  unita'  organizzative interne, secondo le rispettive
          attribuzioni;
                d) rafforzamento  delle strutture di studio e ricerca
          economica   e   finanziaria,   nonche'   di  analisi  della
          fattibilita'    economico-finanziaria   delle   innovazioni
          normative   riguardanti   i  vari  settori  dell'intervento
          pubblico;
                e) ridefinizione   delle  attribuzioni  del  Comitato
          interministeriale  della  programmazione  economica (CIPE),
          con  eliminazione  dei  compiti  di  gestione  finanziaria,
          tecnica  e amministrativa ed attribuzione degli stessi alle
          competenti amministrazioni, nonche' riordino, con eventuale
          unificazione  o  soppressione,  degli  attuali organi della
          programmazione economica;
                f) riordino,  rafforzamento ed eventuale unificazione
          del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del
          nucleo   ispettivo   per  la  verifica  degli  investimenti
          pubblici;
                g) riorganizzazione  della  cabina  di  regia  di cui
          all'art.  6  del  decreto-legge  23 giugno  1995,  n.  244,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
          n. 341, intesa quale strumento di coordinamento, promozione
          di  iniziative  e  supporto  alle  amministrazioni centrali
          dello Stato, a quelle regionali e agli altri enti attuatori
          in  materia  di  utilizzazione  dei  fondi  comunitari, con
          potenziamento   delle   relative   strutture   tecniche  ed
          amministrative,  nonche'  individuazione,  tra le altre, di
          una  struttura  dipartimentale  per  le aree depresse sulla
          base dei criteri di cui alla lettera c).
              3.    L'organizzazione,    la    dotazione    organica,
          l'individuazione  degli  uffici  di  livello dirigenziale e
          delle relative funzioni, nonche' la distribuzione dei posti
          di  funzione  dirigenziale  del  Ministero  del tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica, sono stabiliti
          con  regolamento  da  emanare, entro sei mesi dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, ai sensi dell'art.
          17,  comma  1,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e
          successive  modificazioni,  nel  rispetto  dei principi del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  sulla  base  dei seguenti
          criteri:
                a) la  determinazione  dei compiti delle ripartizioni
          amministrative   e'   retta   da  criteri  di  omogeneita',
          complementarieta'     e    organicita'    mediante    anche
          l'accorpamento degli uffici esistenti;
                b) l'organizzazione   si   conforma  al  criterio  di
          flessibilita',   per   corrispondere   al  mutamento  delle
          esigenze,  per  svolgere compiti anche non permanenti e per
          raggiungere specifici obiettivi;
                c) l'ordinamento   complessivo   e'   orientato  alla
          diminuzione  dei costi amministrativi, alla semplificazione
          ed   accelerazione   delle  procedure,  all'accorpamento  e
          razionalizzazione   degli   esistenti  comitati,  nuclei  e
          commissioni,  all'eliminazione  delle  duplicazioni e delle
          sovrapposizioni   dei   procedimenti,   nell'ambito  di  un
          indirizzo che deve garantire la riduzione della spesa.
              4.  Al  fine dell'espressione del parere da parte della
          Commissione  di  cui  all'art. 9, il Governo trasmette alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
          dei decreti legislativi e dei regolamenti in attuazione dei
          principi  e  dei  criteri  direttivi  di cui ai commi 2 e 3
          entro  quattro  mesi  dalla data di entrata in vigore della
          presente legge.
              5.  Nella  prima  applicazione  della presente legge e'
          mantenuta,  salva  diversa  istanza  degli  interessati, la
          collocazione  nei  ruoli  centrali  o periferici ai quali i
          dipendenti  appartengono  all'atto dell'unificazione di cui
          al   comma  1,  anche  attraverso  opportune  attivita'  di
          riqualificazione.
              6. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          e   successive   modificazioni,   e'  disposta  la  fusione
          dell'istituto  di  studi  per  la  programmazione economica
          (ISPE)  e  dell'istituto  nazionale  per  lo  studio  della
          congiuntura  (ISCO)  in  un unico istituto, sottoposto alla
          vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del
          bilancio   e  della  programmazione  economica,  denominato
          istituto  di  studi  e  analisi economica (ISAE), dotato di
          autonomia   scientifica,   organizzativa,   finanziaria   e
          contabile,  al  quale  sono  attribuiti  il  personale,  le
          risorse  finanziarie  e  le  sedi  dei precedenti istituti,
          nonche'   i   relativi   rapporti   attivi  e  passivi.  Al
          conseguimento  dei  fini  istituzionali l'ISAE provvede: a)
          con  il  contributo  dello  Stato,  il cui importo annuo e'
          determinato  con  la legge finanziaria; b) con i contributi
          di  amministrazioni  ed enti pubblici e privati, nonche' di
          organizzazioni  internazionali;  c)  con  i redditi di beni
          costituenti  il  proprio  patrimonio;  d)  con  i  proventi
          derivanti  dalle  attivita'  di  promozione,  consulenza  e
          collaborazione.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento   sono  abrogate  le  norme,  anche  di  legge,
          relative ai soppressi ISCO e ISPE.
              7.  La  Ragioneria  centrale  presso  il  Ministero del
          tesoro  e  quella  presso il Ministero del bilancio e della
          programmazione  economica  sono  soppresse. Gli uffici e il
          personale,  compreso  quello  dirigenziale, sono trasferiti
          alla  Ragioneria  centrale  del  Ministero  del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, contestualmente
          istituita.
              8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto,
          per  le  parti  corrispondenti,  dalla  data  di entrata in
          vigore  dei relativi decreti legislativi previsti dal comma
          2".
              - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279 (Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e
          successive  modificazioni  e integrazioni, recante norme di
          contabilita'  generale  dello Stato in materia di bilancio.
          Delega   al   Governo  per  l'individuazione  delle  unita'
          previsionali  di  base  del  bilancio  dello  Stato)  e' il
          seguente:
              "Art.  4.  - 1. Al fine del contenimento dei costi e di
          evitare  duplicazioni  di  strutture, la gestione di talune
          spese  a  carattere  strumentale,  comuni  a piu' centri di
          responsabilita'  amministrativa  nell'ambito  dello  stesso
          Ministero,  puo'  essere  affidata  ad  un  unico ufficio o
          struttura di servizio.
              2.  L'individuazione delle spese che sono svolte con le
          modalita'  di  cui  al  comma  1,  nonche'  degli  uffici o
          strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
          competente,   con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica.
              3.   I   titolari   dei   centri   di   responsabilita'
          amministrativa  ai  quali  le  spese  comuni  sono riferite
          provvedono  a  quanto  necessario  affinche'  l'ufficio  di
          gestione   unificata,   possa   procedere,   anche  in  via
          continuativa,  all'esecuzione delle spese e all'imputazione
          delle   stesse   all'unita'   previsionale   di  rispettiva
          pertinenza.".
              - Il  testo  dei commi 14 e 27 dell'art. 17 della legge
          15 maggio  1997,  n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione e di controllo) e', rispettivamente, il seguente:
              "14.   Nel   caso   in  cui  disposizioni  di  legge  o
          regolamentari    dispongano   l'utilizzazione   presso   le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione  di  fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori  ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni dalla
          richiesta.".
              "27.  Fatti  salvi  i  termini  piu' brevi previsti per
          legge, il parere del Consiglio di Stato e' reso nel termine
          di  quarantacinque  giorni dal ricevimento della richiesta;
          decorso   il   termine,  l'amministrazione  puo'  procedere
          indipendentemente  dall'acquisizione  del  parere. Qualora,
          per  esigenze  istruttorie,  non possa essere rispettato il
          termine  di cui al presente comma, tale termine puo' essere
          interrotto  per una sola volta e il parere deve essere reso
          definitivamente  entro  venti  giorni dal ricevimento degli
          elementi   istruttori   da   parte   delle  amministrazioni
          interessate.".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          20 febbraio  1998,  n.  38,  reca:  "Regolamento recante le
          attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione   economica,  nonche'
          disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a
          norma  dell'art.  7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
          94".
              - Il  testo  dei commi 13 e 23 dell'art. 45 del decreto
          legislativo  31 marzo  1998,  n.  80 (Nuove disposizioni in
          materia  di  organizzazione  e  di rapporti di lavoro nelle
          amministrazioni    pubbliche,    di   giurisdizione   nelle
          controversie  di  lavoro e di giurisdizione amministrativa,
          emanate  in  attuazione  dell'art. 11, comma 4, della legge
          15 marzo 1997, n. 59) e', rispettivamente, il seguente:
              "13.  In  fase  di  prima applicazione, il personale in
          servizio  presso  i  Gabinetti dei Ministri e le segreterie
          particolari  dei  Ministri  e  dei Sottosegretari di Stato,
          fermi  restando  i rispettivi provvedimenti di assegnazione
          ai  predetti  uffici, transita nel contingente degli uffici
          istituiti  con  il regolamento di cui all'art. 14, comma 2,
          del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  come
          modificato  dal presente decreto. Sino alla data di entrata
          in  vigore  di  tale  regolamento  si  applicano  a tutti i
          Ministri,   compresi   i  Ministri  senza  portafoglio,  le
          disposizioni  sulla  costituzione  dei  Gabinetti  e  delle
          segreterie   particolari  di  cui  al  regio  decreto-legge
          10 luglio  1924,  n.  1100,  e successive modificazioni. Il
          personale   addetto   ai   Gabinetti   ed  alle  segreterie
          particolari   puo'   essere   scelto   fra   estranei  alle
          amministrazioni  pubbliche  in  misura  non  superiore a un
          terzo.   Limitatamente   alla   durata   dell'incarico,  ai
          dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche chiamati alle
          cariche  di  cui  al  comma  1  dell'art.  158  della legge
          11 luglio 1980, n. 312, e' assicurato lo stesso trattamento
          economico     complessivo     spettante    agli    estranei
          all'amministrazione  dello  Stato  chiamati  a ricoprire le
          corrispondenti   cariche.   E'   fatto   salvo  l'eventuale
          trattamento economico piu' favorevole spettante.".
              "23.  In  tutti  i casi, anche se previsti da normative
          speciali,   nei  quali  enti  pubblici  territoriali,  enti
          pubblici  non  economici o altre amministrazioni pubbliche,
          dotate  di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare
          la    utilizzazione    da    parte   di   altre   pubbliche
          amministrazioni  di  proprio  personale,  in  posizione  di
          comando,  di  fuori  ruolo,  o  in altra analoga posizione,
          l'amministrazione   che   utilizza  il  personale  rimborsa
          all'amministrazione  di  appartenenza  l'onere  relativo al
          trattamento   fondamentale.   La  disposizione  di  cui  al
          presente  comma  si  applica  al personale comandato, fuori
          ruolo  o  in  analoga  posizione  presso l'ARAN a decorrere
          dalla  completa  attuazione  del  sistema  di finanziamento
          previsto dall'art. 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  accertata  dall'organismo  di
          coordinamento  di  cui  all'art.  46, comma 5, del medesimo
          decreto.".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
          1998,    n.   154,   reca:   "Regolamento   recante   norme
          sull'articolazione  organizzativa  e le dotazioni organiche
          dei  Dipartimenti  del Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma
          3, della legge 3 aprile 1997, n. 94".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          26 febbraio   1999,  n.  150,  reca:  "Regolamento  recante
          disciplina  delle  modalita'  di  costituzione e tenuta del
          ruolo  unico della dirigenza delle amministrazioni statali,
          anche   ad   ordinamento   autonomo,  e  della  banca  dati
          informatica  della  dirigenza,  nonche'  delle modalita' di
          elezione del componente del Comitato di garanti.".
              - Il  testo  dell'art. 2 della legge 17 maggio 1999, n.
          144  (Misure  in materia di investimenti, delega al Governo
          per  il  riordino  degli  incentivi all'occupazione e della
          normativa  che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
          il riordino degli enti previdenziali) e' il seguente:
              "Art.   2.   - 1.   In   attesa   della  riforma  della
          composizione  del CIPE, nell'ambito della razionalizzazione
          dell'ordinamento   della   Presidenza   del  Consiglio  dei
          Ministri   e  del  riordino,  soppressione  e  fusione  dei
          Ministeri previsti dall'art. 11, comma 1, lettera a), della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59,  partecipano  alle  singole
          riunioni  del  CIPE, con diritto di voto, anche i Ministri,
          non   appartenenti  al  CIPE,  nelle  cui  competenze  sono
          comprese le materie oggetto delle deliberazioni.
              - Il  decreto  ministeriale  8 giugno  1999, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  1o luglio  1999,  n. 152, reca:
          "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
              - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
              - Il  testo  dell'art. 7 del citato decreto legislativo
          n. 300/1999 e' il seguente:
              "Art.  7.  -  1.  La costituzione e la disciplina degli
          uffici   di   diretta   collaborazione  del  Ministro,  per
          l'esercizio   delle   funzioni  ad  esso  attribuite  dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,    e    successive   modificazioni   ed   integrazioni,
          l'assegnazione  di  personale  a  tali uffici e il relativo
          trattamento   economico,   il   riordino  delle  segreterie
          particolari  dei  Sottosegretari  di  Stato,  sono regolati
          dall'art.  14,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29.
              2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  si
          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
          svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
          elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
          della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
          comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
                b) assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in
          funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi;
                c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo
          interno  di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
          le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in
          modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
          compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
          provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
          personali;
                d) organizzazione  del  settore giuridico-legislativo
          in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con
          l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di
          testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei
          costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura
          dei  rapporti  con  gli altri organi costituzionali, con le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
                e) attribuzione dell'incarico di capo degli uffici di
          cui    al    comma    1    ad   esperti,   anche   estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.
              - Il   testo   dell'art.   6  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 154/1998 e' il seguente:
              "Art.  6. - 1. Gli uffici di diretta collaborazione con
          il  Ministro  ed  i Sottosegretari di Stato hanno esclusive
          competenze  di supporto dell'organo di direzione politica e
          di  raccordo  tra  questo  e  l'amministrazione. Il Capo di
          Gabinetto  coordina  l'intera  attivita'  di  supporto  del
          Ministro.
              2.  Sono  uffici di diretta collaborazione con l'organo
          di  direzione  politica:  l'ufficio di Gabinetto; l'ufficio
          legislativo;   la   segreteria  particolare  del  Ministro;
          l'ufficio   del   portavoce  del  Ministro;  le  segreterie
          particolari  dei  Sottosegretari  di  Stato.  Alle  dirette
          dipendenze  del  Ministro opera, in posizione di autonomia,
          il  servizio  di  controllo interno, nonche' la commissione
          tecnica  della  spesa  pubblica di cui all'art. 4, comma 2,
          del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
              3.  Il  Ministro puo' istituire una segreteria tecnica,
          coordinata con le modalita' di cui al comma 1.
              4.  Gli  uffici  di cui ai commi 2 e 3 costituiscono un
          unico centro di responsabilita'.
              5.  L'ufficio  legislativo  provvede allo studio e alla
          progettazione   normativa,   alla  consulenza  giuridica  e
          legislativa  ed  al  coordinamento  generale dell'attivita'
          degli  uffici  del  Ministero  nelle  predette  materie, in
          coordinamento  con il Dipartimento degli affari giuridici e
          legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
              6.  L'ufficio  del  portavoce svolge compiti di diretta
          collaborazione  con  il  Ministro,  curando, fra l'altro, i
          rapporti  con  il  sistema e con gli organi di informazione
          nazionali   e   internazionali;  effettua  il  monitoraggio
          dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna,
          anche tematica, con riferimento ai profili che attengono ai
          compiti  istituzionali  del  Ministero; promuove e gestisce
          programmi   e   iniziative   editoriali   di   informazione
          istituzionale,  anche  in collaborazione con i Dipartimenti
          del Ministero.".
              - Il  testo  dei  commi  1  e 3 dell'art. 55 del citato
          decreto  legislativo  n.  300/1999, e', rispettivamente, il
          seguente:
              "1.  A  decorrere  dalla data del decreto di nomina del
          primo  Governo  costituito  a  seguito delle prime elezioni
          politiche  successive  all'entrata  in  vigore del presente
          decreto  legislativo  e  salvo  che  non  sia  diversamente
          disposto dalle norme del presente decreto:
                a) sono istituiti:
                  il Ministero dell'economia e delle finanze;
                  il Ministero delle attivita' produttive;
                  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio;
                  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
                  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle
          politiche sociali;
                  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e
          della ricerca;
                b) sono soppressi:
                  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione economica;
                  il Ministero delle finanze
                  il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato;
                  il Ministero del commercio con l'estero;
                  il Ministero delle comunicazioni;
                  il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero dell'ambiente;
                  il Ministero dei lavori pubblici;
                  il Ministero dei trasporti e della navigazione;
                  il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                  il Ministero della sanita';
                  il  Dipartimento  per  le  politiche  sociali della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero della pubblica istruzione;
                  il   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica.".
              "3.  Sino  all'attuazione  del comma 1, con regolamento
          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  si puo' provvedere al riassetto
          dell'organizzazione  dei  singoli Ministeri, in conformita'
          con  la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed
          i principi previsti dal presente decreto legislativo.".
              - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca:
          "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59.".
          Note all'art. 1:
              - Per il testo del comma 2 dell'art. 14 del gia' citato
          decreto  legislativo  n.  29/1993,  si  veda  in  nota alle
          premesse.
              - Per  il  testo  dell'art.  7  del gia' citato decreto
          legislativo n. 300/1999, si veda in nota alle premesse.
              -  Per  l'argomento  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  26  febbraio 1999, n. 150, si veda in nota alle
          premesse.