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DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 1997, n. 430

Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)
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Testo in vigore dal:  1-1-1998

Art. 4

Organi collegiali
1. È istituito il Consiglio tecnicoscientifico degli esperti, con il compito di svolgere le attività di elaborazione, di analisi e di studio nei settori di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a). Il Consiglio tecnico scientifico ed il Consiglio degli esperti, già operanti, rispettivamente, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica e il Ministero del tesoro, sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3. Il Consiglio è articolato in due distinti collegi: uno per la trattazione di problemi a carattere tecnicoscientifico, denominato collegio tecnicoscientifico, ed uno per le analisi e le previsioni nei settori su richiamati, denominato collegio degli esperti. Si applicano, quali criteri direttivi del predetto regolamento, le disposizioni dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428. Al Consiglio tecnico scientifico degli esperti si applica, altresì, l'articolo 2, comma 3, della legge 27 novembre 1991, n. 378.
2. La Commissione tecnica della spesa pubblica continua a svolgere i compiti di cui all'articolo 32, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, come sostituito dall'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. In particolare, contribuisce a definire le metodologie per la programmazione dell'attività finanziaria e il monitoraggio dell'attuazione delle manovre di bilancio, nonché per la valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative. La Commissione tecnica della spesa pubblica opera alle dirette dipendenze del Ministro.
3. È istituito il Centro nazionale di contabilità pubblica, per l'analisi e lo studio della disciplina della contabilità pubblica. A tale fine, il Centro cura, fra l'altro, la raccolta coordinata delle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la tenuta di una banca dati normativa sulla stessa materia, la redazione di istruzioni generali, di manuali di servizio, nonché di proposte di modifica alle norme vigenti, da sottoporre al Ministro. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, il Consiglio dei ragionieri, previsto dall'articolo 164 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è soppresso.
4. Le nomine dei componenti degli organi collegiali previsti dal presente articolo sono disposte con decreto del Ministro. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, i predetti organi collegiali sono costituiti nell'ambito dei dipartimenti rispettivamente individuati con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Note all'art. 4:
- L'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428 (Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti), così dispone:
"Art. 10 (Istituzione di un consiglio di esperti presso la Direzione generale del Tesoro. Incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione). - È istituito presso la Direzione generale del Tesoro un consiglio di esperti per le analisi e le previsioni finanziarie, valutarie e di pubblico indebitamento. Al consiglio è affidato il compito di:
compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;
analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Tesoro nei vari organismi internazionali;
analizzare le previsioni e le risultanze della gestione di cassa.
Il consiglio degli esperti è composto di dieci membri, nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del direttore generale del Tesoro; essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Su mandato del direttore generale del Tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e adempiere compiti specifici.
I compensi degli esperti sono fissati, anche in deroga a disposizioni di legge, con decreto del Ministro del tesoro. I singoli membri, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo.
Il Ministro del tesoro riferisce per iscritto al Parlamento, annualmente, sui lavori e le attività svolte dal consiglio degli esperti.
Il Ministro del tesoro è autorizzato, per il raggiungimento di finalità specifiche inerenti ai compiti del suo dicastero, su proposta delle direzioni generali con responsabilità economiche e finanziarie o della Ragioneria generale dello Stato, a stipulare, ove necessario, contratti di consulenza con esperti di chiara fama, enti o società specializzate".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 27 novembre 1991, n. 378 recante: "Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro": "3. Il consiglio di esperti di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, e gli ispettori centrali del Tesoro operano alle dirette dipendenze del direttore generale del Tesoro".
- Il testo dell'art. 32, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)", come sostituito dall'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, è il seguente:
"È istituita, presso il Ministero del tesoro, una commissione tecnica per la spesa pubblica. La commissione opera, sulla base delle direttive del CIPE con il compito di:
a) compiere studi ed effettuare analisi sui metodi di impostazione del bilancio pluriennale programmatico e sulla struttura della spesa per i programmi e progetti, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468;
b) trasmettere al Parlamento, ogni anno, una relazione sui costi e sugli effetti finanziari derivanti da provvedimenti e da leggi di spesa;
c) effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle relative procedure di spesa;
d) svolgere le ricerche, gli studi e le rilevazioni richieste dal CIPE e dalle competenti Commissioni parlamentari, fornendo le informazioni, le notizie e i documenti ritenuti utili allo svolgimento delle rispettive competenze;
e) studiare ed aggiornare i metodi ed i criteri di valutazione tecnicoeconomica necessari alla predisposizione della nota illustrativa relativa ai costi e ai benefici, da allegarsi al rendiconto del bilancio dello Stato, come previsto dal penultimo comma dell'art. 22 della legge n. 468 del 1978".
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della citata legge n. 400/1988, è riportato in nota all'art. 2.