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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2000, n. 438

Regolamento di semplificazione concernente l'abrogazione della normativa sul procedimento per la concessione di contributi a favore del commercio.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 22-2-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, allegato 1, n. 59;
  Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni;
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, ed in particolare
l'articolo 26;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato 23 febbraio 1998, n. 92;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 18 settembre
2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 novembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con
  l'estero e del tesoro, del bilancio    e    della    programmazione
                              economica; E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Cessazione dell'operativita' delle procedure
  1.  Con  decreto  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato,  emanato  successivamente  all'adozione dell'ultimo
provvedimento  di liquidazione dei relativi contributi, e' dichiarata
la  cessazione dell'operativita' delle procedure di concessione delle
agevolazioni  di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive
modificazioni.
  2.  Il provvedimento di cui al comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica, il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  63 del 17 marzo 1997 - supplemento
          ordinario  - reca "Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa".
              -  L'art.  20  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, cosi'
          recita:
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
              2.  In  sede  di  attuazione  della delegificazione, il
          Governo  individua,  con  le  modalita'  di  cui al decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, i procedimenti o gli
          aspetti  del  procedimento che possono essere autonomamente
          disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento   agli   organi   monocratici  o  ai
          dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che
          non   richiedano,   in  ragione  della  loro  specificita',
          l'esercizio  in  forma  collegiale,  e  sostituzione  degli
          organi   collegiali   con   conferenze  di  servizi  o  con
          interventi,   nei   relativi   procedimenti,  dei  soggetti
          portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis) soppressione  dei  procedimenti  che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino   in   contrasto   con   i   princi'pi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter)  soppressione dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater)  adeguamento della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai princi'pi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies)   soppressione   dei   procedimenti  che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies)  regolazione,  ove  possibile, di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies)  adeguamento  delle  procedure  alle nuove
          tecnologie informatiche.
              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del
          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi
          provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princi'pi
          desumibili   dalle  disposizioni  in  essi  contenute,  che
          costituiscono     princi'pi    generali    dell'ordinamento
          giuridico.   Tali  disposizioni  operano  direttamente  nei
          riguardi  delle  regioni  fino  a  quando  esse non avranno
          legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  le  regioni  a statuto
          speciale  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
          provvedono  ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
          fondamentali contenute nella legge medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del D.P.R. 11 luglio
          1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei
          concorsi  per  ricercatore  in  deroga all'art. 5, comma 9,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  previsto  dall'articolo  4 della
          legge  2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more
          della  costituzione della Consulta nazionale per il diritto
          agli  studi  universitari  di cui all'art. 6 della medesima
          legge.
              11. Con  il  disegno  di  legge  di  cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
              -  Si trascrive il testo del punto n. 59, dell'allegato
          1, della legge 15 marzo 1997, n. 59:
              "59. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a
          favore del commercio: legge 10 ottobre 1975, n. 517".
              -  La  legge  10 ottobre 1975, n. 517, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  292  del  5 novembre  1975,  reca:
          "Credito agevolato al commercio".
              -  La  legge  7 agosto  1997,  n. 266, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  n.  186  dell'11 agosto  1997,  reca,
          "Interventi urgenti per l'economia".
              -  Si trascrive l'art. 26 della legge 7 agosto 1997, n.
          266:
              "26.   (Rifinanziamento  e  chiusura  dell'operativita'
          della   legge   10 ottobre   1975,  n.  517,  e  successive
          modificazioni).  -  1. Alle  domande  di credito agevolato,
          presentate  ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e
          successive   modificazioni,  e  11 marzo  1988,  n.  67,  e
          successive  modificazioni,  non  ammesse  ai contributi per
          carenza  di  fondi,  per  le quali e' stato stipulato, alla
          data   del  1o  gennaio  1997,  il  relativo  contratto  di
          finanziamento    agevolato,   e'   riconosciuto,   in   via
          sostitutiva,  per  il  tramite  degli  istituti  di credito
          finanziatori,  un  contributo  pari  all'abbattimento  di 4
          punti  del  tasso  di  riferimento vigente al momento della
          stipula  per  le  iniziative  ubicate  nei territori di cui
          all'obiettivo  n.  1  del  regolamento (CEE) n. 2052/88 del
          Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e
          nei  territori  montani,  e  di  2  punti  per  i  restanti
          territori.  Le  domande  per le quali non e' intervenuta la
          stipula  del  contratto  di  finanziamento  agevolato  alla
          suddetta  data  sono  restituite  agli  istituti di credito
          interessati.
              2.  Qualora  le risorse complessivamente assegnate agli
          interventi  di  cui  al  presente  articolo  non  risultino
          sufficienti  alla  concessione  dei  benefici  nella misura
          massima  prevista  al  comma 1, il Ministro dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il
          finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione
          percentuale,  in  eguale  misura,  dell'importo spettante a
          ciascun beneficiario.
              3.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore   della  presente  legge,  criteri  e  modalita'  di
          liquidazione  tali  da  assicurare anche la semplificazione
          del procedimento amministrativo.
              4. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del presente
          articolo  si provvede mediante utilizzo, nei limiti di lire
          250   miliardi,  delle  disponibilita'  del  Fondo  di  cui
          all'art. 2, secondo comma, della legge 28 novembre 1980, n.
          782,  introdotto  dall'art.  2,  comma 2, del decreto-legge
          20 maggio  1993,  n.  149,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Tali somme sono versate
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnate,   con   decreto   del   Ministro  del  tesoro,
          all'apposito   capitolo   dello  stato  di  previsione  del
          Ministero      dell'industria,      del     commercio     e
          dell'artigianato".
              -  Il  decreto  ministeriale (Ministero dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato) 23 febbraio 1998, n. 92,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 84 del 10 aprile
          1998,  reca:  "Regolamento recante norme per la concessione
          del  contributo sostitutivo previsto dell'art. 26, comma 1,
          della legge 7 agosto 1997, n. 266".
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  riferimento  alla legge 10 ottobre 1975, n.
          517,  abrogata  dal presente regolamento, si vedano le note
          alle premesse.