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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 febbraio 1998, n. 92

Regolamento recante norme per la concessione del contributo sostitutivo previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-4-1998
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Testo in vigore dal:  25-4-1998

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 26, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che dispone, con riferimento alle domande di credito agevolato presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenze di fondi e per le quali è stato stipulato, alla data del 1 gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, il riconoscimento, in via sostitutiva, per il tramite degli istituti di credito finanziatori, di un contributo pari all'abbattimento di quattro punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula per le iniziative ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e nei territori montani, e di due punti nei restanti territori;
Visto l'articolo 26, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possa disporre la riduzione percentuale in eguale misura dell'importo del suddetto contributo sostitutivo spettante a ciascun beneficiario qualora le risorse complessivamente assegnate non risultino sufficienti;
Considerato che in base all'articolo 26, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce i criteri e le modalità di liquidazione dei contributi sostitutivi in questione, tali da assicurare anche la semplificazione del procedimento amministrativo;
Udito il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1997;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 900029 del 26 gennaio 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

F i n a l i t à
1. La concessione del contributo sostitutivo previsto dall'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266, a favore delle domande di credito agevolato, presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenze di fondi, per le quali è stato stipulato, alla data del 1 gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, è regolata dai criteri e modalità di liquidazione contenuti negli articoli seguenti.
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 26 della legge 7 agosto 1997 recante "Interventi urgenti per l'economia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 1997" recita:
"Art. 26 (Rifinanziamento e chiusura dell'operatività della legge 10 ottobre 1975, 517, e successive modificazioni). - 1. Alle domande di credito agevolato, presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenza di fondi, per le quali è stato stipulato, alla data del 1 gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, è riconosciuto, in via sostitutiva, per il tramite degli istituti di credito finanziatori, un contributo pari all'abbattimento di quattro punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula per le iniziative ubicate nei territori di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e nei territori montani, e di due punti per i restanti territori. Le domande per le quali non è intervenuta la stipula del contratto di finanziamento agevolato alla suddetta data sono restituite agli istituti di credito interessati.
2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al presente articolo non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in eguale misura, dell'importo spettante a ciascun beneficiario.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità di liquidazione tali da assicurare anche la semplificazione del procedimento amministrativo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo, nei limiti di lire 250 miliardi, delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, introdotto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- La legge 15 marzo 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997 - supplemento ordinario.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 - supplemento ordinario, recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- La legge 11 marzo 1988, n. 67, reca "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)".