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DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 149

Interventi urgenti in favore dell'economia.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/5/93.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 237 (in G.U. 19/07/1993, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
Testo in vigore dal:  24-6-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Interventi per le medie e piccole imprese

1. All'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, al primo periodo, dopo le parole: "iniziative da realizzare da piccole e medie imprese", sono inserite le parole: ", ivi comprese operazioni di consolidamento a medio o lungo termine di passività a breve termine e prestiti partecipativi" ed al periodo: "I rientri per capitale ed interesse delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni." sono aggiunte le parole: ", salvo quanto stabilito al secondo comma.".
2. All'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui, per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ad enti creditizi e società finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali o come società cooperative, con sede in Italia. Tale fondo potrà essere altresì utilizzato , nella misura massima del 20 per cento degli accantonamenti previsti, per l'istituzione di forme di agevolazioni finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso gli interventi a favore di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere sul detto Fondo in linea con la normativa comunitaria per gli interventi a favore delle piccole e medie imprese. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni con le finalità e le modalità di cui al presente comma. A fronte delle partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese di cui al presente comma, è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilità annue del Fondo di cui al presente comma. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato.".
3. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7743 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
4. Il Fondo di cui al comma 3 è altresì incrementato di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
5. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente:
"Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito come segue:
a) per le aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988: 45 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;
b) per le aree di cui all'obiettivo n. 2 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88: 55 per cento del tasso di riferimento come definito alla lettera a);
c) per le rimanenti zone: 65 per cento del tasso di riferirnento come definito alla lettera a)".
6. Il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato della somma di lire 100 miliardi, per ciascuno degli anni 1994 e 1995, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per l'anno 1993 è sospesa la riserva prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, COD modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, a valere sulle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni.
6-ter. Per il medesimo anno 1993 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede ad assegnare le risorse in base alle esigenze di finanziamento.
7. All'articolo 44, primo comma, lettera i), della legge 25 luglio 1952, n. 949, come modificato dall'articolo 1, n. 3), secondo comma, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, le parole: "assicurando alle imprese insediate nel Mezzogiorno il 60 per cento delle disponibilità di finanziamento e il 40 per cento alle rimanenti zone, con particolare riguardo a quelle in cui si manifestino fenomeni di depressione economica o problemi occupazionali derivanti da crisi congiunturali di settore. Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovrà essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri" sono sostituite dalle seguenti: "assicurando priorità di finanziamento alle domande presentate dalle imprese localizzate nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148".
8. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto il seguente:
" 6-bis. La definizione di piccola impresa, l'intensità delle agevolazioni concedibili ai sensi della presente legge e gli investimenti oggetto delle stesse saranno adeguati, a decorrere dal 1 luglio 1993, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, del Ministro del tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.".
8-bis. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti, su domanda, in una apposita sezione dell'elenco speciale previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto- legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e non sono soggetti alle altre disposizioni di cui al medesimo decreto-legge.
8-ter. L'iscrizione nella sezione di cui al comma 8-bis non abilita ad effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari.
9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovrà essere adeguata alla disciplina comunitaria la normativa in vigore relativa agli aiuti alla piccola e media impresa.
10. La dotazione del Fondo contributi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
11. Per consentire l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 5 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n.317, formulano secondo le vigenti normative in materia le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di riconversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.
11-bis. Le proposte di cui al comma 11 devono essere inviate alla regione territorialmente competente la quale, in applicazione dei principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, assicura alle proposte stesse la massima pubblicità e fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le associazioni o i comitati che abbiano un interesse riconosciuto possono formulare al presidente della giunta regionale le proprie osservazioni.
11-ter. Entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 11-bis, e comunque entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 11, la regione, tenendo conto delle osservazioni pervenute, esprime il proprio parere vincolante; trascorsi tali termini senza che la regione si sia espressa, le proposte si intendono accolte.
12.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 GIUGNO 1995, N. 244, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. L. 8 AGOSTO 1995, N. 341))
.
13. L'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi.
La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.
2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.".
14. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività economico-produttive, sono assegnati alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno, ed un contributo speciale di lire 50 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'esercizio 1992, lire 10 miliardi per l'esercizio 1993 e lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995, in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Belluno. Per tali ultime finalità è altresì autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995; al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dell'accantonanento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14, le somme iscritte al capitolo 7557 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi 1993-1995 devono essere attribuite alla regione Veneto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
16. L'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è abrogato.
17. Ai fini dell'attuazione del comma 13, le somme di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, devono essere attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia.
17-bis. Alle aziende agricole colpite da calamità naturali, per almeno tre annate agrarie, nel periodo 1980-1992, sono erogate le provvidenze di cui al decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31.
All'uopo le scadenze delle cambiali agrarie fino al 31 dicembre 1992 sono prorogate al 31 dicembre 1994 ed i prestiti agrari prorogati sono assistiti dalle garanzie del fondo interbancario di garanzia.
Agli oneri relativi si fa fronte con la utilizzazione degli stanziamenti del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni. Tutte le procedure esecutive relative ai prestiti suddetti sono sospese.