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LEGGE 7 agosto 1997, n. 266

Interventi urgenti per l'economia.

note: Entrata in vigore della legge: 11-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2022)
Testo in vigore dal:  11-8-1997

Art. 26

Rifinanziamento e chiusura dell'operatività
della legge 10 ottobre 1975, n. 517,
e successive modificazioni
1. Alle domande di credito agevolato, presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenza di fondi, per le quali è stato stipulato, alla data del 1 gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, è riconosciuto, in via sostitutiva, per il tramite degli istituti di credito finanziatori, un contributo pari all'abbattimento di 4 punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula per le iniziative ubicate nei territori di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (Cee) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e nei territori montani, e di 2 punti per i restanti territori. Le domande per le quali non è intervenuta la stipula del contratto di finanziamento agevolato alla suddetta data sono restituite agli istituti di credito interessati.
2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al presente articolo non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista al comma 1, il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in eguale misura, dell'importo spettante a ciascun beneficiario.
3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità di liquidazione tali da assicurare anche la semplificazione del procedimento amministrativo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo, nei limiti di lire 250 miliardi, delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del ministro del Tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
Note all'art. 26:
- La legge 11 marzo 1988, n. 67, reca disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).
- Il comma 2 dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782: "I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui, per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ad enti creditizi e società finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 7 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali o come società cooperative, con sede in Italia.
Tale fondo potrà essere altresì utilizzato, nella misura massima del 20 per cento degli accantonamenti previsti per l'istituzione di forme di agevolazioni finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso gli interventi a favore di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi".
- Il comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, recante: "Interventi urgenti in favore dell'economia" aggiunge un comma all'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782 riportate.