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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 272

Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta.

note: Entrata in vigore del decreto:17/10/2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/2001)
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vigente al 07/04/2015
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Testo in vigore dal: 17-10-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   Visto l'articolo 48, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

   Visto  l'articolo  8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  modificato  ed  integrato  dal decreto legislativo 7
dicembre  1993,  n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229,  recante  norme  per  la disciplina del rapporto fra il Servizio
sanitario  nazionale e i medici specialisti pediatri di libera scelta
da  instaurarsi  attraverso apposita convenzione di durata triennale,
conforme   all'accordo   collettivo   nazionale   stipulato   con  le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in
campo nazionale;

   Visto l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
come  modificato dall'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 3
febbraio  1993, n. 29, che individua la delegazione di parte pubblica
per  il  rinnovo  degli  accordi riguardante il personale sanitario a
rapporto convenzionale;

   Visto  il provvedimento n. 706 del 18 giugno 1999 della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di nomina della delegazione di parte
pubblica;

   Visto  l'articolo  17,  comma 1, lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400;

   Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, cosi' come modificata dalla
legge 11 aprile 2000, n. 83, recante norme sull'esercizio del diritto
di  sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati;

   Preso  atto  che  e'  stato  stipulato,  in data 7 aprile 2000, un
accordo  collettivo  nazionale  regolante il trattamento normativo ed
economico   dei   medici   specialisti  pediatri  di  libera  scelta,
sottoscritto  in  pari data dalla delegazione di parte pubblica e dal
sindacato F.I.M.P;

   Preso  atto  che,  in  data  14 giugno 2000, il sindacato F.N.A.M.
C.I.Pe ha aderito all'accordo medesimo sottoscrivendolo in pari data;

   Visto  il parere n. 106/1991 del 12 settembre 1991 con il quale il
Consiglio  di  Stato,  in  adunanza  generale,  ha  precisato che gli
accordi  collettivi  nazionali  per il personale sanitario a rapporto
convenzionale  sono  resi  esecutivi  su  proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato;

   Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di Stato, espressi dalla sezione
consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del 15 maggio e del
29 maggio 2000;

   Considerato che i rilievi espressi dal Consiglio di Stato appaiono
superabili,  anche  alla  luce  dei provvedimenti di attuazione della
delega  di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, della legge
13 maggio 1999, n. 133;

   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 luglio 2000;

   Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di
concerto con il Ministro della sanita';

                             E M A N A:
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei  rapporti  con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai
sensi  dell'articolo  8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  modificato  ed  integrato  dal decreto legislativo 7
dicembre  1993,  n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229.

Il  presente  decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 28 luglio 2000

                               CIAMPI

                        AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
                        VERONESI, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2000
Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 9
          AVVERTENZA:

             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
             dall'amministrazione  competente  per  materia, ai sensi
             dell'art.   10,   comma   3,   del   testo  unico  delle
             disposizioni    sulla    promulgazione    delle   leggi,
             sull'emanazione   dei   decreti   del  Presidente  della
             Repubblica   e   sulle   pubblicazioni  ufficiali  della
             Repubblica   italiana,   approvato   con   decreto   del
             Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
             al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
             di  legge  alle  quali  e'  operato  il  rinvio. Restano
             invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
             qui trascritti.

          Note alle premesse:

             - Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.
             833  (Istituzione  del servizio sanitario nazionale), e'
             il seguente:

             "Art.   48   (Personale  a  rapporto  convenzionale).  -
             L'uniformita'  del trattamento economico e normativo del
             personale   sanitario   a   rapporto   convenzionale  e'
             garantita    sull'intero    territorio    nazionale   da
             convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi
             agli  accordi  collettivi  nazionali  stipulati  tra  il
             Governo,  le  regioni  e  l'Associazione  nazionale  dei
             comuni  italiani  (ANCI)  e  le organizzazioni sindacali
             maggiormente   rappresentative  in  campo  nazionale  di
             ciascuna  categoria.  La  delegazione del Governo, delle
             regioni   e  dell'ANCI  per  la  stipula  degli  accordi
             anzidetti  e'  costituita  rispettivamente: dai Ministri
             della  sanita',  del lavoro e della previdenza sociale e
             del  tesoro;  da  cinque  rappresentanti designati dalle
             regioni  attraverso la commissione interregionale di cui
             all'art.  13  della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei
             rappresentanti designati dall'ANCI.

             L'accordo  nazionale  di cui al comma precedente e' reso
             esecutivo  con  decreto del Presidente della Repubblica,
             su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I
             competenti  organi locali adottano entro 30 giorni dalla
             pubblicazione  del suddetto decreto i necessari e dovuti
             atti deliberativi.

             Gli  accordi  collettivi nazionali di cui al primo comma
             devono prevedere:

             1)   il  rapporto  ottimale  medico-assistibili  per  la
             medicina  generale e quella pediatrica di libera scelta,
             al  fine  di determinare il numero dei medici generici e
             dei  pediatri  che hanno diritto di essere convenzionati
             di  ogni unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto
             di libera scelta del medico per ogni cittadino;

             2)  l'istituzione  e  i criteri di formazione di elenchi
             unici  per  i  medici  generici, per i pediatri, per gli
             specialisti, convenzionati esterni e per gli specialisti
             e generici ambulatoriali;

             3)  l'accesso  alla  convenzione,  che  e' consentito ai
             medici  con  rapporto  di  impiego  continuativo a tempo
             definito;

             4)   la   disciplina   delle  incompatibilita'  e  delle
             limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre
             attivita'  mediche,  al  fine  di  favorire  la migliore
             distribuzione  del  lavoro  medico  e  la qualificazione
             delle prestazioni;

             5)  il numero massimo degli assistiti per ciascun medico
             generico  e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia
             ed  il  massimo  delle  ore  per  i medici ambulatoriali
             specialisti  e  generici,  da determinare in rapporto ad
             altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione
             degli  obblighi che derivano al medico in dipendenza del
             numero  degli  assistiti  o  delle  ore;  il  divieto di
             esercizio  della  libera  professione  nei confronti dei
             propri  convenzionati; le attivita' libero-professionali
             incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione.
             Eventuali  deroghe  in  aumento  al numero massimo degli
             assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno
             essere autorizzate in relazione a particolari situazioni
             locali  e per un tempo determinato dalle regioni, previa
             domanda motivata alla unita' sanitaria locale;

             6)    l'incompatibilita'    con   qualsiasi   forma   di
             cointeressenza  diretta  o  indiretta  e  con  qualsiasi
             rapporto  di  interesse  con  case  di  cura  private  e
             industrie  farmaceutiche.  Per  quanto invece attiene al
             rapporto  di  lavoro  si applicano le norme previste dal
             precedente punto 4);

             7)  la  differenziazione  del  trattamento  economico  a
             seconda  della  quantita' e qualita' del lavoro prestato
             in  relazione alle funzioni esercitate nei settori della
             prevenzione,  cura  e  riabilitazione. Saranno fissate a
             tal  fine  tariffe  socio-sanitarie  costituite,  per  i
             medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un
             compenso   globale  annuo  per  assistito;  e,  per  gli
             specialisti   e   generici  ambulatoriali,  da  distinti
             compensi  commisurati  alle ore di lavoro prestato negli
             ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni
             effettuate  presso gli ambulatori convenzionati esterni.
             Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste
             nell'interesse   dell'assistenza  forme  integrative  di
             remunerazione;

             8)  le  forme  di  controllo  sull'attivita'  dei medici
             convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte
             dei  medici  degli obblighi derivanti dalla convenzione,
             le  conseguenti  sanzioni,  compresa  la risoluzione del
             rapporto  convenzionale  e  il  procedimento per la loro
             irrogazione,    salvaguardando    il   principio   della
             contestazione  degli addebiti e fissando la composizione
             di commissioni paritetiche di disciplina;

             9)  le  forme  di  incentivazione  in  favore dei medici
             convenzionati    residenti   in   zone   particolarmente
             disagiate,  anche  allo scopo di realizzare una migliore
             distribuzione territoriale dei medici;

             10)   le   modalita'   per   assicurare  l'aggiornamento
             obbligatorio professionale dei medici convenzionati;

             11)   le   modalita'   per   assicurare  la  continuita'
             dell'assistenza  anche  in  assenza  o  impedimento  del
             medico tenuto alla prestazione;

             12)  le  forme di collaborazione fra i medici, il lavoro
             medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e
             la  partecipazione dei medici a programmi di prevenzione
             e di educazione sanitaria;

             13)  la  collaborazione  dei medici per la parte di loro
             competenza,   alla  compilazione  di  libretti  sanitari
             personali di rischio.

             I   criteri  di  cui  al  comma  precedente,  in  quanto
             applicabili,  si estendono alle convenzioni con le altre
             categorie  non  mediche  di  operatori professionali, da
             stipularsi  con  le  modalita' di cui al primo e secondo
             comma del presente articolo.

             Gli   stessi  criteri,  per  la  parte  compatibile,  si
             estendono,   altresi',   ai   sanitari  che  erogano  le
             prestazioni   specialistiche   e  di  riabilitazione  in
             ambulatori   dipendenti   da  enti  o  istituti  privati
             convenzionati con la regione.

             Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
             anche  alle  convenzioni  da  stipulare  da  parte delle
             unita'  sanitarie  locali  con  tutte le farmacie di cui
             all'art. 28.

             E'   nullo   qualsiasi   atto,  anche  avente  carattere
             integrativo,  stipulato con organizzazioni professionali
             o    sindacali    per   la   disciplina   dei   rapporti
             convenzionali.   Resta   la  facolta'  degli  organi  di
             gestione  delle  unita'  sanitarie  locali  di stipulare
             convenzioni  con  ordini religiosi per l'espletamento di
             servizi nelle rispettive strutture.

             E'  altresi'  nulla  qualsiasi  convenzione  con singoli
             appartenenti alle categorie di cui al presente articolo.
             Gli  atti  adottati  in  contrasto con la presente norma
             comportano    la    responsabilita'    personale   degli
             amministratori.

             Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi
             professionali  nel corso delle trattative per la stipula
             degli   accordi   nazionali  collettivi  riguardanti  le
             rispettive  categorie,  partecipano in modo consultivo e
             limitatamente  agli  aspetti di carattere deontologico e
             agli  adempimenti  che  saranno  ad  essi affidati dalle
             convenzioni uniche.

             Gli  ordini  e  collegi professionali sono tenuti a dare
             esecuzione  ai  compiti  che  saranno  ad essi demandati
             dalle   convenzioni   uniche.  Sono  altresi'  tenuti  a
             valutare  sotto  il profilo deontologico i comportamenti
             degli iscritti agli albi professionali che si siano resi
             inadempienti      agli      obblighi      convenzionali,
             indipendentemente  dalle sanzioni applicabili a norma di
             convenzione.

             In  caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui
             al  comma  precedente, la regione interessata provvede a
             farne  denuncia  al  Ministro  della  sanita'  e a darne
             informazione    contemporaneamente    alla    competente
             federazione  nazionale  dell'ordine.  Il  Ministro della
             sanita',  sentita la suddetta federazione, provvede alla
             nomina  di  un  commissario,  scelto  tra  gli  iscritti
             nell'albo   professionale   della   provincia,   per  il
             compimento degli atti di cui l'ordine provinciale non ha
             dato corso.

             Sino  a quando non sara' riordinato con legge il sistema
             previdenziale  relativo alle categorie professionistiche
             convenzionate,   le   convenzioni  di  cui  al  presente
             articolo  prevedono  la  determinazione della misura dei
             contributi   previdenziali   e  le  modalita'  del  loro
             versamento  a  favore  dei fondi di previdenza di cui al
             decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza
             sociale   in   data  15  ottobre  1976,  pubblicato  nel
             supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1976,
             n. 289.".

             - Il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo
             30  dicembre  1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
             materia  sanitaria,  a  norma dell'art. 1 della legge 23
             ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:

             "Art.  8.  -  1.  Il  rapporto tra il Servizio sanitario
             nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di
             libera scelta e' disciplinato da apposite convenzioni di
             durata   triennale   conformi  agli  accordi  collettivi
             nazionali  stipulati,  ai  sensi  dell'art.  4, comma 9,
             della   legge   30   dicembre   1991,  n.  412,  con  le
             organizzazioni   sindacali   di  categoria  maggiormente
             rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono
             tenere conto dei seguenti principi:

             a)  prevedere  che  la  scelta del medico e' liberamente
             effettuata  dall'assistito,  nel  rispetto  di un limite
             massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed
             e' tacitamente rinnovata;

             b)  regolamentare la possibilita' di revoca della scelta
             da  parte  dell'assistito nel corso dell'anno nonche' la
             ricusazione  della  scelta  da parte del medico, qualora
             ricorrano    eccezionali    e    accertati   motivi   di
             incompatibilita';

             c)  disciplinare  gli ambiti e le modalita' di esercizio
             della   libera  professione  prevedendo  che:  il  tempo
             complessivamente   dedicato  alle  attivita'  in  libera
             professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale
             svolgimento  degli  obblighi  del  medico,  nello studio
             medico  e  al  domicilio  del  paziente;  le prestazioni
             offerte in attivita' libero-professionale siano definite
             nell'ambito   della   convenzione,   anche  al  fine  di
             escludere  la  coincidenza  tra  queste e le prestazioni
             incentivanti  di  cui  alla  lettera  d);  il medico sia
             tenuto  a comunicare all'azienda unita' sanitaria locale
             l'avvio    dell'attivita'    in    libera   professione,
             indicandone  sede  ed  orario di svolgimento, al fine di
             consentire  gli  opportuni  controlli;  sia prevista una
             preferenza nell'accesso a tutte le attivita' incentivate
             previste  dagli accordi integrativi in favore dei medici
             che   non   esercitano   attivita'  libero-professionale
             strutturata  nei  confronti  dei  propri assistiti. Fino
             alla  stipula della nuova convenzione sono fatti salvi i
             rapporti  professionali  in atto con le aziende termali.
             In  ogni  caso, il non dovuto pagamento, anche parziale,
             di  prestazioni da parte dell'assistito o l'esercizio di
             attivita'   libero-professionale   al   di  fuori  delle
             modalita'   e  dei  limiti  previsti  dalla  convenzione
             comportano    l'immediata    cessazione   del   rapporto
             convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;

             d)  ridefinire  la  struttura  del compenso spettante al
             medico,  prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto
             iscritto  alla sua lista, corrisposta su base annuale in
             rapporto  alle  funzioni  definite  in  convenzione; una
             quota  variabile  in  considerazione  del raggiungimento
             degli  obiettivi  previsti  dai programmi di attivita' e
             del   rispetto   dei   conseguenti   livelli   di  spesa
             programmati  di cui alla lettera t); una quota variabile
             in  considerazione  dei compensi per le prestazioni e le
             attivita'  previste negli accordi nazionali e regionali,
             in  quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui
             alla lettera f);

             e) garantire l'attivita' assistenziale per l'intero arco
             della  giornata  e  per  tutti  i giorni della settimana
             attraverso  il  coordinamento operativo e l'integrazione
             professionale,  nel  rispetto degli obblighi individuali
             derivanti  dalle specifiche convenzioni, fra l'attivita'
             dei  medici di medicina generale, dei pediatri di libera
             scelta,  della  guardia  medica  e  della  medicina  dei
             servizi,    attraverso   lo   sviluppo   di   forme   di
             associazionismo   professionale   e   la  organizzazione
             distrettuale del servizio;

             f)  prevedere le modalita' attraverso le quali le unita'
             sanitarie   locali,   sulla  base  della  programmazione
             regionale   e  nell'ambito  degli  indirizzi  nazionali,
             individuano  gli  obiettivi,  concordano  i programmi di
             attivita'  e  definiscono i conseguenti livelli di spesa
             programmati  dei medici singoli o associati, in coerenza
             con  gli  obiettivi  e  i  programmi  di  attivita'  del
             distretto;

             g)  disciplinare  le  modalita'  di  partecipazione  dei
             medici  alla definizione degli obiettivi e dei programmi
             di  attivita'  del  distretto  e alla verifica, del loro
             raggiungimento;

             h)  disciplinare  l'accesso  alle  funzioni di medico di
             medicina   generale  del  Servizio  sanitario  nazionale
             secondo  parametri  definiti  nell'ambito  degli accordi
             regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito
             ai  medici  forniti dell'attestato di cui all'art. 2 del
             decreto  legislativo  8  agosto  1991,  n. 256, o titolo
             equipollente  ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto,
             prevedendo  altresi' che la graduatoria annuale evidenzi
             i  medici  forniti  dell'attestato, al fine di riservare
             loro  una percentuale predeterminata di posti in sede di
             copertura delle zone carenti;

             i) regolare la partecipazione di tali medici a societa',
             anche  cooperative,  al  fine di prevenire l'emergere di
             conflitti  di  interesse con le funzioni attribuite agli
             stessi medici dai rapporti convenzionali in atto;

             l)  prevedere  la  possibilita'  di  stabilire specifici
             accordi  con  i  medici  gia'  titolari  di  convenzione
             operanti  in  forma  associata,  secondo  modalita' e in
             funzione  di  specifici  obiettivi  definiti  in  ambito
             convenzionale;

             m)  prevedere  le modalita' con cui la convenzione possa
             essere  sospesa,  qualora nell'ambito della integrazione
             dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
             scelta  nella  organizzazione  distrettuale,  le  unita'
             sanitarie  locali attribuiscano a tali medici l'incarico
             di  direttore di distretto, o altri incarichi temporanei
             ritenuti   inconciliabili   con  il  mantenimento  della
             convenzione.

             1-bis.  Le  aziende unita' sanitarie locali e le aziende
             ospedaliere,  in  deroga  a quanto previsto dal comma 1,
             utilizzano,  a esaurimento, nell'ambito del numero delle
             ore  di  incarico  svolte alla data di entrata in vigore
             del  decreto  legislativo  7  dicembre  1993,  n. 517, i
             medici  addetti  alla  stessa  data  alle  attivita'  di
             guardia  medica  e  di medicina dei servizi. Per costoro
             valgono  le  convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48
             della  legge  23  dicembre  1978,  n. 833. Entro un anno
             dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto,
             che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
             502,  e  successive  modificazioni,  le  regioni possono
             individuare    aree   di   attivita'   della   emergenza
             territoriale  e della medicina dei servizi, che, al fine
             del  miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi
             di  un  rapporto  d'impiego.  A questi fini, i medici in
             servizio  alla  data  di  entrata in vigore del presente
             decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre
             1992, n. 502, e successive modificazioni, addetti a tali
             attivita',  i  quali  al  31  dicembre  1998 risultavano
             titolari  di un incarico a tempo indeterminato da almeno
             cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di
             incarico   a  tempo  indeterminato,  sono  inquadrati  a
             domanda  nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle
             dotazioni  organiche  definite  e approvate nel rispetto
             dei principi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3
             febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni e
             previo giudizio di idoneita' secondo le procedure di cui
             al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
             dicembre  1997,  n.  502.  Nelle more del passaggio alla
             dipendenza,  le regioni possono prevedere adeguate forme
             di  integrazione  dei  medici convenzionati addetti alla
             emergenza  sanitaria  territoriale  con  l'attivita' dei
             servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri
             di  flessibilita'  operativa, incluse forme di mobilita'
             interaziendale".

             -  Il  decreto  legislativo  7  dicembre  1993,  n. 517,
             concerne   "Modificazioni   al  decreto  legislativo  30
             dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina
             in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
             ottobre 1992, n. 421".
             -  Il  decreto  legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,
             concerne  "Norme  per  la razionalizzazione del Servizio
             sanitario  nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30
             novembre 1998, n. 419".
             - Il testo dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre
             1991,   n.  412  (Disposizioni  in  materia  di  finanza
             pubblica), e' il seguente:

             "9.  La  delegazione  di  parte  pubblica per il rinnovo
             degli  accordi riguardanti il comparto del personale del
             Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a
             rapporto  convenzionale  e' costituita da rappresentanti
             regionali  nominati  dalla  Conferenza  permanente per i
             rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
             di Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei
             Ministeri  del  tesoro,  del  lavoro  e della previdenza
             sociale,  della  sanita' e, limitatamente al rinnovo dei
             contratti,  del  Dipartimento  della  funzione pubblica,
             designati  dai  rispettivi  Ministri.  La delegazione ha
             sede  presso  la segreteria della Conferenza permanente,
             con   un  apposito  ufficio  al  quale  e'  preposto  un
             dirigente  generale  del  Ministero  della sanita' a tal
             fine  collocato  fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto
             dai commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo
             1983, n. 93, come sostituiti dall'art. 18 della legge 12
             giugno  1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette
             al  Governo  l'ipotesi  di accordo entro quindici giorni
             dalla   stipula,  (Comma  abrogato,  limitatamente  alla
             disciplina   sui   contratti  di  lavoro  riguardanti  i
             dipendenti  delle  amministrazioni,  aziende  ed enti di
             servizio  sanitario, dall'art. 74, decreto legislativo 3
             febbraio 1993, n. 29)."

             -   Il   testo   dell'art.  74,  comma  1,  del  decreto
             legislativo  3  febbraio  1993, n. 29 (Razionalizzazione
             dell'organizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche e
             revisione   della  disciplina  in  materia  di  pubblico
             impiego,  a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre
             1992, n. 421), e' il seguente:

             "Art.   74   (Norme  abrogate).  -1.  Sono  abrogate  le
             disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in
             particolare le seguenti norme:

             articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
             17,  18,  19,  20,  21,  23, 26, comma quarto, 27, comma
             primo,  n.  5, 28, 30, comma terzo, della legge 29 marzo
             1983, n. 93;

             legge  10  luglio  1984,  n. 301, fatte salve quelle che
             riguardano  l'accesso  alla qualifica di primo dirigente
             del Corpo forestale dello Stato;

             art.  17,  comma  1,  lettera  e), della legge 23 agosto
             1988, n. 400;

             art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

             art.    32,   comma   2,   lettera   c),   limitatamente
             all'espressione  "la  disciplina dello stato giuridico e
             delle  assunzioni  del  personale"  e  art. 51, comma 8,
             della legge 8 giugno 1990, n. 142;

             art.  4,  comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
             limitatamente  alla  disciplina  sui contratti di lavoro
             riguardanti  i dipendenti delle amministrazioni, aziende
             ed enti del Servizio sanitario nazionale;

             art. 10, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

             art.   4,   commi   decimo,   undicesimo,  dodicesimo  e
             tredicesimo, della legge 7 luglio 1980, n. 312;

             art.   2  del  decreto-legge  6  giugno  1981,  n.  283,
             convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6 agosto
             1981, n. 432;

             articoli  27  e  28  del  decreto  del  Presidente della
             Repubblica   8  maggio  1987,  n.  266,  come  integrato
             dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
             17 settembre 1987, n. 494;

             art.  4,  commi  3  e  4, e art. 5, della legge 7 luglio
             1988,  n.  254;  art.  10  del  decreto  legislativo  30
             dicembre 1992, n. 534;

             art.  10,  comma  3, del decreto legislativo 30 dicembre
             1992 n. 533, fatti salvi i concorsi banditi alla data di
             entrata in vigore del presente decreto;

             art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

             articolo  6-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9,
             convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18 marzo
             1993, n. 67;

             i  riferimenti  alla legge 4 giugno 1985, n. 281, e alla
             legge  10  ottobre  1990, n. 287, contenuti nell'art. 7,
             comma  1,  del  decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
             convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 novembre
             1992,  n. 438, e nell'art. 2, comma 8, del decreto-legge
             7  luglio  1992,  n. 333, convertito, con modificazioni,
             dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.".

             -  Il  testo  dell'art.  17,  comma 1, lettera d), della
             legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
             di  Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
             dei Ministri), e' il seguente:

             "Art. 17 (Regolamenti).

             - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
             deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  sentito il
             parere  del  Consiglio  di  Stato  che deve pronunziarsi
             entro  novanta  giorni  dalla  richiesta, possono essere
             emanati regolamenti per disciplinare:

             a) - c) (Omissis);

             d)    l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
             amministrazioni   pubbliche   secondo   le  disposizioni
             dettate dalla legge;".

             -  La  legge  12  giugno  1990,  n. 146, concerne "Norme
             sull'esercizio  del  diritto  di  sciopero  nei  servizi
             pubblici  essenziali  e  sulla  salvaguardia dei diritti
             della  persona  costituzionalmente tutelati. Istituzione
             della  Commissione  di  garanzia  dell'attuazione  della
             legge".

             -  La  legge  11  aprile  2000,  n.  83, concerne "Norme
             sull'esercizio  del  diritto  di  sciopero  nei  servizi
             pubblici  essenziali  e  sulla  salvaguardia dei diritti
             della persona costituzionalmente tutelati".

             -  Il testo dell'art. 10, comma 1, della legge 13 maggio
             1999  n.  133  (Disposizioni in materia di perequazione,
             razionalizzazione federalismo fiscale), e' il seguente:

             "Art.   10   (Disposizioni  in  materia  di  federalismo
             fiscale).  - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
             nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
             legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto
             il  finanziamento  delle  regioni  a statuto ordinario e
             l'adozione  di meccanismi perequativi interregionali, in
             base ai seguenti principi e criteri direttivi:

             a)  abolizione  dei  vigenti  trasferimenti  erariali  a
             favore  delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione
             di  quelli destinati a finanziare interventi nel settore
             delle  calamita' naturali, nonche' di quelli a specifica
             destinazione per i quali sussista un rilevante interesse
             nazionale;   sono   in   ogni   caso  ricompresi  tra  i
             trasferimenti     soppressi    quelli    destinati    al
             finanziamento  del  trasporto pubblico di cui al decreto
             legislativo  19  novembre  1997,  n.  422, e della spesa
             sanitaria  corrente;  quest'ultima e' computata al netto
             delle  somme  vincolate  da  accordi internazionali e di
             quelle  destinate al finanziamento delle attivita' degli
             istituti  di  ricovero  e  cura,  delle  attivita' degli
             istituti  di  ricerca scientifica e sperimentale e delle
             iniziative  previste  da  leggi  nazionali  o  dal piano
             sanitario  nazionale  riguardanti  programmi speciali di
             interesse  e  rilievo  nazionale  e  internazionale  per
             ricerche  e  sperimentazioni attinenti alla gestione dei
             servizi  e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in
             misura  non inferiore alla relativa spesa storica. Fermo
             restando  quanto  previsto dal comma 2 dell'art. 121 del
             decreto   legislativo   31  marzo  1998,  n.  112,  sono
             determinati, d'intesa con la Conferenza permanente per i
             rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
             di  Trento  e  di  Bolzano  i  criteri  per  il raccordo
             dell'attivita'  degli  istituti  di  ricovero  e  cura a
             carattere  scientifico  con la programmazione regionale,
             nonche'   le   modalita'   per  il  finanziamento  delle
             attivita' assistenziali;

             b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera a)
             e  di  quelli  connessi al conferimento di funzioni alle
             regioni  di  cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n.
             59,     mediante    un    aumento    dell'aliquota    di
             compartecipazione  dell'addizionale regionale all'IRPEF,
             con  riduzione  delle  aliquote erariali in modo tale da
             mantenere  il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato;
             aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa
             sulla  benzina,  la  quale  non  potra'  comunque essere
             superiore  a  450  lire  al  litro;  istituzione  di una
             compartecipazione all'IVA, in misura non inferiore al 20
             per  cento  del gettito IVA complessivo. Le assegnazioni
             alle  regioni  del  gettito  delle compartecipazioni, al
             netto  di  quanto  destinato al fondo perequativo di cui
             alla  lettera  e),  avvengono  con  riferimento  a  dati
             indicativi delle rispettive basi imponibili regionali;

             c)  determinazione delle esatte misure delle aliquote di
             cui  alla  lettera b) in modo tale da assicurare, tenuto
             conto della regolazione delle quote riversate allo Stato
             ai  sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo
             15  dicembre  1997, n. 446, la copertura complessiva dei
             trasferimenti aboliti;

             d)  previsione  di  meccanismi  perequativi  in funzione
             della capacita' fiscale relativa ai principali tributi e
             compartecipazioni  a  tributi  erariali,  nonche'  della
             capacita'   di  recupero  dell'evasione  fiscale  e  dei
             fabbisogni   sanitari;   previsione,   inoltre,   di  un
             eventuale  periodo  transitorio,  non  superiore  ad  un
             triennio,   nel   quale  la  perequazione  possa  essere
             effettuata  anche  in funzione della spesa storica; cio'
             al  fine  di  consentire  a  tutte  le regioni a statuto
             ordinario di svolgere le proprie funzioni e di erogare i
             servizi  di  loro  competenza  a  livelli  essenziali ed
             uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto
             delle  capacita'  fiscali insufficienti a far conseguire
             tali   condizioni  e  della  esigenza  di  superare  gli
             squilibri socio-economici territoriali;

             e)   previsione   di   istituire  un  fondo  perequativo
             nazionale  finanziato  attingendo alla compartecipazione
             all'IVA   di  cui  alla  lettera  b),  ed  eventualmente
             destinando  a  questa  finalizzazione  anche quota parte
             dell'aliquota  della  compartecipazione all'accisa sulla
             benzina di cui alla medesima lettera b);

             f) revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli
             enti  locali  in funzione delle esigenze di perequazione
             connesse  all'aumento  dell'autonomia  impositiva e alla
             capacita'    fiscale    relativa    all'ICI    e    alla
             compartecipazione    all'IRPEF   non   facoltativa.   La
             perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in
             relazione     alle     caratteristiche     territoriali,
             demografiche e infrastrutturali, nonche' alle situazioni
             economiche  e  sociali  e puo' essere effettuata, per un
             periodo transitorio, anche in funzione dei trasferimenti
             storici;

             g) previsione di un periodo transitorio non superiore al
             triennio  nel  quale  ciascuna  regione  e' vincolata ad
             impegnare,   per   l'erogazione  delle  prestazioni  del
             Servizio  sanitario  nazionale,  una  spesa  definita in
             funzione  della  quota  capitaria  stabilita  dal  piano
             sanitario   nazionale;   la  rimozione  del  vincolo  e'
             comunque  coordinata  con  l'attivazione  del sistema di
             controllo di cui alla lettera i); gli eventuali risparmi
             di  spesa  sanitaria  rimangono  attribuiti in ogni caso
             alla regione che li ha ottenuti;

             h)  estensione  dei  meccanismi  di finanziamento di cui
             alla  lettera  b)  alla  copertura  degli  oneri  per lo
             svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle
             regioni,  ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997,
             n.  59,  ad  esito  del  procedimento di identificazione
             delle risorse di cui all'articolo 7 della predetta legge
             n.  59 del 1997, tenuto conto dei criteri definiti nelle
             lettere   precedenti,   nonche'   dei  criteri  previsti
             dall'articolo  48,  comma  11,  della  legge 27 dicembre
             1997, n. 449, in quanto applicabile;

             i) previsione di procedure di monitoraggio e di verifica
             dell'assistenza    sanitaria   erogata,   in   base   ad
             appropriati   parametri   qualitativi   e  quantitativi,
             nonche'  di  raccolta  delle  informazioni  a  tal  fine
             necessarie,  anche  condizionando  al  loro  rispetto la
             misura    dei    trasferimenti   perequativi   e   delle
             compartecipazioni;  razionalizzazione  della normativa e
             delle  procedure vigenti in ordine ai fattori generatori
             della  spesa  sanitaria,  con  particolare riguardo alla
             spesa  del  personale, al fine di rendere trasparenti le
             responsabilita'  delle  decisioni  di  spesa per ciascun
             livello di governo;

             l)  previsione di una revisione organica del trattamento
             e   del   regime   fiscale  attualmente  vigente  per  i
             contributi   volontari   e  contrattuali  di  assistenza
             sanitaria versati ad enti o casse, al fine di:

             1)  riconoscere  un  trattamento  fiscale  di prevalente
             agevolazione   in   favore  dei  fondi  integrativi  del
             Servizio  sanitario  nazionale,  come disciplinati dalle
             disposizioni  attuative della legge 30 novembre 1998, n.
             419;

             2)  assicurare  la  parita' di trattamento fiscale tra i
             fondi diversi da quelli di cui al numero 1);

             3)  garantire  l'invarianza  complessiva  del gettito ai
             fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

             m)  coordinamento della disciplina da emanare con quella
             attualmente  vigente in materia per le regioni a statuto
             speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti previste
             dagli statuti di autonomia;

             n)  estensione  anche alle regioni della possibilita' di
             partecipare  alle  attivita' di accertamento dei tributi
             erariali,  in  analogia  a  quanto  gia'  previsto per i
             comuni  dall'art.  44  del  decreto del Presidente della
             Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

             o) abolizione della compartecipazione dei comuni e delle
             province  al gettito dell'IRAP di cui all'art. 27, commi
             1,  2  e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
             446,  e  conseguente  rideterminazione dei trasferimenti
             erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo
             da  garantire  la neutralita' finanziaria per i suddetti
             enti  e  la  copertura degli oneri di cui all'art. 1-bis
             del  decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito,
             con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai
             fini  della  suddetta rideterminazione si fa riferimento
             alla compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;

             p) previa verifica della compatibilita' con la normativa
             comunitaria, facolta' per le regioni a statuto ordinario
             di  confine  di  ridurre  la  misura  dell'accisa  sulle
             benzine,  nei  limiti  della quota assegnata alle stesse
             regioni,  anche  in  maniera  differenziata  per singoli
             comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale.
             Previsione  di  misure  di  compartecipazione  regionale
             all'eventuale  aumento  del  gettito della quota statale
             dell'accisa  sulle  benzine  accertato nelle regioni per
             effetto della prevista riduzione della quota regionale;

             q)  definizione  delle  modalita' attraverso le quali le
             regioni   e   gli  enti  locali  siano  coinvolti  nella
             predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega
             di cui al presente comma;

             r)  previsione, anche in attuazione delle norme vigenti,
             di  misure idonee al conseguimento dei seguenti principi
             e obiettivi:

             1)  le misure organiche e strutturali corrispondano alle
             accresciute esigenze conseguenti ai conferimenti operati
             con i decreti legislativi attuativi della legge 15 marzo
             1997, n. 59;

             2)   le   regioni   siano   coinvolte  nel  processo  di
             individuazione  di conseguenti trasferimenti erariali da
             sopprimere    e    sostituire    con   il   gettito   di
             compartecipazione    di    tributi    erariali    e   di
             predisposizione della relativa disciplina.".

          Nota all'art. 1:

             -  Per  il  testo  dell'art.  8,  comma  1,  del decreto
             legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note
             alle premesse.