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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1987, n. 494

Norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1988)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DIPENDENTE DAI MINISTERI)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON
    ECONOMICI)
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  • orig.
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 6 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
    NAZIONALE)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DELLE AZIENDE E DELLE
    AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DELLA SCUOLA)
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  • NORME FINALI
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Testo in vigore dal:  8-12-1987

Art. 10

1. Dopo l'art. 26 sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 27 (Ammissione ai concorsi di personale in servizio). - 1.
Alla copertura dei posti disponibili nei profili professionali, a conclusione del primo inquadramento ed in deroga a quanto previsto dall'art. 14 della legge 31 luglio 1980, n. 312, si provvede mediante concorsi ai quali possono partecipare i dipendenti in possesso di un'anzianità di almeno tre anni nel profilo immediatamente inferiore con le modalità che saranno stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 28 (Accesso alle qualifiche IV e VI). - 1. La disposizione transitoria di cui all'art. 8 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è prorogata per il periodo di vigenza dell'accordo recepito con il presente decreto".
Note all'art. 10:
- Il testo degli articoli 14 e 9 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è del seguente tenore:
"Art. 14 (Riserva di posti). - Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:
50 per cento dalla 1ª alla 2ª qualifica;
40 per cento dalla 2ª alla 3ª e dalla 3ª alla 4ª qualifica;
30 per cento dalla 4ª alla 5ª qualifica;
30 per cento dalla 5ª ala 6ª qualifica;
30 per cento dalla 6ª alla 7ª qualifica;
30 per cento dalla 7ª all'8ª qualifica.
Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio.
Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.
La riserva sarà totale per i profili la cui professionalità di base può essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, semprechè ciò risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso".
"Art. 9 (Riserva di posti). - L'ottanta per cento dei posti che si renderanno disponibili nelle varie qualifiche funzionali, dopo l'inquadramento definitivo del personale nelle qualifiche, è riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando.
Detti posti saranno conferiti mediante concorso interno nazionale in conformità delle norme che saranno fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La presente norma si applica una sola volta e contemporaneamente al primo concorso pubblico".
- Si trascrive il testo dell'art. 8 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312:
"Art. 8 (Accesso alle qualifiche IV e VI). - Per il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il personale che alla stessa data apparteneva alle soppresse carriere ausiliarie ed esecutive può partecipare ai concorsi pubblici per l'assunzione a profili appartenenti alle qualifiche IV e VI con i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 14".