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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1987, n. 494

Norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1988)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DIPENDENTE DAI MINISTERI)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON
    ECONOMICI)
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  • orig.
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 6 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
    NAZIONALE)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DELLE AZIENDE E DELLE
    AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DELLA SCUOLA)
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  • NORME FINALI
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Testo in vigore dal: 8-12-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 luglio 1987,
con  il  quale all'on. Giorgio Santuz, Ministro senza portafoglio, e'
stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
68,  concernente  la  determinazione  e  composizione dei comparti di
contrattazione  collettiva,  di cui all'art. 5 della legge-quadro sul
pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986,
n.   13,  concernente  norme  risultanti  dalla  disciplina  prevista
dall'accordo   intercompartimentale,   di   cui   all'art.  12  della
legge-quadro  sul  pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al
triennio 1985-87;
  Vista  la  legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1987);
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri con le quali sono
state   autorizzate   le  sottoscrizioni  delle  ipotesi  di  accordo
riguardanti  i  comparti  del  personale  dei  Ministeri,  degli enti
pubblici  non  economici,  degli  enti locali e delle aziende e delle
amministrazioni autonome dello Stato, della sanita' e della scuola;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
266,  8  maggio 1987, n. 267, 13 maggio 1987, n. 268, 18 maggio 1987,
n. 269, 20 maggio 1987, n. 270, 10 aprile 1987, n. 209;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella
riunione  dell'8  settembre 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29
marzo  1983,  n.  93, ai fini del recepimento integrale degli accordi
contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio
1985-87  relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non
economici,  degli  enti locali, delle aziende e delle amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale
e della scuola;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica, di concerto con i Ministri del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, del lavoro e
della  previdenza  sociale,  dell'interno, della pubblica istruzione,
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  della sanita',
delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  delle finanze, dei lavori
pubblici,   dell'agricoltura   e  delle  foreste  e  per  gli  affari
regionali:

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
266,  recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
sindacale  per il triennio 1985-87 relativa al comparto del personale
dipendente  dei  Ministeri,  e'  integrato  dai seguenti articoli del
presente decreto.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 luglio 1987,
con  il  quale all'on. Giorgio Santuz, Ministro senza portafoglio, e'
stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
68,  concernente  la  determinazione  e  composizione dei comparti di
contrattazione  collettiva,  di cui all'art. 5 della legge-quadro sul
pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986,
n.   13,  concernente  norme  risultanti  dalla  disciplina  prevista
dall'accordo   intercompartimentale,   di   cui   all'art.  12  della
legge-quadro  sul  pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al
triennio 1985-87;
  Vista  la  legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1987);
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri con le quali sono
state   autorizzate   le  sottoscrizioni  delle  ipotesi  di  accordo
riguardanti  i  comparti  del  personale  dei  Ministeri,  degli enti
pubblici  non  economici,  degli  enti locali e delle aziende e delle
amministrazioni autonome dello Stato, della sanita' e della scuola;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
266,  8  maggio 1987, n. 267, 13 maggio 1987, n. 268, 18 maggio 1987,
n. 269, 20 maggio 1987, n. 270, 10 aprile 1987, n. 209;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella
riunione  dell'8  settembre 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29
marzo  1983,  n.  93, ai fini del recepimento integrale degli accordi
contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio
1985-87  relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non
economici,  degli  enti locali, delle aziende e delle amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale
e della scuola;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica, di concerto con i Ministri del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, del lavoro e
della  previdenza  sociale,  dell'interno, della pubblica istruzione,
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  della sanita',
delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  delle finanze, dei lavori
pubblici,   dell'agricoltura   e  delle  foreste  e  per  gli  affari
regionali:

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
266,  recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
sindacale  per il triennio 1985-87 relativa al comparto del personale
dipendente  dei  Ministeri,  e'  integrato  dai seguenti articoli del
presente decreto.