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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 267

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1988)
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Testo in vigore dal:  12-7-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1987 (registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27) con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, recante disposizioni valevoli per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, emanata ai sensi dell'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale degli enti pubblici non economici, ai sensi della previsione di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 20 marzo 1970, n. 75, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici non economici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, 16 ottobre 1979, n. 509, 22 dicembre 1979, n. 768, e 25 giugno 1983, n. 346, recanti disposizioni risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi sindacali per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986; n. 935, recante disposizioni in ordine alle qualifiche funzionali, ai profili professionali ed ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);
Visto l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 1987, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 e dell'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative - è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il personale del comparto degli enti pubblici non economici, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 9 gennaio 1987 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dal citato art. 3, e le confederazioni sindacali C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - C.I.D.A. - C.I.S.N.A.L. - C.I.S.A.L. - CONF.S.A.L. - C.I.S.A.S. e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e la organizzazione sindacale F.L.E.P.A.R.; accordo cui hanno aderito successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: la C.I.L.D.I. in data 21 gennaio 1987, la F.I.M.E.D. in data 24 febbraio 1987 e la C.O.N.F.I.L.L. in data 26 febbraio 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 26 marzo 1987 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate ed il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto degli enti pubblici non economici, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Area di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale dipendente degli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, compresi quelli soggetti a processi di soppressione, scorporo o riforma - salvo che per essi non sia individuato comparto di contrattazione diverso da quello di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 - e al personale degli enti per i quali non si sia ancora proceduto all'attuazione dei relativi provvedimenti di riordino.
2. I benefici economici del presente decreto si applicano anche nei confronti del personale degli enti pubblici soppressi, confluito in altre amministrazioni, al quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora provvisoriamente attribuito il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, salva la rideterminazione dei trattamenti spettanti a seguito di inquadramento nelle amministrazioni di destinazione.
3. Il presente decreto si riferisce al periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987. Gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.