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LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  13-7-1980

Art. 8

(Accesso alle qualifiche IV e VI)


Per il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di personale che alla stessa data apparteneva alle soppresse carriere ausiliarie ed esecutive può partecipare ai concorsi pubblici per l'assunzione a profili appartenenti alle qualifiche IV e VI con i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 14.