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DECRETO-LEGGE 25 novembre 1996, n. 599

Misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/11/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 gennaio 1997, n. 5 (in G.U. 25/01/1997, n.20).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1997)
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Testo in vigore dal:  26-1-1997
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Art. 1-bis

(( (Contributo agli enti locali e alle IPAB). ))
((
1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è assegnato ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle IPAB un contributo corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.
2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Se la quota è insufficiente il contributo è ripartito in proporzione ai fondi disponibili. Nel caso in cui dopo il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 rimanga disponibilità, la quota residua è distribuita ai comuni con le modalità previste per la ripartizione con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni
))