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LEGGE 7 luglio 1988, n. 254

Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonchè disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/07/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  24-5-2001
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Art. 4

Disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale dei Ministeri
1. Le disposizioni di cui all'articolo 28- ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, cessano di avere effetto con l'emanazione del primo provvedimento di ciascuna amministrazione statale di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.
2. Dalla data del provvedimento di cui al comma 1 e fino al completamento delle procedure di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, nono e decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le amministrazioni statali non possono indire concorsi di reclutamento. Sono comunque fatte salve le assunzioni conseguenti all'espletamento di concorsi già indetti alla data di emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, se consentite dalle disposizioni di legge vigenti.
3.
((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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4.
((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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