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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1999, n. 536

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, concernente la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 27-1-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  3,  comma  156, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  con  il  quale  e'  stata  disposta la revisione dei criteri di
accatastamento dei fabbricati rurali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
139, recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei
fabbricati  rurali,  a  norma dell'articolo 3, comma 156, della legge
23 dicembre 1996, n 662;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28,
con  il  quale e' stato adottato il regolamento recante norme in tema
di  costituzione  del  catasto  dei  fabbricati  e  di  modalita'  di
produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Acquisito  il  parere  della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 dicembre
1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi,  nell'adunanza del 20 dicembre
1999;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 1999;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Criteri transitori ed a regime per l'accatastamento delle costruzioni
                               rurali
  1.  All'articolo  1  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 e' cosi' sostituito:
  "Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di
costruzioni  preesistenti,  rurali  ai  sensi  dei  criteri  previsti
dall'articolo  2,  ovvero  per le costruzioni gia' censite al catasto
dei   terreni,   per  le  quali  vengono  meno  i  requisiti  per  il
riconoscimento  della  ruralita', si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998,
n. 28.";
    b) il comma 2 e' soppresso;
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  "Fino  al 31 dicembre 2000, in deroga a quanto previsto al comma 1,
per   le   costruzioni   rurali,   ai   sensi  dei  criteri  previsti
dall'articolo  2, non denunciate al catasto terreni alla data dell'11
marzo  1998,  ma  preesistenti  alla  suddetta data, e' consentita la
presentazione  delle  denunce  di accatastamento secondo le modalita'
previste  dall'articolo  114 del regolamento per la conservazione del
nuovo  catasto  dei  terreni,  approvato con regio decreto 8 dicembre
1938,  n. 2153, e dal paragrafo 184 della istruzione XIV (modificata)
per  la  conservazione  del  nuovo  catasto  dei terreni, emanata con
decreto ministeriale 1o marzo l949.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
                              Note alle premesse:
              -  L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al
          Presidente  della  Repubblica  il  potere  di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
                                 regolamenti.
              -  Il  testo  dell'art.  3,  comma  156, della legge 23
                    dicembre 1996, n. 662, e' il seguente:
              "156.  Con  uno  o piu' regolamenti da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          e'  disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei
          fabbricati rurali previsti dall'art. 9 del decreto-legge 30
          dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che
          la  normativa  deve  essere applicata soltanto all'edilizia
          rurale  abitativa  con  particolare  riguardo ai fabbricati
          siti   in   zone   montane   e   che   si  deve  provvedere
          all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione
          speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi
          compresi   quelli  destinati  all'attivita'  agrituristica,
          considerando   inoltre   per   le  aree  montane  l'elevato
          frazionamento  fondiario  e  l'elevata frammentazione delle
          superfici   agrarie   e   il  ruolo  fondamentale  in  esse
          dell'agricoltura  a  tempo parziale e dell'integrazione fra
          piu'  attivita'  economiche  per  la cura dell'ambiente. Il
          termine  del  31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo
          periodo,  e  9  dell'art.  9  del decreto-legge 30 dicembre
          1993,  n.  557,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          26 febbraio  1994,  n.  133, e successive modificazioni, e'
                 ulteriormente differito al 31 dicembre 1997".
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
                                e' il seguente:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
                             norme regolamentari".
                               Note all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica 23 marzo 1998, n. 139 (Regolamento recante norme
          per   la   revisione  dei  criteri  di  accatastamento  dei
          fabbricati  rurali,  a  norma dell'art. 3, comma 156, della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662),  come  modificato dal
                     presente regolamento, e' il seguente:
              "Art.   1   (Norme  per  l'accatastamento).  -  1.  Per
          l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni
          di  costruzioni  preesistenti,  rurali ai sensi dei criteri
          previsti  dall'art.  2,  ovvero  per  le  costruzioni  gia'
          censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i
          requisiti   per   il  riconoscimento  della  ruralita',  si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del
                Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28".
              2.  Ai  fini  inventariali,  le unita' immobiliari gia'
          censite  al  catasto  edilizio  urbano  non sono oggetto di
          variazione  qualora  vengano  riconosciute rurali, ai sensi
                                 dell'art. 2.
              3. Le costruzioni rurali costituenti unita' immobiliari
          destinate  ad  abitazione e loro pertinenze vengono censite
          autonomamente mediante l'attribuzione di classamento, sulla
          base  dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona
                                  censuaria.
              4.    Le    costruzioni    strumentali    all'esercizio
          dell'attivita'  agricola diverse dalle abitazioni, comprese
          quelle   destinate  ad  attivita'  agrituristiche,  vengono
          censite  nella  categoria  speciale  "D10  - fabbricati per
          funzioni  produttive connesse alle attivita' agricole", nel
          caso   in   cui   le   caratteristiche  di  destinazione  e
          tipologiche  siano  tali  da non consentire, senza radicali
          trasformazioni,  una  destinazione diversa da quella per la
                    quale furono originariamente costruite.
              5.  Fino  al  31  dicembre  2000,  in  deroga  a quanto
          previsto  al  comma 1,  per le costruzioni rurali, ai sensi
          dei criteri previsti dall'art. 2, non denunciate al catasto
          terreni  alla data dell'11 marzo 1998, ma preesistenti alla
          suddetta data, e' consentita la presentazione delle denunce
          di  accatastamento  secondo le modalita' previste dall'art.
          114  del regolamento per la conservazione del nuovo catasto
          dei  terreni,  approvato con regio decreto 8 dicembre 1938,
          n.   2153,   e  dal  paragrafo  184  della  Istruzione  XIV
          (modificata)  per  la  conservazione  del nuovo catasto dei
           terreni, emanata con decreto ministeriale 1o marzo 1949".
              -  Il  testo dell'art. 5 del decreto del Ministro delle
          finanze 2 gennaio 1998, n. 28 (Regolamento recante norme in
          tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalita'
          di   produzione  ed  adeguamento  della  nuova  cartografia
                          catastale), e' il seguente:
              "Art.  5  (Norme  generali  di conservazione). - 1. Per
          quanto  non diversamente previsto dal presente regolamento,
          ai  fini  della conservazione del catasto dei fabbricati si
          applica  la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio
          urbano istituito con regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
          652,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 agosto
                                1939, n. 1249".
              -   Il   testo  dell'art.  2  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  23 marzo 1998, n. 139, e' il
                                   seguente:
              "Art.  2  (Criteri di riconoscimento della ruralita' ai
          fini  fiscali).  -  1. L'art. 9, comma 3, del decreto-legge
          30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, in
             legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' cosi' sostituito:
              "3.  Ai  fini  del riconoscimento della ruralita' degli
          immobili  agli  effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di
          fabbricati   destinati   ad   edilizia   abitativa   devono
                      soddisfare le seguenti condizioni:
                a) il  fabbricato  deve essere posseduto dal soggetto
          titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale
          sul  terreno,  ovvero dall'affittuario del terreno stesso o
          dal  soggetto  che  ad  altro titolo conduce il terreno cui
          l'immobile  e'  asservito o dai familiari conviventi a loro
          carico  risultanti  dalle  certificazioni  anagrafiche o da
          soggetti  titolari di trattamenti pensionistici corrisposti
          a   seguito   di  attivita'  svolta  in  agricoltura  o  da
             coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
                b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione
          dai  soggetti  di  cui  alla  lettera  a), sulla base di un
          titolo  idoneo,  ovvero da dipendenti esercitanti attivita'
          agricole  nell'azienda  a  tempo  indeterminato  o  a tempo
          determinato  per  un  numero  annuo  di giornate lavorative
          superiore  a cento, assunti nel rispetto della normativa in
          materia   di  collocamento  ovvero  dalle  persone  addette
                all'attivita' di alpeggio in zone di montagna;
                c)  il  terreno  cui  il fabbricato e' asservito deve
          avere  superficie  non inferiore a 10.000 metri quadrati ed
          essere  censito  al  catasto  terreni  con  attribuzione di
          reddito   agrario.  Qualora  sul  terreno  siano  praticate
          colture  specializzate  in serra o la funghicoltura o altra
          coltura  intensiva,  ovvero il terreno e' ubicato in comune
          considerato  montano  ai  sensi dell'art. 1, comma 3, della
          legge  31 gennaio  1994,  n.  97,  il suddetto limite viene
                        ridotto a 3.000 metri quadrati;
                d) il   volume   di  affari  derivante  da  attivita'
          agricole  del  soggetto che conduce il fondo deve risultare
          superiore   alla   meta'   del   suo  reddito  complessivo,
          determinato  senza  far  confluire  in  esso  i trattamenti
          pensionistici  corrisposti a seguito di attivita' svolta in
          agricoltura. Se il terreno e' ubicato in comune considerato
          montano  ai  sensi  della  citata  legge n. 97 del 1994, il
          volume  di  affari  derivante  da  attivita'  agricole  del
          soggetto  che  conduce il fondo deve risultare superiore ad
          un  quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo
          la  disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari
          dei  soggetti  che  non presentano la dichiarazione ai fini
          dell'IVA  si  presume  pari  al limite massimo previsto per
          l'esonero  dall'art.  34  del  decreto del Presidente della
                      Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
                e) i  fabbricati  ad  uso  abitativo,  che  hanno  le
          caratteristiche    delle    unita'    immobiliari    urbane
          appartenenti   alle   categorie   A/1  ed  A/8,  ovvero  le
          caratteristiche  di lusso previste dal decreto del Ministro
          dei  lavori  pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione
          dell'art.   13   della  legge  2 luglio  1949,  n.  408,  e
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 218 del 27 agosto
            1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.
              3-bis.  Ai  fini  fiscali  deve  riconoscersi carattere
          rurale alle costruzioni strumentali alle attivita' agricole
          di  cui  all'art.  29  del  testo  unico  delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre  1986,  n.  917.  Deve,  altresi',
          riconoscersi  carattere rurale alle costruzioni strumentali
          all'attivita'  agricola  destinate  alla  protezione  delle
          piante,  alla  conservazione  dei  prodotti  agricoli, alla
          custodia  delle  macchine,  degli  attrezzi  e delle scorte
          occorrenti  per  la  coltivazione,  nonche'  ai  fabbricati
                         destinati all'agriturismo ".
              -  Il  testo  dell'art.  114  del  regolamento  per  la
          conservazione  del nuovo catasto dei terreni, approvato con
            regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e' il seguente:
              "Art.  114.  -  La denunzia dei cambiamenti deve essere
          presentata  all'ufficio tecnico erariale della provincia in
          cui  i  beni  sono  situati  o direttamente o per mezzo del
          podesta'  del  comune o per mezzo dell'ufficio distrettuale
          delle   imposte   dirette   od   anche   mediante   lettera
                     raccomandata con ricevuta di ritorno.
              La  denunzia non puo' compredere beni situati in comuni
                           diversi e deve indicare:
                a) il  cognome,  nome e paternita' del denunziante, e
          la sua qualita' se si tratti di beni di societa', istituti,
                         corpi morali o amministrati;
                b) il  domicilio del denunziante, o quello eletto nel
          comune,  se  il  denunziante  non  ha  quivi  il  domicilio
                                  effettivo;
                 c) la causa e la natura del cambiamento denunziato;
                d) i  dati  catastali  relativi al fondo, oggetto del
                                 cambiamento;
                e) i documenti che il denunziante creda di produrre a
                            corredo della denunzia.
              In  margine alla denunzia l'ufficio ricevente annotera'
          la  data  di  presentazione e il numero della ricevuta, che
          esso   rilascera'   al   denunziante   staccandola   da  un
                        bollettario a madre e figlia".
              -  Il  testo  del  paragrafo  184  dell'Istruzione  XIV
          (modificata)  per  la  conservazione  del nuovo catasto dei
          terreni, emanata con decreto ministeriale 1o marzo 1949, e'
                                 il seguente:
              "Le  denuncie  dei  cambiamenti  per  le  verificazioni
          periodiche  vengono stese in esenzione dalle tasse di bollo
          sopra   lo   stampato   mod. 26,  rilasciato  gratuitamente
          dall'ufficio  tecnico erariale, o dall'ufficio distrettuale
          delle imposte dirette o dai sindaci dei comuni, a richiesta
                                dei possessori.
              L'ufficio  tecnico  erariale somministra in tempo utile
          gli   occorrenti   stampati   mod.   26   tanto  ai  comuni
          interessati,  che  agli  uffici  distrettuali delle imposte
          dirette,  i  quali all'atto del ricevimento delle denuncie,
           provvedono a trasmetterle all'ufficio tecnico erariale".