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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 gennaio 1998, n. 28

Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-3-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/1998)
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Testo in vigore dal:  11-3-1998

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che disciplinano, rispettivamente, la costituzione del catasto dei fabbricati e le modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala;
Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, che disciplina l'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;
Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142;
Visto l'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale è stata disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari e dei relativi criteri, nonché delle commissioni censuarie;
Visto l'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale è stata disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali;
Visto l'articolo 2, comma 1-sexies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che prevede nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli;
Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, che reca norme per il perfezionamento e revisione del sistema catastale;
Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68, che reca norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina delle produzioni e dei rilevamenti terrestri e idrografici;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che disciplina l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari;
Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento del territorio;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-8560/UCL del 10 dicembre 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
Titolo I
CATASTO DEI FABBRICATI

Capo

I Contenuti dell'inventario

Art. 1

Catasto dei fabbricati
1. Il catasto dei fabbricati rappresenta l'inventario del patrimonio edilizio nazionale.
2. Il minimo modulo inventariale è l'unità immobiliare.
3. L'insieme delle unità immobiliari e degli altri beni immobili oggetto di censimento siti nello stesso comune, sui quali insistono diritti reali o oneri reali omogenei, costituiscono un'unica partita nel catasto dei fabbricati. Le partite sono numerate progressivamente nell'ambito del comune, e contengono, oltre agli elementi identificativi degli immobili, dei soggetti, e dei relativi diritti reali, anche gli estremi dei documenti che ne giustificano l'iscrizione e le eventuali successive mutazioni, nonché ogni altra indicazione prevista dalle norme e dalle istruzioni emanate dal dipartimento dei territorio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati, il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è il seguente:
"1. Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di ''catasto dei fabbricatì'. L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unità immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.
2. Le modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo stesso decreto sono, altresì determinati i modi e i termini di attuazione di ogni altra attività prevista dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12".
- Il testo dell'art. 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente:
"Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie, secondo i seguenti principi:
a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine alla articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi.
L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, è deliberata entro il 31 dicembre 1997 e può essere periodicamente modificata;
b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo riferimento, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile dalla unità immobiliare, ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare con esclusione di regimi legali di determinazione dei canoni;
c) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine sono indette conferenze di servizi in applicazione dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso, la determinazione delle stesse è devoluta agli organi di cui alla lettera d);
d) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di rappresentatività tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni;
e) attribuzione della rendita catastale alle unità appartenenti alle varie categorie ordinarie con criteri che tengono conto dei caratteri specifici dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita".
- Il testo dell'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente:
"156. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica, considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione fra più attività economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997".
- Il testo dell'art. 2, comma 1-sexies, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è il seguente:
"Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli".
- Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, è il seguente:
"Art. 1. - L'art. 41 del testo unico delle leggi sul catasto dei terreni è sostituito dal seguente:
''Costituiscono il catasto:
1) la mappa particellare;
2) l'elenco e lo schedario delle particelle;
3) il registro o schedario delle partite;
4) la matricola o schedario dei possessori.
Il tipo, la forma e le caratteristiche degli atti approvati con decreti del Ministro per le finanze anche per assicurarne la idoneità alla elaborazione meccanografica.
Viene inoltre conservata presso gli uffici tecnici erariali la raccolta dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari, che sono assoggettati alla consultazione ed al rilascio di copie alla stregua degli atti innanzi citatì'".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restanto la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".