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LEGGE 2 luglio 1949, n. 408

Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  10-2-1968
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Art. 13


Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1953 ed ultimata entro il biennio successivo all'inizio, saranno esenti per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovraimposte dalla data della dichiarazione di abitabilità.
Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici sentito il Ministro per le finanze, saranno fissate le caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso. (9) (10)
((13))
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti [...] dagli articoli 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, [...] sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi".
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1957.
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 27 dicembre 1956, n. 1416, come modificata dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini prorogati al 31 dicembre 1957 [...] sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1959".
Ha inoltre disposto che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1958.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 febbraio 1968, n. 26, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'obbligo della ultimazione del fabbricato entro il biennio dall'inizio dei lavori di costruzione di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 2 luglio 1949, n. 408 deve intendersi abolito, anche ai fini dell'applicazione dei benefici tributari in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, con l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35".