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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 139

Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/5/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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Testo in vigore dal:  1-1-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto larticolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n 662, con il quale è stata disposta, la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali;
Visti i commi 1 e 3 dellarticolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che disciplinano rispettivamente la costituzione del catasto dei fabbricati e i criteri di riconoscimento della ruralità ai fini fiscali;
Visto larticolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale è stata disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe destimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari e dei relativi criteri, nonché delle commissioni censuarie;
Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142;
Visto larticolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, recante disciplina dellagriturismo;
Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, che reca nuove disposizioni per le zone montane;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dellarticolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, che individua le caratteristiche delle costruzioni di lusso;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992, concernente lorganizzazione interna del Dipartimento del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;
Visto il parere della Conferenza unificata Statocittà ed autonomie locali reso, ai sensi dellarticolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 5 febbraio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1998;
Sulla proposta dei Ministro delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Norme per l'accatastamento
1. Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28.
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1999, N. 536.
3. Ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali, ai sensi dell'articolo 2.
4. Le costruzioni rurali costituenti unità immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite autonomamente mediante l'attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria.
5. Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole", nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite.
6. Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a quanto previsto dal comma 1, per le costruzioni rurali, ai sensi dei criteri previsti dallarticolo 2, non denunciate al catasto terreni alla data dell11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, è consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo le modalità previste dallarticolo 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dal partagrafo 184 della istruzione XIV (modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con decreto ministeriale 1 marzo 1949.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 64, comma 5) che il termine di cui al comma 6 del presente articolo è prorogato al 1 luglio 2001.