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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 139

Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/5/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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Testo in vigore dal: 1-1-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto larticolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  larticolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n 662,
con  il  quale  e'  stata  disposta,  la  revisione  dei  criteri  di
accatastamento dei fabbricati rurali;
  Visti  i  commi  1 e 3 dellarticolo 9 del decreto-legge 30 dicembre
1993,  n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994,  n.  133,  che disciplinano rispettivamente la costituzione del
catasto  dei fabbricati e i criteri di riconoscimento della ruralita'
ai fini fiscali;
  Visto larticolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
con  il  quale  e'  stata  disposta  la revisione generale delle zone
censuarie,    delle    tariffe    destimo,    della   qualificazione,
classificazione e classamento delle unita' immobiliari e dei relativi
criteri, nonche' delle commissioni censuarie;
  Visto  il  regolamento  per  la  conservazione  del  nuovo  catasto
terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
  Visto  il  regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio
urbano,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1
dicembre 1949, n. 1142;
  Visto  larticolo  2  della  legge  5 dicembre 1985, n. 730, recante
disciplina dellagriturismo;
  Vista  la legge 31 gennaio 1994, n. 97, che reca nuove disposizioni
per le zone montane;
  Visto  il  decreto  del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969,
adottato  in attuazione dellarticolo 13 della legge 2 luglio 1949, n.
408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969,
che individua le caratteristiche delle costruzioni di lusso;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze 23 dicembre 1992,
concernente  lorganizzazione interna del Dipartimento del territorio,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993;
  Visto larticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi, nell'adunanza del 20 ottobre
  1997;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;
  Visto il parere della Conferenza unificata Statocitta' ed autonomie
locali   reso,   ai  sensi  dellarticolo  9,  comma  3,  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 5 febbraio 1998;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 1998;
  Sulla proposta dei Ministro delle finanze;
                                Emana
il seguente regolamento:

                               Art. 1
                     Norme per l'accatastamento

  1.  Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni
di  costruzioni  preesistenti,  rurali  ai sensi dei criteri previsti
dall'articolo  2,  ovvero  per le costruzioni gia' censite al catasto
dei   terreni,   per  le  quali  vengono  meno  i  requisiti  per  il
riconoscimento  della  ruralita,  si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998,
n. 28.
  2. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1999, N. 536.
  3.  Ai  fini  inventariali,  le  unita' immobiliari gia' censite al
catasto  edilizio  urbano  non  sono  oggetto  di  variazione qualora
vengano riconosciute rurali, ai sensi dell'articolo 2.
  4.  Le  costruzioni rurali costituenti unita' immobiliari destinate
ad   abitazione  e  loro  pertinenze  vengono  censite  autonomamente
mediante  l'attribuzione  di  classamento,  sulla  base dei quadri di
qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria.
  5. Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola
diverse  dalle  abitazioni,  comprese  quelle  destinate ad attivita'
agrituristiche,  vengono  censite  nella  categoria  speciale "D/10 -
fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivita' agricole",
nel  caso  in  cui  le  caratteristiche di destinazione e tipologiche
siano  tali  da  non  consentire,  senza radicali trasformazioni, una
destinazione  diversa  da  quella per la quale furono originariamente
costruite.
  6.  Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a quanto previsto dal comma
1,   per  le  costruzioni  rurali,  ai  sensi  dei  criteri  previsti
dallarticolo  2,  non  denunciate al catasto terreni alla data dell11
marzo  1998,  ma  preesistenti  alla  suddetta data, e' consentita la
presentazione  delle  denunce  di accatastamento secondo le modalita'
previste  dallarticolo  114  del regolamento per la conservazione del
nuovo  catasto  dei  terreni,  approvato con regio decreto 8 dicembre
1938, n. 2153, e dal partagrafo 184 della istruzione XIV (modificata)
per  la  conservazione  del  nuovo  catasto  dei terreni, emanata con
decreto ministeriale 1 marzo 1949. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 64, comma 5)
che  il  termine di cui al comma 6 del presente articolo e' prorogato
al 1 luglio 2001.