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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1999, n. 469

Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-1999
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 30-12-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 20  della legge 15 marzo 1997, n.  59, allegato 1,
n. 1, e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468;
  Visti gli articoli 5 e 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visti  gli  articoli  7  e  10 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568;
  Visto l'articolo 74 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
  Visto il decreto  del Ministro del tesoro in data  15 ottobre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1992;
  Visto l'articolo 25 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
  Visto l'articolo  24, comma  19, della legge  28 dicembre  1995, n.
551, e le omologhe disposizioni per gli esercizi successivi;
  Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 febbraio 1999;
  Acquisito il parere reso dalla  Corte dei conti, a sezioni riunite,
nell'adunanza del 18 marzo 1999;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per  gli atti normativi  nelle adunanze del 22  febbraio e
del 24 maggio 1999;
  Acquisito il  parere delle competenti commissioni  del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 22 ottobre 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per  la funzione pubblica,  di concerto con il  Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1.  Il   presente  regolamento  disciplina  le   procedure  per  il
versamento delle  somme all'entrata  e la riassegnazione  alle unita'
previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto dall'amministrazione competente   per  materia,  ai
          sensi    dell'art.  10, commi 2 e  3, del testo unico delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle        leggi,
          sull'emanazione    dei    decreti   del   Presidente  della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana, approvato   con D.P.R.   28 dicembre    1985,  n.
          1092,  al    solo  fine    di facilitare la lettura   delle
          disposizioni di legge  modificate o alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
           Nota al titolo:
            -  Per il  testo del n. 1  dell'allegato 1 alla legge  n.
          59/1997 v.  nelle note alle premesse.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al  Presidente  della  Repubblica  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge ed i regolamenti.
            -   Si   riporta   il   testo  dell'art.     20,  nonche'
          dell'allegato 1, n. 1, della legge 15 marzo 1997,  n. 59, e
          successive  modificazioni  (Delega  al   Governo   per   il
          conferimento  di    funzioni e compiti alle regioni ed enti
          locali, per  la riforma della pubblica amministrazione    e
          per la semplificazione amministrativa):
            "Art.    20. -  1. Il  Governo,  entro il  31 gennaio  di
          ogni  anno, presenta al Parlamento un disegno  di legge per
          la delegificazione di  norme    concernenti    procedimenti
          amministrativi,     anche     coinvolgenti  amministrazioni
          centrali, locali o    autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti  oggetto  della   disciplina,   salvo   quanto
          previsto  dalla  lettera  a)  del  comma  5. In allegato al
          disegno  di legge e' presentata una relazione sullo   stato
          di   attuazione   della   semplificazione dei  procedimenti
          amministrativi.
            2.  In  sede  di    attuazione   della   delegificazione,
          il   Governo individua, con le  modalita' di cui al decreto
          legislativo 28 agosto 1997,   n. 281,   i procedimenti    o
          gli   aspetti     del  procedimento    che  possono  essere
          autonomamente disciplinati   dalle  regioni  e  dagli  enti
          locali.
            3.    I  regolamenti    sono  emanati   con decreto   del
          Presidente  della Repubblica,  previa   deliberazione   del
          Consiglio  dei  Ministri,  su proposta  del Presidente  del
          Consiglio    dei  Ministri   - Dipartimento della  funzione
          pubblica,   di   concerto con   il  Ministro    competente,
          previa     acquisizione  del    parere    delle  competenti
          commissioni parlamentari e del  Consiglio di Stato.  A  tal
          fine    la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove
          necessario,  promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro
          competente,  riunioni  tra  le amministrazioni interessate.
          Decorsi trenta giorni   dalla richiesta  di  parere    alle
          commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
            4.    I      regolamenti    entrano    in   vigore     il
          quindicesimo  giorno successivo  alla   data   della   loro
          pubblicazione   nella  Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana.   Con effetto dalla  stessa data sono abrogate le
          norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
            5. I regolamenti si  conformano  ai  seguenti  criteri  e
          principi:
            a)  semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di
          quelli che agli stessi risultano  strettamente  connessi  o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il   numero delle fasi
          procedimentali    e  delle  amministrazioni  intervenienti,
          anche    riordinando     le   competenze    degli   uffici,
          accorpando  le  funzioni per settori omogenei,  sopprimendo
          gli organi che   risultino    superflui    e    costituendo
          centri   interservizi   dove raggruppare competenze diverse
          ma confluenti in una unica procedura;
            b)   riduzione dei   termini per   la  conclusione    dei
          procedimenti    e  uniformazione dei tempi di   conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
            c) regolazione uniforme   dei procedimenti  dello  stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
            d)     riduzione   del     numero    di      procedimenti
          amministrativi   e accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono    alla   medesima attivita', anche riunendo in
          una  unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda     ad
          esigenze      di     semplificazione   e     conoscibilita'
          normativa,  disposizioni  provenienti  da  fonti  di  rango
          diverso,  ovvero  che   pretendono particolari   procedure,
          fermo  restando l'obbligo  di porre in essere le  procedure
          stesse;
            e)    semplificazione   e accelerazione  delle  procedure
          di spesa   e contabili,   anche   mediante   adozione    ed
          astensione    alle    fasi   di integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di disposizioni  analoghe a quelle   di    cui
          all'art.    51,   comma   2,   del decreto   legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
            f)   trasferimento   ad   organi   monocratici    o    ai
          dirigenti  amministrativi  di funzioni anche   decisionali,
          che non richiedano, in ragione della    loro  specificita',
          l'esercizio  in  forma    collegiale  e  sostituzione degli
          organi  collegiali  con    conferenze  di  servizi  o   con
          interventi,    nei relativi   procedimenti,   dei  soggetti
          portatori  di interessi diffusi;
            g)   individuazione   delle   responsabilita'   e   delle
          procedure  di verifica e controllo;
            gbis)   soppressione    dei  procedimenti  che  risultino
          non  piu' rispondenti  alle finalita'   e agli    obiettivi
          fondamentali    definiti dalla   legislazione di  settore o
          che risultino   in  contrasto    con  i  principi  generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
            gter)      soppressione      dei     procedimenti     che
          comportino,    per l'amministrazione  e  per  i  cittadini,
          costi  piu'  elevati  dei  benefici conseguibili,     anche
          attraverso       la     sostituzione         dell'attivita'
          amministrativa  diretta con  forme di  autoregolamentazione
          da  parte degli interessati;
            gquater)  adeguamento  della    disciplina  sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'     e        degli      atti
          amministrativi  ai   principi  della normativa comunitaria,
          anche    sostituendo    al    regime   concessorio   quello
          autorizzatorio;
            gquinquies)   soppressione     dei    procedimenti    che
          derogano   alla normativa    procedimentale  di   carattere
          generale,  qualora    non sussistano piu' le ragioni    che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
            gsexies)    regolazione,    ove   possibile,    di  tutti
          gli    aspetti  organizzativi  e  di  tutte  le  fasi   del
          procedimento;
            gsepties)   adeguamento    delle  procedure  alle   nuove
          tecnologie informatiche;
            5-bis). I riferimenti a testi  normativi contenuti  negli
          elenchi  di procedimenti da semplificare di cui  allegato 1
          alla presente legge e alle  leggi di  cui al  comma 1   del
          presente    articolo  si    intendono  estesi ai successivi
          provvedimenti di modificazione.
            6.   I    servizi  di    controllo    interno    compiono
          accertamenti    sugli effetti     prodotti   dalle    norme
          contenute    nei   regolamenti    di semplificazione  e  di
          accelerazione    dei  procedimenti amministrativi e possono
          formulare  osservazioni  e  propone  suggerimenti  per   la
          modifica   delle   norme  stesse  e  per  il  miglioramento
          dell'azione amministrativa.
            7. Le regioni a statuto   ordinario regolano  le  materie
          disciplinate  dai   commi da   1   a   6 nel  rispetto  dei
          principi desumibili  dalle disposizioni in  essi contenute,
          che  costituiscono    principi  generali   dell'ordinamento
          giuridico.  Tali    disposizioni operano   direttamente nei
          riguardi delle regioni fino   a  quando  esse  non  avranno
          legiferato  in  materia.   Entro due   anni dalla   data di
          entrata in   vigore della  presente  legge,  le  regioni  a
          statuto  speciale e le province autonome di  Trento  e   di
          Bolzano   provvedono    ad      adeguare    i    rispettivi
          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge
          medesima.
            8. In sede di prima attuazione   della presente  legge  e
          nel  rispetto  dei principi, criteri e modalita'  di cui al
          presente articolo, quali norme  generali regolatrici,  sono
          emanati  appositi regolamenti  ai sensi e per  gli  effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per disciplinare i procedimenti di  cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
            a)  sviluppo  e programmazione del sistema universitario,
          di cui alla legge  7 agosto  1990, n.  245, e    successive
          modificazioni,    nonche' valutazione del medesimo sistema,
          di cui alla legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e  successive
          modificazioni;
            b)  composizione   e funzioni degli organismi  collegiali
          nazionali e locali di  rappresentanza e  coordinamento  del
          sistema  universitario, prevedendo   altresi' l'istituzione
          di un   consiglio nazionale   degli  studenti,  eletto  dai
          medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
            c)  interventi  per  il  diritto allo studio e contributi
          universitari.  Le  norme   sono  finalizzate   a  garantire
          l'accesso   agli  studi universitari  agli studenti  capaci
          e   meritevoli privi   di mezzi,   a ridurre  il  tasso  di
          abbandono    degli studi, a determinare percentuali massime
          dell'ammontare complessivo  della  contribuzione  a  carico
          degli  studenti  in   rapporto al finanziamento   ordinario
          dello   Stato      per   le  universita',  graduando     la
          contribuzione    stessa,  secondo    criteri  di   equita',
          solidarieta'      e   progressivita'  in  relazione    alle
          condizioni economiche  del  nucleo familiare,   nonche'   a
          definire   parametri    e  metodologie  adeguati    per  la
          valutazione delle    effettive  condizioni  economiche  dei
          predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
          soggette   a  revisione  biennale,  sentite  le  competenti
          commissioni parlamentari.
            d) procedure per il conseguimento del titolo  di  dottore
          di  ricerca,  di  cui  all'art.  73, decreto del Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento  di
          approvazione degli atti dei concorsi per   ricercatore   in
          deroga   all'art.   5,  comma  9, della  legge  24 dicembre
          1993, n. 573;
            e)   procedure   per l'accertazione   da   parte    delle
          universita'      di  eredita',     donazioni  e     legati,
          prescindendo     da  ogni      autorizzazione   preventiva,
          ministeriale o prefettizia.
            9. I  regolamenti di  cui al  comma 8,  lettere a),  b) e
          c),   sono   emanati  previo     parere  delle  commissioni
          parlamentari  competenti per materia.
            10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme  di  cui
          al  comma  8, lettera c),   il decreto  del Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
          dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more    della
          Consulta  nazionale per il  diritto agli studi universitari
          di cui all'art. 6 della medesima legge.
            11. Con il disegno   di legge di cui  al  comma    1,  il
          Governo  propone annualmente   al   Parlamento   le   norme
          di    delega    ovvero    di delegificazione     necessarie
          alla     compilazione     di   testi    unici legislativi o
          regolamentari, con  particolare  riferimento  alle  materie
          interessate  dalla  attuazione    della  presente legge. In
          sede di prima attuazione della presente  legge, il  Governo
          e'    delegato  ad emanare, entro il   termine di  sei mesi
          decorrenti dalla  data di  entrata in vigore   dei  decreti
          legislativi    di    cui  all'art.    4,    norme  per   la
          delegificazione delle materie di cui all'art. 4,  comma  4,
          lettera  c),  non  coperte  da   riserva assoluta di legge,
          nonche'  testi unici delle leggi che disciplinano i settori
          di  cui al medesimo art. 4,  comma  4,  lettera  c),  anche
          attraverso      le  necessarie  modifiche,  integrazioni  o
          abrogazioni di norme, secondo i    criteri  previsti  dagli
          articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
                                                           Allegato 1
                                     (previsto dall'art. 20, comma 8)
            1.   Procedimento    per    il    versamento  di    somme
          all'entrata    e   la riassegnazione ai  capitoli di  spesa
          del  bilancio dello  Stato (con particolare riferimento  ai
          finanziamenti dell'Unione europea):
              regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 55;
              legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 17;
              legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 6;
            regolamento  approvato  con decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, articoli 7 e 10;
              legge 19 febbraio 1992, n. 142, art. 74;
            decreto del  Ministro del  tesoro del  15 ottobre   1992,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre
          1992;
            legge 23  dicembre 1993, n.   559, art.  25,  sostitutivo
          dell'art. 5 della citata legge n. 468 del 1978;
              legge 28 dicembre 1995, n. 551, art. 24, comma 19".
            -  Il  testo dell'art. 17 della  legge 5 agosto 1978, 468
          (Riforma di alcune  norme di  contabilita'  generale  dello
          Stato    in  materia    di bilancio),     come   modificato
          dall'art.  3    del  regolamento    qui pubblicato,  e'  il
          seguente:
            "Art.  17  (Assestamento  e variazioni di   bilancio) . -
          Entro il mese di giugno di ciascun anno il    Ministro  del
          tesoro,  di  concerto con il Ministro del  bilancio e della
          programmazione    economica,  presenta  al  Parlamento   un
          apposito  disegno    di  legge, ai   fini dell'assestamento
          degli stanziamenti di bilancio,  anche sulla  scorta  della
          consistenza dei  residui  attivi  e  passivi  accertata  in
          sede   di  rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre
          precedente.
            Ulteriori  variazioni  delle dotazioni  di  competenza  e
          di  cassa possono essere presentate al Parlamento  entro  e
          non oltre il termine del 31 ottobre.
             (Comma abrogato).
            Il  Ministro del tesoro e'  autorizzato a provvedere alle
          variazioni di   bilancio  occorrenti   per   l'applicazione
          dei         provvedimenti   legislativi          pubblicati
          successivamente     alla   presentazione    del bilancio di
          previsione, indicando per  ciascun capitolo di  spesa,  sia
          le dotazioni di competenza che quelle di cassa.
            Il  Ministro    del  tesoro  e'   altresi' autorizzato ad
          integrare, con propri decreti da   registrarsi  alla  Corte
          dei  conti,    le  dotazioni  di  cassa  in correlazione al
          trasporto  all'esercizio  successivo  di  titoli  di  spesa
          rimasti insoluti  alla chiusura  dell'esercizio precedente,
          limitatamente a quei capitoli di spesa  le cui dotazioni di
          cassa  non presentino, nelle  more dell'assestamento di cui
          al precedente primo comma,    sufficienti    disponibilita'
          per   il  pagamento  dei  titoli trasportati".
            -  Il  testo  degli articoli 5 e  6 della legge 16 aprile
          1987, n. 183  (Coordinamento  delle  politiche  riguardanti
          l'appartenenza  dell'Italia  alla  Comunita'    europea  ed
          adeguamento dell'ordinamento  interno agli  atti  normativi
          comunitari), e' il seguente:
            "Art.  5    (Fondo  di  rotazione).    - 1. E' istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro  - Ragioneria generale
          dello Stato,   un Fondo di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma    e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
            2. Il Fondo  di rotazione cui al  comma 1 si avvale    di
          un  apposito conto   corrente infruttifero,  aperto  presso
          la tesoreria   centrale dello Stato  denominato  "Ministero
          del  tesoro  -  Fondo  di  rotazione per l'attuazione delle
          politiche comunitarie", nel quale sono versate:
            a) le disponibilita' residue del fondo  di cui alla legge
          3 ottobre 1977, n.  863, che viene soppresso   a  decorrere
          dalla  data   di inizio della operativita' del fondo di cui
          al comma 1;
            b) le somme  erogate dalle istituzioni delle    Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
            c)   le    somme  da  individuare   annualmente  in  sede
          di   legge finanziaria,        sulla      base        delle
          indicazioni       del    Comitato interministeriale  per la
          programmazione economica   (CIPE) ai   sensi  dell'art.  2,
          comma  1,  lettera  c), nell'ambito delle autorizzazioni di
          spesa recate da  disposizioni di legge aventi  le    stesse
          finalita'  di  quelle  previste  dalle norme comunitarie da
          attuare;
            d) le  somme annualmente determinate   con la legge    di
          approvazione del bilanci o dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
            3.  Restano   salvi i   rapporti finanziari  direttamente
          intrattenuti   con   le   Comunita'        europee    dalle
          amministrazioni  e   dagli organismi di cui all'art. 2, del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971,  n.
          321 e alla legge 26 novembre 1975, n. 748".
            "Art.  6  (Erogazioni    del  fondo).  - 1. Il Fondo   di
          rotazione di  cui  all'art.    5,    su  richiesta    delle
          competenti    amministrazioni  e    nei  limiti delle quote
          indicate dal CIPE ai sensi dell'art.  2, comma  l,  lettera
          c),    eroga  alle    amministrazioni  pubbliche  ed   agli
          operatori  pubblici  e  privati  interessati  la  quota  di
          finanziamento  a  carico  del  bilancio   dello   Stato per
          l'attuazione  dei  programmi di   politica comunitaria    e
          puo'   altresi   concedere   ai   soggetti   titolari   dei
          progetti compresi  nei programmi medesimi, che  ne facciano
          richiesta  nei    modi    stabiliti    dal     regolamento,
          anticipazioni  a  fronte  dei contributi spettanti a carico
          del bilancio delle Comunita' europee.
            2.  L'insieme  della   quota e della anticipazione di cui
          al comma  1,  erogato  a  ciascun  operatore  pubblico    o
          privato,  non  puo'  superare il 90  per  cento  di  quanto
          complessivamente   spettante   a   titolo    di  contributi
          nazionali  e comunitari. Al  relativo saldo a conguaglio il
          fondo   di   rotazione   provvede   a      seguito    della
          certificazione, da parte dell'amministrazione   competente,
          dell'avvenuta       attuazione      del  progetto.    Sulle
          anticipazioni   di   cui al   comma   1    e'    trattenuto
          l'interesse    del 5   per   cento sino   alla   data della
          certificazione sopraindicata.
            3. In caso    di  mancata  attuazione  del  progetto  nel
          termine  da  esso  previsto,  o  espressamente   prorogato,
          l'amministrazione competente e' tenuta   a provvedere    al
          recupero    ed  alla   restituzione al   fondo di rotazione
          delle somme erogate e anticipate con la maggiorazione di un
          importo  pari al  tasso ufficiale  di   sconto in    vigore
          nel   periodo intercorso  tra la  data della  erogazione  e
          la  data del  recupero, nonche' delle eventuali  penalita'.
          Al    recupero  si  applicano  le  norme  vigenti  per   la
          riscossione   esattoriale  delle  imposte    dirette  dello
          Stato.
            4.      Restano   salve      le      attribuzioni   delle
          amministrazioni e  degli organismi  di   cui   all'art.   2
          del   decreto   del  Presidente  della Repubblica 16 aprile
          1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n.  748".
            - Il testo   degli articoli 7  e  10  del    decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  1988,  n.  568
          (Approvazione del regolamento  per  l'organizzazione  e  le
          procedure  amministrative  del  Fondo di rotazione per   la
          attuazione  delle  politiche  comunitarie,   in  esecuzione
          dell'art. 8 della legge 16 aprile  1987,  n.  183),  e'  il
          seguente:
            "Art.  7.    -  1.   Il Fondo provvede   ad erogare  alle
          amministrazioni pubbliche  ed  agli    operatori   pubblici
          e    privati     le   quote   di finanziamento a carico del
          bilancio   dello Stato per l'attuazione  dei  programmi  di
          politica  comunitaria,    nonche' a concedere   ai soggetti
          titolari  delle  azioni  comprese  nei  programmi  suddetti
          anticipazioni  a  fronte  dei contributi spettanti a carico
          del bilancio delle Comunita' europee, secondo la  procedura
          di cui all'art. 8.
            2. Le amministrazioni competenti provvedono a trasmettere
          al  Fondo,  anche  anteriormente all'invio alle   Comunita'
          europee delle richieste di  contributo,   le   domande   di
          finanziamento  relative  ad  azioni ammissibili ai benefici
          comunitari,      unitamente   ad   un'apposita   scheda  di
          rilevazione contenente  gli   estrerni   identificativi  di
          ciascun  progetto  e i relativi contenuti essenziali per le
          finalita' di cui al titolo III".
            "Art. 10. - 1. Alla concessione  delle  anticipazioni  di
          cui  all'art.    8  provvede  il  Ministro  del  tesoro, su
          proposta del dirigente generale preposto    al  Fondo,    a
          valere sulle  risorse  finanziarie del  Fondo stesso.
            2.     All'erogazione    delle    somme    relative    ai
          contributi  e  alle anticipazioni di  cui agli articoli   7
          e    8  provvede  il   Ministro del tesoro con prelevamenti
          dall'apposito   conto  corrente  di  tesoreria,  o  su  sua
          delega  il    dirigente  generale  preposto   al Fondo.   I
          relativi importi affluiscono  o  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere riassegnati  ai pertinenti  capitoli
          di    spesa delle  amministrazioni interessate  o ai  conti
          aperti  presso la   tesoreria a   favore degli  altri  enti
          interessati o direttamente agli operatori.
            3.  La  gestione  del  Fondo e'   condotta col sistema di
          cassa ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica
          11 luglio 1977, n. 689".
            -    Il testo   dell'art.   74 della   legge 19  febbraio
          1992, n.  142 (Disposizioni    per    l'adempimento      di
          obblighi    derivanti dall'appartenenza   dell'Italia  alla
          Comunita'   europea   -  legge comunitaria per il 1991), e'
          il seguente:
            "Art. 74 (Fondo di rotazione). - 1 .  Il  conto  corrente
          infruttifero  di  soreria    del Fondo di rotazione  di cui
          all'art. 5  della legge 16 arile 1987, n.  183,  assume  la
          seguente  denominazione:  ''Ministero del tesoro   -  Fondo
          di     rotazione   per   l'attuazione    delle    politiche
          comunitarie: finanziamenti nazionali''.
            2.  Il  Fondo  di  rotazione  si avvale  di  altro  conto
          corrente   infruttifero,    anch'esso  aperto    presso  la
          Tesoreria centrale   dello Stato, denominato    ''Ministero
          del   tesoro -  Fondo di  rotazione per l'attuazione  delle
          politiche   comunitarie:   finanziamenti CEE'',   al  quale
          affluiscono per la successiva erogazione agli interessati:
            a)   il   controvalore in  lire  delle  somme  versate in
          ecu  dalle istituzioni  delle Comunita'  europee  a  favore
          dell'Italia,  per    il tramite   della Banca   d'Italia  e
          secondo  le  modalita' che  saranno stabilite  con  decreto
          del Ministro del tesoro;
            b)  le  restituzioni  delle  somme  non  utilizzate dagli
          assegnatari;
            c)   i   finanziamenti    in    lire    disposti    dalle
          istituzioni  delle Comunita' europee a favore dell'Italia.
            3.  Il  Fondo    di  rotazione  per  i  pagamenti    puo'
          avvalersi, mediante stipula di apposite   convenzioni,  dei
          servizi di  istituti di credito di diritto pubblico".
            -    Il  decreto   del Ministro   del tesoro  in data  15
          ottobre  1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  253
          del  27  ottobre 1992, reca:  "Modalita' per  l'afflusso al
          conto corrente   di tosereria  denominato  ''Ministero  del
          tesoro  -  Fondo    di  rotazione  per   l'attuazione delle
          politiche comumiarie;   finanziamenti CEE'',   delle  somme
          versate,  in ecu, dalle istituzioni delle Comunita' europee
          a favore dell'Italia".
            - L'art. 25  della  legge  23    dicembre  1993,  n.  559
          (Disciplina  della  soppressione    delle  gestioni   fuori
          bilancio   nell'ambito  delle amministrazioni dello Stato),
          sostituisce l'art. 5 della legge n. 468 del  1978,  il  cui
          testo e' il seguente:
            "Art.   5  (Integrita',  universalita'  ed    unita'  del
          bilancio).    -    1.    I     criteri     dell'integrita',
          dell'universalita'  e  dell'unia' del bilancio dello  Stato
          costituiscono  profili   attuativi   dell'art.   81   della
          Costituzione.
            2.  Sulla  base  del  criterio  dell'integrita', tutte le
          entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo   delle
          spese  di  riscossione e di altre eventuali  spese ad  esse
          connesse.   Parimenti, tutte    le  spese  devono    essere
          iscritte    in   bilancio   integralmente,   senza   alcuna
          riduzione delle correlative entrate.
            3.   Sulla base   dei    criteri  dell'universalita'    e
          dell'unita',    e'  vietato  gestire  fondi al di fuori del
          bilancio, ad eccezione dei casi consentiti    e    regolati
          dalla  legge  di  riordino complessivo  della materia.
            4.    E' vietata   altresi' l'assegnazione   di qualsiasi
          provento per spese o erogazioni speciali, salvo i  proventi
          e le quote di proventi riscossi per   conto di    enti,  le
          oblazioni e  simili, fatte  a scopo determinato.
            5.    Restano valide   le   disposizioni legislative  che
          prevedono   la  riassegnazione  ai  capitoli  di  spesa  di
          particolari entrate".
            -  Il  testo  dell'art.  24,  comma  19,  della  legge 28
          dicembre 1995, n.  551 (Bilancio di previsione dello  Stato
          per  l'anno  finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il
          triennio 1996-1998), e' il seguente:
            "19. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a  provvedere,
          con  propri decreti,   alla    riassegnazione  negli  stati
          di       previsione     delle  amministrazioni      statali
          interessate,    delle   somme rimborsate  dalla Commissione
          dell'Unione   europea    per    spese    sostenute    dalle
          amministrazioni   medesime   a   carico   di  capitoli  dei
          rispettivi stati di  previsione,  affluite    al  Fondo  di
          rotazione  di  cui all'art.  5 della legge 16 aprile  1987,
          n.  183,  e     successivamente  versate   all'entrata   di
          bilancio".
            -  Il  testo dell'art.  l, comma 2, della legge 3  aprile
          1997, n. 94 (Modifiche  alla   legge  5  agosto   l978,  n.
          468,   e  successive modificazioni e integrazioni,  recante
          norme  di  contabilita' generale dello   Stato  in  materia
          di   bilancio  -  Delega  al  Governo  per l'individuazione
          delle  unita'  previsionali  di  base  del  bilancio  dello
          Stato), e' il seguente:
            "2.  I  commi  1,    2,  3 e 4 dell'art. 2 della legge  5
          agosto 1978,  n.    468,  e    successive  modificazioni  e
          integrazioni,  sono sostituiti dai seguenti:
            ''  1.  Il progetto di   bilancio annuale di previsione a
          legislazione vigente e'  formato sulla base  dei criteri  e
          parametri    indicati, ai sensi  dell'art.    3,  comma  3,
          nel    documento  di   programmazione  economicofinanziana,
          come deliberato dal Parlamento.
            2.  Il  progetto  di  bilancio  annuale  di previsione e'
          articolato, per l'entrata  e  per    la  spesa,  in  unita'
          previsionali  di base, stabilite in  modo  che  a  ciascuna
          unita'  corrisponda   un  unico  centro  di responsabilita'
          amministrativa, cui e' affidata la relativa gestione.    Le
          unita'  previsionali sono  determinate  con  riferimento ad
          aree   omogenee     di  attivita',    anche    a  carattere
          strumentale,    in  cui    si  articolano   le   competenze
          istituzionali di ciascun Ministero.
              3. Per ogni unita' previsionale di base sono indicati:
            a)  l'ammontare  presunto  dei residui   attivi o passivi
          alla chiusura dell'esercizio precedente  a  quello  cui  il
          bilancio si riferisce;
            b)  l'ammontare    delle  entrate  che    si  prevede  di
          accertare  e delle spese  che si   prevede   di   impegnare
          nell'anno  cui  il bilancio  si riferisce;
            c)  l'ammontare    delle  entrate  che    si  prevede  di
          incassare  e delle spese   che   si   prevede   di   pagare
          nell'anno    cui    il    bilancio    si  riferisce,  senza
          distinzione fra operazioni in conto competenza ed in  conto
          residui.   Si  intendono  per incassate  le  somme  versate
          in tesoreria e per pagate le somme erogate dalla tesoreria.
            4. Le somme  comprese in ciascuna unita' previsionale  di
          base sono suddivise,  relativamente    alla   spesa,     in
          spese      correnti,    con  enucleazione  delle spese   di
          personale, e spese  di investimento, con enucleazione delle
          spese di  investimento destinate alle   regioni in  ritardo
          di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione euopea.
            4  -bis.  Formano  oggetto  di approvazione  parlamentare
          solo   le previsioni di cui alle lettere b) e c), del comma
          3. Le previsioni di spesa di   cui alle   medesime  lettere
          costituiscono      il   limite     per  le  autorizzazioni,
          rispettivamente,   di   impegno e   di    pagamento.    Con
          appositi  riassunti    a  corredo  di    ciascuno  stato di
          previsione della spesa, le autorizzazioni relative ad  ogni
          unita'  previsionale  di  base  sono    riepilogate secondo
          l'analisi  economica  e funzionale.   Entro dieci    giorni
          dalla    pubblicazione la   legge di   bilancio i  Ministri
          assegnano  le  risorse  ai  dirigenti  responsabili   della
          gestione.
            4-ter.  Il bilancio  annuale  di previsione,  oggetto  di
          un    unico disegno    di  legge,    e'  costituito   dallo
          stato    di   previsione dell'entrata,   dagli  stati    di
          previsione  della   spesa distuiti   per Ministeri, con  le
          allegate    appendici  dei    bilanci  delle    aziende  ed
          amministrazioni    autonome,    e   dal   quadro   generale
          riassuntivo.
            4-quater. Ciascuno  stato di previsione  e' illustrato da
          una nota preliminare  ed    integrato   da   un    allegato
          tecnico.    Nelle    note  preliminari   dalla spesa   sono
          indicati i  criteri  adottati per   la  formulazione  delle
          previsioni,  con  particolare riguardo  alla spesa corrente
          di  carattere  discrezionale     che  presenta   tassi   di
          variazione  significativamente diversi   da quello indicato
          per  le spese correnti nel  documento    di  programmazione
          economicofinanziaria      deliberato  dal  Parlamento.    I
          criteri   per determinare   la    significativita'    degli
          scostamenti    sono    indicati   nel  documento  medesimo.
          Nelle  note preliminari della spesa  sono altresi' indicati
          gli     obiettivi  che  le   amministrazioni      intendono
          conseguire   in   termini   di   livello   dei servizi e di
          interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni di
          personale programmate nel   corso  dell'esercizio  e  degli
          indicatori  di  efficacia   ed efficienza  che si intendono
          utilizzare per  vare i risultati.   Nell'allegato   tecnico
          sono  indicati,  disaggregati  per capitolo i contenuti  di
          ciascuna unita' previsionale  e il carattere giuridicamente
          obbligatorio   o   discrezionale della   spesa,   con    il
          rinvio   alle  relative  disposizioni legislative,  nonche'
          tempi    di  esecuzione  dei  programmi  e    dei  progetti
          finanziati  nell'ambito  dello  stato  di previsione. Nella
          nota preliminare dello  stato  di  previsione  dell'entrata
          sono   specificatamente   illustrati   i   criteri  per  la
          previsione delle  entrate relative  alle principali imposte
          e tasse, per  ciascun   titolo,   la   quota   non   avente
          carattere  ricorrente, nonche',  per  il  periodo  compreso
          nel    bilancio    pluriennale,   gli effetti      connessi
          alle      disposizioni         normative         introdotte
          nell'esercizio    recante   esenzioni   o   riduzioni   del
          prelievo obbligatorio,  con  l'indicazione  della    natura
          delle agevolazioni, dei soggetti  e  delle  categorie   dei
          beneficiari    e   degli   obiettivi perseguiti.   La  nota
          preliminare  di   ciascuno   stato di   previsione  espone,
          inoltre,      in   apposito   allegato,   le     previsioni
          sull'andamento delle entrate e delle spese    per  ciascuno
          degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.
            4-quinquies.    In  apposito   allegato   allo stato   di
          previsione,  le unita' previsionali di base sono  ripartite
          in   capitoli,   ai   fini   della   gestione      e  della
          rendicontazione.    I  capitoli    sono  determinati     in
          relazione al rispettivo oggetto per  l'entrata e secondo il
          contenuto  economico  e    funzionale  per  la    spesa. La
          ripartizione  e' effettuata con decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  d'intesa  con  le  amministrazioni interessate. Su
          proposta del    dirigente  responsabile,  con  decreti  del
          Ministro  competente,  da  comunicare,   anche con evidenze
          informatiche, al Ministro  del tesoro   e alle  commissioni
          parlamentari    competenti,   possono   essere   effettuate
          variazioni  compensative tra capitoli della medesima unita'
          previsionale, fatta eccezione per    le  autorizzazioni  di
          spesa   di    natura  obbligatoria,    per  le    spese  in
          annualita' e    a  pagamento    differito  e    per  quelle
          direttamente  regolate    con  legge.   Sono   escluse   le
          variazioni  compensative  fra  le unita'  di  spesa oggetto
          della    deliberazione  parlamentare.     La  legge      di
          assestamento   del    bilancio    o    eventuali  ulteriori
          provvedimenti     legislativi     di   variazione   possono
          autorizzare   compensazioni     tra  le     diverse  unita'
          previsionali.
            4-sexies.   Le   modifiche   apportate   al bilancio  nel
          corso  della discussione parlamentare,  con apposita   nota
          di   variazioni, formano oggetto ripartizione  in capitoli,
          fino all'approvazione  della legge di bilancio''".
            - Il   testo dell'art. 17,  comma    2,  della  legge  23
          agosto   l988,   n.      400,  e  successive  modificazioni
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento   della
          Presidenza  del Consiglio  dei Ministri),  e' il seguente:
            "2.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari".