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MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1993, n. 573

Regolamento recante norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, per la disciplina del riconoscimento delle denominazioni di origine, dell'albo degli oliveti, della denuncia di produzione delle olive e dell'attività delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione di origine controllata.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-01-1994
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Testo in vigore dal:  20-1-1994

Art. 5

Costituzione degli albi degli oliveti
1. L'albo degli oliveti di cui all'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, è istituito, per ciascun olio vergine o extravergine di oliva, e comprende tutti i terreni olivati le cui caratteristiche consentono la produzione della denominazione di origine controllata.
Esso è denominato "Albo degli oliveti dell'olio vergine o extravergine della denominazione di origine controllata" seguito dalla relativa denominazione di origine.
2. L'albo è annualmente aggiornato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio rientra la zona di produzione dell'olio a denominazione di origine. Qualora tale zona sia estesa a più province, ciascuna camera di commercio istituisce l'albo per il territorio di propria competenza e trasmette l'albo medesimo alle camere di commercio delle altre province.
3. Copia dell'albo, su supporto magnetico, è fornita entro il 31 dicembre di ogni anno dalla camera di commercio, industria, artiginato e agricoltura per l'immissione nel sistema informativo del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Nota all'art. 5:
- Per l'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, si veda in nota all'art. 2.