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LEGGE 16 aprile 1987, n. 183

Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2013)
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Testo in vigore dal: 28-5-1987
                               Art. 8.
                (Regolamento del fondo di rotazione)

  1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sara'
emanato   con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
deliberazione  del  Consiglio  dei ministri, su proposta del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro delegato per il coordinamento
delle politiche comunitarie, il regolamento del fondo di rotazione di
cui  all'articolo  5,  per  la  determinazione,  secondo  criteri  di
efficienza,  della  sua  struttura  organizzativa  e  delle procedure
amministrative   concernenti   le   distinte  sezioni  finanziaria  e
conoscitiva.
  2.  Al fondo di rotazione e' preposto, per la durata di cinque anni
prorogabile  una  sola  volta  fino  a dieci anni, un funzionario con
qualifica  di  dirigente  generale  appartenente al ruolo dei servizi
centrali  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato,
nominato  dal  Ministro  del  tesoro  e  collocato fuori ruolo. Detto
funzionario  e'  coadiuvato  da un dirigente superiore e da due primi
dirigenti,  anch'essi  appartenenti al ruolo dei servizi centrali del
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.
  3.  Sono apportate le necessarie variazioni nelle funzioni indicate
al  quadro I della tabella 7 allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
  4.  E'  destinato  al fondo di rotazione personale non dirigenziale
della  Ragioneria  generale  dello  Stato  nei  limiti  dell'organico
determinato  col decreto indicato nel comma 1. In non piu' del 50 per
cento  dei  posti  previsti  per tale organico puo' essere utilizzato
personale comandato da altre amministrazioni statali interessate.
          Nota all'art. 8, comma 3:
            Il  D.P.R.  n.  748/1972  reca  disciplina delle funzioni
            dirigenziali  nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad
            ordinamento   autonomo.   Si   riporta,   per   opportuna
            conoscenza, il quadro I della relativa tabella VII:

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