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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1971, n. 321

Attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1975)
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Testo in vigore dal:  20-1-1973
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Art. 2


Le amministrazioni e gli organismi abilitati a pagare le spese per restituzioni ed interventi di mercato, di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento delle Comunità europee n. 729/70 del 21 aprile 1970 e successive norme comunitarie regolamentari e applicative, restano individuati come appresso:
a) Ministero delle finanze - per le restituzioni alla esportazione ed alla produzione, per le sovvenzioni all'importazione di alcuni prodotti oggetto della politica agricola comune e per i premi alla denaturazione di prodotti agricoli;
((b) Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - per le operazioni previste nelle norme che ne regolano l'attività e per gli aiuti alimentari;
c) Ente nazionale risi - per le eventuali perdite di gestione delle operazioni d'intervento e per le indennità di compensazione delle scorte di fine campagna, nel settore risiero, e per gli aiuti alimentari;
d) Cassa conguaglio zucchero - per le spese di magazzinaggio dello zucchero e per gli aiuti alimentari;))

Per l'erogazione dei relativi importi si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti ed eventuali successive modificazioni.