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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1998, n. 450

Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-12-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1999, n. 39 (in G.U. 27/02/1999, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/07/2001)
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Testo in vigore dal:  29-12-1998 al: 27-2-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare indifferibili interventi in campo sanitario, finalizzati alla tempestiva attuazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario nazionale, di almeno una struttura dedicata all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad integrazione di quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemeto ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, sono stabiliti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome presentano al Ministero della sanità, nei termini e con le modalità previste nel decreto ministeriale di adozione del programma di cui al comma 1, i progetti per la realizzazione delle strutture, conformi alle indicazioni del programma medesimo e tali da assicurare l'integrazione dell'attività delle strutture con le altre attività di assistenza ai pazienti indicati nel comma 1 erogate nell'ambito della regione o della provincia. Il contributo finanziario a carico del bilancio dello Stato per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 non può superare l'importo di lire 155.895 milioni per l'anno 1998, di lire 100.616 milioni per l'anno 1999 e di lire 53.532 milioni per l'anno 2000.
4. Il Ministero della sanità valuta i progetti di cui al comma 3 secondo i criteri stabiliti nel decreto di adozione del programma. La congruità dei progetti ai criteri stabiliti consente alla regione di accedere al finanziamento del Ministero della sanità per la realizzazione della struttura.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, determinati in lire 155.895 milioni, lire 100.616 milioni e lire 53.532 milioni, rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
6. Alle regioni sono attribuite, in ragione della quota capitaria prevista dal Piano sanitario nazionale, somme per complessivi 150 miliardi di lire, da destinare all'assistenza domiciliare, con particolare riferimento ai pazienti in fase critica. Alla ripartizione del predetto importo si provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambio dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità destinato alla formazione specialistica dei medici.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 17 dicembre 1986, n. 878, reca: "Disciplina del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica".
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), concerne l'emanazione di regolamenti; il comma 4-bis dell'art. 17 riguarda, in particolare, i regolamenti intesi a determinare l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- La legge 3 aprile 1997, n. 94, reca: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato". L' art. 7, in particolare, stabilisce i principi ed i criteri direttivi cui il Governo deve uniformarsi nell'esercizio della delega per il riordino delle competenze e della organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
- L'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 430/1997 prevede l'istituzione del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento in un'unica struttura del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, già operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina l'articolazione in unità operative del predetto nucleo.
- L'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, oltre a prevedere che il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici opera alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento e per l'eventuale supporto dell'attività del CIPE e, ove necessario, delle funzioni delle altre strutture del Ministero, stabilisce la composizione e i compiti delle due unità operative in cui il nucleo è articolato.
- L'art. 9 della citata legge n. 94/1997, ai fini dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi del comma 3, dell'art. 5, del comma 5, dell'art. 6 e del comma 4, dell'art. 7, istituisce una apposita commissione bicamerale composta da 15 senatori e 15 deputati.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94), è il seguente:
"5. È istituito nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento in un'unica struttura del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, già operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3. Il nucleo è articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica egli investimenti pubblici. Ai componenti del nucleo è attribuito il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento una relazione riguardante l'attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attività svolta dal nucleo".
- Il testo dell'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94), è il seguente:
"3. L'unità di valutazione degli investimenti pubblici, oltre ai compiti già previsti dall'art. 1, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, collabora con funzione di supporto alla predisposizione e all'aggiornamento delle intese istituzionali di programma e fornisce specifiche valutazioni sulla rispondenza dei programmi e progetti di investimento agli indirizzi di politica economica, sulla fattibilità economicofinanziaria delle iniziative e sulla loro compatibilità e convenienza rispetto ad altre soluzioni, nonché sulla loro ricaduta economica e sociale nelle zone interessate.
È composta di 30 membri, compreso il responsabile dell'unità. I componenti sono scelti fra i professori ordinari ed associati e tra i ricercatori universitari, ovvero fra i dipendenti di amministrazioni dello Stato, con prevalenza fra i dipendenti dei Ministeri economici e finanziari, o tra il personale degli enti pubblici anche economici e delle società da questi controllate e tra esperti, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea. Per tutti i componenti è richiesta un'alta, specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale dell'organo, per il settore di competenza.
4. L'unità di verifica degli investimenti pubblici verifica l'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico, anche con riferimento agli effetti socioeconomici connessi all'attuazione degli interventi, in relazione agli effetti previsti ed all'osservanza delle relative previsioni di spesa, proponendo le eventuali iniziative da adottare. Collabora con funzione di supporto alla verifica dell'attuazione delle intese istituzionali di programma. L'unità e composta di 30 membri, compreso il responsabile dell'unità, scelti fra i professori ordinari ed associati e tra i ricercatori universitari, ovvero fra i dipendenti di amministrazioni dello Stato, con prevalenza fra i dipendenti dei Ministeri economici e finanziari, o tra il personale degli enti pubblici anche economici e delle società da questi controllate e tra esperti, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea. Per tutti i componenti è richiesta un'alta, specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale dell'organo, per il settore di competenza.
I componenti dell'unità di verifica esercitano le loro funzioni con i poteri di cui all'art. 9, comma 1, della legge 17 dicembre 1986, n. 878".