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LEGGE 17 dicembre 1986, n. 878

Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/1995)
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Testo in vigore dal:  9-2-1995
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Art. 9

Nucleo ispettivo
1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, alle cui dirette dipendenze opera il Nucleo ispettivo costituito ai sensi dell'articolo 19, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, dispone anche su richiesta del CIPE, verifiche concernenti l'attuazione dei programmi di investimento delle amministrazioni e degli enti pubblici, anche territoriali, nonché degli enti cui lo Stato o altri enti pubblici contribuiscono in via ordinaria. A tale scopo gli ispettori possono essere autorizzati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica ad accedere negli uffici e nei luoghi di esecuzione delle opere, ai fini della constatazione dello stato di realizzazione delle opere stesse e di ogni altra utile rilevazione.
2. L'omissione delle comunicazioni e dei dati richiesti, le gravi carenze nelle realizzazioni e qualsiasi azione od omissione volta ad ostacolare o influenzare l'espletamento dei compiti istituzionali degli ispettori possono comportare la revoca dei finanziamenti disposti.
3. Nell'esercizio dell'attività di verifica gli ispettori si avvarranno della collaborazione della Guardia di finanza.
4. L'incarico ai membri del Nucleo ispettivo è affidato,
((per quattro anni))
, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, e, per quanto concerne il personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nella misura massima compatibile con le esigenze funzionali degli altri uffici del Ministero stesso. Si applicano ai membri del Nucleo ispettivo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 7 della presente legge.
5. L'accesso ai posti nella qualifica di primo dirigente, che si renderanno disponibili nel ruolo del Ministero del bilancio e della programmazione economica per effetto del presente articolo, avviene a norma dell'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.