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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1998, n. 450

Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-12-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1999, n. 39 (in G.U. 27/02/1999, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/07/2001)
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Testo in vigore dal: 29-12-1998
al: 27-2-1999
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   per   assicurare  indifferibili  interventi  in  campo
sanitario, finalizzati alla tempestiva attuazione del Piano sanitario
nazionale  per  il  triennio  1998-2000,  pubblicato  nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica e con il Ministro per gli
affari regionali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                                Art. 1.
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con  la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, adotta un programma nazionale per la
realizzazione,  in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza
con  gli  obiettivi  del  piano  sanitario  nazionale,  di almeno una
struttura  dedicata  all'assistenza  palliativa  e  di supporto per i
pazienti  la  cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e
che  necessitano  di  cure  finalizzate  ad  assicurare  una migliore
qualita' della loro vita e di quella dei loro familiari.
  2.  Con  atto  di  indirizzo  e  coordinamento,  adottato  ai sensi
dell'articolo  8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad integrazione di
quello  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14
gennaio  1997,  pubblicato  nel  supplemeto  ordinario  alla Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20  febbraio 1997, sono stabiliti i requisiti
strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per l'esercizio
delle attivita' sanitarie da parte delle strutture di cui al comma 1.
  3.  Le regioni e le province autonome presentano al Ministero della
sanita',  nei  termini  e  con  le  modalita'  previste  nel  decreto
ministeriale  di adozione del programma di cui al comma 1, i progetti
per  la  realizzazione delle strutture, conformi alle indicazioni del
programma medesimo e tali da assicurare l'integrazione dell'attivita'
delle  strutture  con  le  altre  attivita' di assistenza ai pazienti
indicati  nel  comma  1  erogate  nell'ambito  della  regione o della
provincia.  Il  contributo  finanziario  a  carico del bilancio dello
Stato per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 non puo'
superare  l'importo  di lire 155.895 milioni per l'anno 1998, di lire
100.616  milioni  per l'anno 1999 e di lire 53.532 milioni per l'anno
2000.
  4.  Il  Ministero della sanita' valuta i progetti di cui al comma 3
secondo i criteri stabiliti nel decreto di adozione del programma. La
congruita' dei progetti ai criteri stabiliti consente alla regione di
accedere   al  finanziamento  del  Ministero  della  sanita'  per  la
realizzazione della struttura.
  5.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  precedenti commi,
determinati  in  lire  155.895  milioni,  lire 100.616 milioni e lire
53.532  milioni,  rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1998-2000, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte capitale "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.
  6.  Alle  regioni sono attribuite, in ragione della quota capitaria
prevista  dal  Piano  sanitario  nazionale, somme per complessivi 150
miliardi  di  lire,  da  destinare  all'assistenza  domiciliare,  con
particolare   riferimento   ai   pazienti   in   fase  critica.  Alla
ripartizione  del  predetto  importo  si  provvede  con  decreto  del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di  concerto  con  il  Ministro  della  sanita', previa intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  Agli oneri derivanti
dall'attuazione    del    presente   comma   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale 1998-2000, nell'ambio dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per  l'anno  finanziario  1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo   al  Ministero  della  sanita'  destinato  alla  formazione
specialistica dei medici.
  7.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  La legge  17 dicembre 1986, n. 878, reca:  "Disciplina
          del nucleo di valutazione  degli  investimenti  pubblici  e
          disposizioni  relative  al  Ministero  del bilancio e della
          programmazione economica".
            -  L'art.  17  della  legge  23 agosto   1988,   n.   400
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della   Presidenza  del Consiglio  dei Ministri),  concerne
          l'emanazione  di regolamenti;   il comma   4-bis  dell'art.
          17    riguarda,  in   particolare, i   regolamenti intesi a
          determinare l'organizzazione  e la disciplina  degli uffici
          dei Ministeri.
            -    Il    decreto  legislativo   3  febbraio   1993,  n.
          29,   reca:   "Razionalizzazione        dell'organizzazione
          delle       amministrazioni pubbliche   e  revisione  della
          disciplina  in  materia   di   pubblico impiego,   a  norma
          dell'articolo 2  della legge  23 ottobre  1992, n.  421".
            -  La  legge    15  marzo 1997, n.   59, reca: "Delega al
          Governo per il conferimento di funzioni    e  compiti  alle
          regioni  ed    enti  locali, per la riforma  della pubblica
          amministrazione e per  la semplificazione amministrativa".
            - La  legge 3  aprile 1997,   n. 94,  reca:    "Modifiche
          alla    legge  5  agosto   1978,   n. 468,   e   successive
          modificazioni  e     integrazioni,  recante      norme   di
          contabilita'  generale    dello  Stato    in  materia    di
          bilancio.  Delega   al   Governo    per    l'individuazione
          delle    unita' previsionali  di  base del  bilancio  dello
          Stato".   L' art.   7,    in  particolare,    stabilisce  i
          principi  ed    i criteri   direttivi cui   il Governo deve
          uniformarsi nell'esercizio   della delega per  il  riordino
          delle  competenze  e della organizzazione del Ministero del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
            - La   legge 15 maggio   1997, n.  127,    reca:  "Misure
          urgenti  per lo snellimento  dell'attivita'  amministrativa
          e  dei  procedimenti  di decisione e di controllo".
            -  L'art.    3,  comma  5,    del  decreto legislativo n.
          430/1997 prevede l'istituzione   del nucleo   tecnico    di
          valutazione    e  verifica   degli investimenti   pubblici,
          mediante  accorpamento in   un'unica struttura  del  nucleo
          di  valutazione degli   investimenti pubblici e  del nucleo
          ispettivo per la verifica    degli  investimenti  pubblici,
          gia'  operanti  presso  il Ministero   del bilancio e della
          programmazione economica e  disciplina  l'articolazione  in
          unita' operative del predetto nucleo.
            -  L'art.    7  del citato   decreto del Presidente della
          Repubblica n.  38/1998, oltre  a prevedere   che il  nucleo
          tecnico  di    valutazione  e verifica degli   investimenti
          pubblici   opera alle   dirette  dipendenze  del  capo  del
          Dipartimento  per  le  politiche di sviluppo e di coesione,
          che  se   ne avvale   per   lo   svolgimento   dei  compiti
          attribuiti    al Dipartimento e   per l'eventuale  supporto
          dell'attivita' del  CIPE e, ove necessario,  delle funzioni
          delle  altre    strutture  del  Ministero,  stabilisce   la
          composizione e i  compiti delle due unita' operative in cui
          il nucleo e' articolato.
            -  L'art.  9  della  citata  legge    n. 94/1997, ai fini
          dell'esame degli schemi di  decreto trasmessi ai sensi  del
          comma 3, dell'art.  5, del comma  5, dell'art.   6 e    del
          comma      4,  dell'art.    7,  istituisce    una  apposita
          commissione  bicamerale  composta   da  15  senatori  e  15
          deputati.
           Note all'art. 1:
            -  Il testo  dell'  art.   3, comma   5,   del    decreto
          legislativo    5 dicembre 1997,   n. 430 (Unificazione  dei
          Ministeri del tesoro  e del bilancio e della programmazione
          economica e riordino delle competenze  del  CIPE,  a  norma
          dell'art.  7  della  legge  3  aprile   1997, n. 94), e' il
          seguente:
            "5.  E'    istituito  nucleo   tecnico di   valutazione e
          verifica   degli   investimenti       pubblici,    mediante
          accorpamento   in    un'unica  struttura  del  nucleo    di
          valutazione degli   investimenti pubblici  e    del  nucleo
          ispettivo  per  la  verifica   degli investimenti pubblici,
          gia' operanti presso il  Ministero del   bilancio  e  della
          programmazione  economica,  che sono  soppressi a decorrere
          dalla  data di entrata in  vigore del regolamento  previsto
          dal  comma 3.   Il nucleo   e' articolato   in  due  unita'
          operative,   rispettivamente   per  la  valutazione  e  per
          la verifica  egli investimenti   pubblici.   Ai  componenti
          del  nucleo    e' attribuito   il   trattamento   economico
          stabilito  con  decreto  del Ministro, di  concerto con  il
          Ministro per la funzione  pubblica. Il Ministro   trasmette
          annualmente    al  Parlamento   una   relazione riguardante
          l'attivita' della pubblica  amministrazione in  materia  di
          investimenti    pubblici    per   lo   sviluppo   economico
          territoriale    e  settoriale,  sulla  base  dell'attivita'
          svolta dal nucleo".
            -  Il  testo dell'art. 7,  commi 3 e  4, del decreto  del
          Presidente della   Repubblica 20   febbraio 1998,    n.  38
          (Regolamento  recante  le attribuzioni dei Dipartimenti del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica,       nonche'   disposizioni   in   materia   di
          organizzazione e  di personale, a  norma dell'art. 7, comma
          3, della legge 3 aprile 1997, n. 94), e' il seguente:
            "3.  L'unita'     di   valutazione   degli   investimenti
          pubblici,  oltre  ai  compiti  gia' previsti   dall'art. 1,
          della legge 17  dicembre 1986, n.   878,   collabora    con
          funzione      di  supporto     alla    predisposizione    e
          all'aggiornamento delle intese istituzionali  di  programma
          e  fornisce  specifiche  valutazioni sulla rispondenza  dei
          programmi e progetti  di  investimento  agli  indirizzi  di
          politica economica, sulla fattibilita' economicofinanziaria
          delle      iniziative   e  sulla  loro    compatibilita'  e
          convenienza rispetto ad altre    soluzioni,  nonche'  sulla
          loro  ricaduta  economica e sociale nelle zone interessate.
          E'  composta  di  30  membri,  compreso   il   responsabile
          dell'unita'.  I    componenti  sono scelti fra i professori
          ordinari  ed associati  e tra i  ricercatori  universitari,
          ovvero    fra    i  dipendenti  di  amministrazioni   dello
          Stato,   con prevalenza fra i    dipendenti  dei  Ministeri
          economici    e  finanziari,  o  tra il personale degli enti
          pubblici anche  economici  e  delle  societa'  da    questi
          controllate   e  tra esperti,  anche  appartenenti a  Paesi
          dell'Unione    europea.  Per    tutti  i    componenti   e'
          richiesta   un'alta,   specifica        e        comprovata
          specializzazione   professionale   nelle discipline oggetto
          dell'attivita' istituzionale dell'organo,   per il  settore
          di competenza.
            4.  L'unita'  di  verifica  degli  investimenti  pubblici
          verifica  l'attuazione  dei  programmi e  dei  progetti  di
          investimento    delle  amministrazioni,  enti  e   soggetti
          operanti   con   finanziamento   pubblico,  anche       con
          riferimento     agli  effetti    socioeconomici    connessi
          all'attuazione  degli    interventi,  in   relazione   agli
          effetti   previsti   ed  all'osservanza     delle  relative
          previsioni di  spesa, proponendo le eventuali iniziative da
          adottare.    Collabora  con  funzione  di   supporto   alla
          verifica   dell'attuazione    delle   intese  istituzionali
          di programma. L'unita' e composta di 30 membri, compreso il
          responsabile  dell'unita',  scelti     fra   i   professori
          ordinari  ed  associati e   tra i ricercatori universitari,
          ovvero fra  i dipendenti di  amministrazioni  dello  Stato,
          con  prevalenza fra  i dipendenti dei Ministeri economici e
          finanziari, o tra il  personale degli enti  pubblici  anche
          economici  e   delle  societa'  da  questi   controllate  e
          tra   esperti,   anche appartenenti a  Paesi    dell'Unione
          europea.  Per  tutti   i componenti e' richiesta   un'alta,
          specifica         e       comprovata       specializzazione
          professionale  nelle    discipline oggetto   dell'attivita'
          istituzionale dell'organo, per  il settore  di  competenza.
          I  componenti  dell'unita'  di  verifica esercitano le loro
          funzioni  con i poteri di cui all'art.  9, comma  1,  della
          legge 17 dicembre 1986, n. 878".