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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 483

Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
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  • AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
    Capo I
    Norme generali
    per
    lo
    svolgimento dei concorsi
  • 1
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  • 4
  • 5
  • 6
  • AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
    Capo II
    Procedure concorsuali
  • 7
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  • 15
  • 16
  • AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
    Capo III
    Graduatoria - Nomina - Decadenza
  • 17
  • 18
  • 19
  • NORME GENERALI
    RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo I
    Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello
    dirigenziale del ruolo sanitario.
    Profilo professionale: Medici
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo I
    Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello
    dirigenziale del ruolo sanitario.
    Profilo professionale: Farmacisti
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo I
    Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello
    dirigenziale del ruolo sanitario.
    Profilo professionale: Veterinari
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo I
    Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello
    dirigenziale del ruolo sanitario.
    Profilo professionale: Biologo
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo I
    Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello
    dirigenziale del ruolo sanitario.
    Profilo professionale: Fisico
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo I
    Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello
    dirigenziale del ruolo sanitario.
    Profilo professionale: Psicologo
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo II
    Ruolo professionale - Concorsi, per titoli ed esami, per il livello
    dirigenziale del ruolo professionale.
    Profilo professionale: Avvocato
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo II
    Ruolo professionale - Concorsi, per titoli ed esami, per il livello
    dirigenziale del ruolo professionale.
    Profili professionali
    Ingegnere, Architetto, Geologo
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo III
    Ruolo tecnico - Concorsi, per titoli ed esami
    per il livello dirigenziale del ruolo tecnico
    Profilo professionale
    Analista - Statistico Sociologo
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo IV
    Ruolo amministrativo - Concorsi, per titoli ed esami, per il livello
    dirigenziale del ruolo amministrativo.
    Personale amministrativo laureato
    Profilo professionale: Dirigente amministrativo
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo V
    Norme finali e transitorie
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
Testo in vigore dal:  31-1-1998 al: 20-8-2013
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante norme sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed, in particolare, l'articolo 18, comma 1, secondo il quale il Governo, con atto regolamentare, deve adeguare la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo, in particolare, i requisiti specifici, compresi i limiti di età per l'ammissione ai concorsi, i titoli valutabili ed i criteri di valutazione, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le proce- dure concorsuali, le modalità di nomina dei vincitori, nonché le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Considerato che con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sono state apportate innovazioni, rispettivamente, per il personale laureato del ruolo sanitario, con l'articolazione dello stesso in due livelli dirigenziali, e per il personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, con l'articolazione dello stesso nell'unico livello di dirigente, nonché per quel che attiene ai requisiti di accesso alle figure dirigenziali dei ruoli stessi, mentre non vi sono state innovazioni per il personale non dirigenziale dei quattro ruoli predetti;
Considerato che l'articolo 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Sanità" ha previsto l'istituzione di una commissione con il compito di acquisire ed elaborare gli elementi di conoscenza sullo stato di attuazione del processo di aziendalizzazione del Servizio sanitario nazionale e del conseguente nuovo sistema di organizzazione del lavoro nelle aziende ed enti, ai fini di una eventuale revisione dell'ordinamento professionale del comparto stesso, con riguardo alle verifiche ed alle valutazioni previste dal medesimo articolo 35;
Considerato che i lavori della commissione istituita presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni non sono ancora definiti;
Ritenuto, pertanto, in relazione anche alle esigenze rappresentate dalle regioni, di dare intanto attuazione al citato articolo 18 del decreto legislativo n. 502 del 1992 per la disciplina concorsuale, limitatamente al personale laureato di livello dirigenziale dei ruoli sanitario, tecnico, professionale ed amministrativo, rinviando ad un successivo provvedimento la disciplina relativa ai singoli concorsi per il personale non dirigenziale, al fine di armonizzare la disciplina stessa con i lavori della citata commissione;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante norme sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro della sanità;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti generali di ammissione
1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneità fisica all'impiego:
1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con la osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Unità sanitaria locale (U.s.l.) o dell'azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche ammininistrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il D.P.R. n. 761/1979 reca: Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali.
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs.
n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) a norma dell'art. 1 della legge n. 421/1992, così come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. n. 517/1993 (Modificazioni al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia sanitaria, di pubblico impiego, di previdenza e finanza territoriale):
Art. 18. (Norme finali e transitorie). - Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili, prevedendo:
a) i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione;
b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;
c) le prove di esame;
d) la composizione delle commissioni esaminatrici;
e) le procedure concorsuali;
f) le modalità di nomina dei vincitori;
g) le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei.
- Il D.P.R. n. 487/1994 concerne: Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
- Si riporta il testo dell'art. 35 del D.P.C.M. 4 agosto 1995 (Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione - ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 - dei testi del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Sanità" di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concordati il 26 luglio 1995: a) tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR e le organizzazioni sindacali FP-CGIL, CISL-FISOS, UIL-SANITÀ; b) tra l'ARAN e le confederazioni sindacali USPPI e CISAL; c) tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CONFSAL, CISNAL e le organizzazioni sindacali FIALS per la Federazione Nazionale FIALS-CISAS/SANITÀ e CONFSAL/SANITÀ; d) tra l'ARAN e la confederazione sindacale RDB/CUB e l'organizzazione sindacale RSU SNATOSS-ADASS-FASE-FAPAS.
Art. 35 (Revisione dell'ordinamento). - 1. È istituita una commissione composta da rappresentanti dell'A.R.A.N., del Ministero della Sanità, delle regioni e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con il compito di acquisire ed elaborare, tenendo anche conto di quanto indicato dalle piattaforme sindacali, tutti gli elementi di conoscenza sullo stato di attuazione del processo di aziendalizzazione del Servizio sanitario nazionale e del conseguente nuovo sistema di organizzazione del lavoro nelle aziende ed enti.
2. La commissione, in particolare, ha il compito di verificare:
a) le caratteristiche complessive del sistema di inquadramento professionale vigente nel comparto, allo scopo di rendere attuale e flessibile il sistema delle posizioni funzionali e dei profili in essi ricompresi;
b) la congruità di tutti i profili professionali, in relazione alle esigenze di flessibilità e fungibilità delle prestazioni, tenuto conto:
delle modifiche intervenute e che si prospettano nell'organizzazione del lavoro, nelle funzioni e nella struttura delle aziende ed enti;
delle criticità in alcune aree di inquadramento professionale che possono rendere necessari alcuni accorpamenti all'interno di ciascuna posizione funzionale o tra profili, senza che ciò comporti variazioni di natura economica;
della posizione giuridico-economica dei profili del ruolo sanitario di cui ai decreti emanati dal Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992, in relazione ai nuovi percorsi formativi;
dell'individuazione di nuovi profili del ruolo tecnico e amministra- tivo emergenti, connessi alle innovazioni tecnologiche.
3. La commissione di cui al comma 1 dovrà verificare la coerenza dell'ordinamento con le esigenze organizzative e gestionali delle aziende e degli enti medesimi approfondendo anche la possibilità di percorsi interni - professionali e di carriera - dei dipendenti. La commissione terminerà i propri lavori entro il 30 aprile 1996.
4. Le parti, tenendo conto delle proposte della commissione, si impegnano a definire le possibili innovazioni sull'ordinamento professionale dei lavoratori nel rispetto delle competenze istituzionali in materia entro il 31 dicembre 1996, convenendo fin d'ora che gli eventuali accordi raggiunti avranno decorrenza dal 30 settembre 1997.
- Per il testo dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 502/1992 si veda nella citazione in precedenza.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
Art. 17. (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. l regolamenti di cui al comma l ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992 si veda nelle note alle premesse;
- Si riportano gli articoli 25 e 26 del D.P.R. n. 761/1979 citato in premessa:
Art. 25 (Servizi e titoli equipollenti). - I servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nell'ospedale "Galliera" di Genova, negli ospedali dell'Ordine Mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le Unità sanitarie locali.
A tali fini, l'ospedale Gallierà' di Genova, l'Ordine Mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purché comportino prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle unità sanitarie locali.
Art. 26 (Servizi e titoli equiparabili). - Gli istituti, enti e istituzioni private, i cui ospedali siano stati considerati presidi dell'unità sanitaria locale ai sensi del secondo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e il Sovrano Ordine Militare di Malta, ove gli ordinamenti del personale in servizio nei propri presidi sanitari siano equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono ottenere la domanda, con decreto del Ministro della sanità, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unità sanitarie locali. I servizi e i titoli acquisiti prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri di cui al successivo comma.
Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo è equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini di cui all'art. 11 nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile a quello prestato dal personale di cui all'art. 2, è riconosciuto ai fini dei concorsi e degli esami di idoneità con le modalità stabilite nella legge 10 luglio 1960, n. 735.