stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 483

Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
nascondi
  • Articoli
  • AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
    Capo I
    Norme generali
    per
    lo
    svolgimento dei concorsi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
    Capo II
    Procedure concorsuali
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
    Capo III
    Graduatoria - Nomina - Decadenza
  • 17
  • 18
  • 19
  • NORME GENERALI
    RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo I
    Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello
    dirigenziale del ruolo sanitario.
    Profilo professionale: Medici
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo I
    Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello
    dirigenziale del ruolo sanitario.
    Profilo professionale: Farmacisti
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo I
    Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello
    dirigenziale del ruolo sanitario.
    Profilo professionale: Veterinari
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo I
    Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello
    dirigenziale del ruolo sanitario.
    Profilo professionale: Biologo
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo I
    Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello
    dirigenziale del ruolo sanitario.
    Profilo professionale: Fisico
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo I
    Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello
    dirigenziale del ruolo sanitario.
    Profilo professionale: Psicologo
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo II
    Ruolo professionale - Concorsi, per titoli ed esami, per il livello
    dirigenziale del ruolo professionale.
    Profilo professionale: Avvocato
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo II
    Ruolo professionale - Concorsi, per titoli ed esami, per il livello
    dirigenziale del ruolo professionale.
    Profili professionali
    Ingegnere, Architetto, Geologo
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo III
    Ruolo tecnico - Concorsi, per titoli ed esami
    per il livello dirigenziale del ruolo tecnico
    Profilo professionale
    Analista - Statistico Sociologo
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo IV
    Ruolo amministrativo - Concorsi, per titoli ed esami, per il livello
    dirigenziale del ruolo amministrativo.
    Personale amministrativo laureato
    Profilo professionale: Dirigente amministrativo
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo V
    Norme finali e transitorie
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
Testo in vigore dal: 31-1-1998
al: 20-8-2013
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre  1979,
n. 761, recante norme  sullo  stato  giuridico  del  personale  delle
unita' sanitarie locali; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed  integrazioni,  recante  norme  sul  riordino  della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della  legge
23 ottobre 1992, n. 421, ed, in particolare, l'articolo 18, comma  1,
secondo il quale il Governo, con atto regolamentare, deve adeguare la
vigente disciplina concorsuale del personale del  Servizio  sanitario
nazionale alle disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
nonche' alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e
successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo, in particolare,
i requisiti specifici, compresi i limiti di eta' per l'ammissione  ai
concorsi, i titoli valutabili ed i criteri di valutazione,  le  prove
di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici,  le  proce-
dure concorsuali, le modalita' di nomina dei  vincitori,  nonche'  le
modalita' ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi  e  delle  altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi; 
  Considerato che con il decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
502, e successive modificazioni ed integrazioni,  e  con  il  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, sono state apportate innovazioni, rispettivamente,  per
il personale laureato del ruolo sanitario, con l'articolazione  dello
stesso in due livelli dirigenziali, e  per  il  personale  dei  ruoli
professionale, tecnico e amministrativo,  con  l'articolazione  dello
stesso nell'unico livello di dirigente, nonche' per quel che  attiene
ai requisiti di accesso alle figure dirigenziali  dei  ruoli  stessi,
mentre  non  vi  sono  state  innovazioni  per   il   personale   non
dirigenziale dei quattro ruoli predetti; 
  Considerato che l'articolo 35 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del  comparto  "Sanita'"  ha  previsto  l'istituzione  di  una
commissione con il compito di acquisire ed elaborare gli elementi  di
conoscenza   sullo   stato   di   attuazione    del    processo    di
aziendalizzazione del Servizio sanitario nazionale e del  conseguente
nuovo sistema di organizzazione del lavoro nelle aziende ed enti,  ai
fini di una eventuale revisione  dell'ordinamento  professionale  del
comparto stesso, con riguardo  alle  verifiche  ed  alle  valutazioni
previste dal medesimo articolo 35; 
  Considerato  che  i  lavori  della  commissione  istituita   presso
l'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale   nelle   pubbliche
amministrazioni non sono ancora definiti; 
  Ritenuto, pertanto, in relazione anche alle esigenze  rappresentate
dalle regioni, di dare intanto attuazione al citato articolo  18  del
decreto legislativo n. 502 del 1992 per  la  disciplina  concorsuale,
limitatamente al personale laureato di livello dirigenziale dei ruoli
sanitario, tecnico, professionale ed amministrativo, rinviando ad  un
successivo provvedimento la disciplina relativa ai  singoli  concorsi
per  il  personale  non  dirigenziale,  al  fine  di  armonizzare  la
disciplina stessa con i lavori della citata commissione; 
  Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante  norme  sulla  disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Udito il parere del consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 novembre 1997; 
  Sulla proposta del Ministro della sanita'; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                  Requisiti generali di ammissione 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
possono partecipare ai concorsi  coloro  che  possiedono  i  seguenti
requisiti generali: 
    a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite  dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea; 
    b) idoneita' fisica all'impiego: 
      1) l'accertamento della idoneita' fisica all'impiego -  con  la
osservanza delle norme in tema di categorie protette - e' effettuato,
a  cura  dell'Unita'  sanitaria  locale   (U.s.l.)   o   dell'azienda
ospedaliera, prima dell'immissione in servizio; 
      2) il personale dipendente da pubbliche ammininistrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed  enti  di  cui  agli
articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, e' dispensato dalla visita medica; 
    c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere; 
    d)  iscrizione  all'albo  professionale,   ove   richiesta,   per
l'esercizio  professionale.  L'iscrizione  al   corrispondente   albo
professionale di  uno  dei  Paesi  dell'Unione  europea  consente  la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo  dell'iscrizione
all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 
  2. Non possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che  siano  stati
esclusi  dall'elettorato  attivo  nonche'  coloro  che  siano   stati
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per  aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidita' non sanabile. 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi di emanare i decreti aventi  valore  di  legge  ed  i
          regolamenti. 
             - Il  D.P.R.  n.  761/1979  reca:  Stato  giuridico  del
          personale delle Unita' sanitarie locali. 
            - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1,  del  D.Lgs.
          n.  502/1992  (Riordino   della   disciplina   in   materia
          sanitaria) a norma dell'art. 1  della  legge  n.  421/1992,
          cosi' come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs.  n.  517/1993
          (Modificazioni al D.Lgs. 30 dicembre 1992  n.  502  recante
          riordino della disciplina in  materia  sanitaria,  a  norma
          dell'art.  1  della  legge  23  ottobre   1992,   n.   421,
          concernente delega al Governo per la razionalizzazione e la
          revisione  delle  discipline  in  materia   sanitaria,   di
          pubblico impiego, di previdenza e finanza territoriale): 
            Art. 18. (Norme finali e transitorie). - Il Governo,  con
          atto regolamentare, sentita la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome,
          adegua la vigente disciplina concorsuale del personale  del
          Servizio  sanitario  nazionale  alle  norme  contenute  nel
          presente decreto ed alle norme del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni, in quanto applicabili, prevedendo: 
             a) i requisiti specifici, compresi i limiti di eta', per
          l'ammissione; 
             b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione; 
             c) le prove di esame; 
             d) la composizione delle commissioni esaminatrici; 
             e) le procedure concorsuali; 
             f) le modalita' di nomina dei vincitori; 
             g) le  modalita'  ed  i  tempi  di  utilizzazione  delle
          graduatorie degli idonei. 
            - Il D.P.R. n.  487/1994  concerne:  Regolamento  recante
          norme   sull'accesso   agli   impieghi   nelle    pubbliche
          amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
          dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
          pubblici impieghi. 
            - Si riporta il testo dell'art. 35 del D.P.C.M. 4  agosto
          1995 (Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione  -  ai
          sensi dell'art. 51, comma 1,  del  decreto  legislativo  n.
          29/1993 - dei testi del contratto collettivo  nazionale  di
          lavoro del personale del comparto Sanita'" di cui  all'art.
          7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  30
          dicembre 1993, n. 593, concordati il 26 luglio 1995: a) tra
          l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA,
          CONFEDIR e le organizzazioni sindacali FP-CGIL, CISL-FISOS,
          UIL-SANITA'; b) tra l'ARAN e  le  confederazioni  sindacali
          USPPI e CISAL; c) tra l'ARAN e le confederazioni  sindacali
          CONFSAL, CISNAL e le organizzazioni sindacali FIALS per  la
          Federazione      Nazionale      FIALS-CISAS/SANITA'       e
          CONFSAL/SANITA';  d)  tra  l'ARAN   e   la   confederazione
          sindacale  RDB/CUB   e   l'organizzazione   sindacale   RSU
          SNATOSS-ADASS-FASE-FAPAS. 
            Art. 35 (Revisione dell'ordinamento). - 1.  E'  istituita
          una commissione composta da  rappresentanti  dell'A.R.A.N.,
          del  Ministero  della   Sanita',   delle   regioni   e   da
          rappresentanti delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie
          del presente contratto, con  il  compito  di  acquisire  ed
          elaborare, tenendo anche conto  di  quanto  indicato  dalle
          piattaforme sindacali, tutti  gli  elementi  di  conoscenza
          sullo stato di attuazione del processo di aziendalizzazione
          del Servizio sanitario nazionale e  del  conseguente  nuovo
          sistema di organizzazione del lavoro nelle aziende ed enti. 
            2. La commissione,  in  particolare,  ha  il  compito  di
          verificare: 
             a)  le  caratteristiche  complessive  del   sistema   di
          inquadramento  professionale  vigente  nel  comparto,  allo
          scopo di rendere attuale  e  flessibile  il  sistema  delle
          posizioni funzionali e dei profili in essi ricompresi; 
             b) la congruita' di tutti i  profili  professionali,  in
          relazione alle esigenze  di  flessibilita'  e  fungibilita'
          delle prestazioni, tenuto conto: 
              delle  modifiche  intervenute  e  che  si   prospettano
          nell'organizzazione del  lavoro,  nelle  funzioni  e  nella
          struttura delle aziende ed enti; 
              delle  criticita'  in  alcune  aree  di   inquadramento
          professionale  che   possono   rendere   necessari   alcuni
          accorpamenti all'interno di ciascuna posizione funzionale o
          tra profili, senza che cio' comporti variazioni  di  natura
          economica; 
              della posizione  giuridico-economica  dei  profili  del
          ruolo sanitario di cui ai  decreti  emanati  dal  Ministero
          della sanita', ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992,
          in relazione ai nuovi percorsi formativi; 
              dell'individuazione di nuovi profili del ruolo  tecnico
          e amministra- tivo  emergenti,  connessi  alle  innovazioni
          tecnologiche. 
            3. La commissione di cui al comma 1 dovra' verificare  la
          coerenza dell'ordinamento con le esigenze  organizzative  e
          gestionali   delle   aziende   e   degli   enti    medesimi
          approfondendo anche la possibilita' di percorsi  interni  -
          professionali  e  di  carriera   -   dei   dipendenti.   La
          commissione terminera' i propri lavori entro il  30  aprile
          1996. 
            4.  Le  parti,  tenendo  conto   delle   proposte   della
          commissione,  si  impegnano   a   definire   le   possibili
          innovazioni sull'ordinamento professionale  dei  lavoratori
          nel rispetto  delle  competenze  istituzionali  in  materia
          entro il 31 dicembre 1996, convenendo  fin  d'ora  che  gli
          eventuali  accordi  raggiunti  avranno  decorrenza  dal  30
          settembre 1997. 
            - Per il testo dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. n.  502/1992
          si veda nella citazione in precedenza. 
            - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
            Art. 17. (Regolamenti) - 1. Con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
             a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
             b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
             c) le materie in cui manchi la disciplina  da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
             d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
             e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti  di  lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 
            2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
            4. l regolamenti di cui  al  comma  l  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione  di  ''regolamento'',  sono  adottati  previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
          Nota all'art. 1: 
            - Per il testo dell'art.  18,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.
          502/1992 si veda nelle note alle premesse; 
            - Si riportano  gli  articoli  25  e  26  del  D.P.R.  n.
          761/1979 citato in premessa: 
            Art. 25 (Servizi e titoli equipollenti). - I servizi e  i
          titoli  acquisiti   nelle   cliniche   e   negli   istituti
          universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di
          ricerca di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n.
          833, negli ospedali che  abbiano  ottenuto  l'equiparazione
          prevista dall'art. 129 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nell'ospedale  "Galliera"
          di Genova, negli ospedali dell'Ordine Mauriziano di Torino,
          negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
          negli ospedali militari, sono  equiparati,  ai  fini  degli
          esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione  e
          dei  trasferimenti,  ai  corrispondenti  servizi  e  titoli
          acquisiti presso le Unita' sanitarie locali. 
            A tali fini, l'ospedale Galliera''  di  Genova,  l'Ordine
          Mauriziano di Torino, gli  ospedali  che  abbiano  ottenuto
          l'equiparazione prevista  dall'art.  129  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n.  130,  e  gli
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  devono
          adeguare, per la parte compatibile,  i  propri  ordinamenti
          del personale alle disposizioni del presente decreto, entro
          sei mesi dalla  sua  entrata  in  vigore.  Gli  ordinamenti
          predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo
          determinato o comunque non espressamente  disciplinati  dal
          presente   decreto,    purche'    comportino    prestazioni
          equiparabili a quelle del  personale  addetto  ai  servizi,
          presidi e uffici delle unita' sanitarie locali. 
            Art. 26 (Servizi e titoli equiparabili). - Gli  istituti,
          enti e istituzioni private,  i  cui  ospedali  siano  stati
          considerati presidi dell'unita' sanitaria locale  ai  sensi
          del secondo comma dell'art.  43  della  legge  23  dicembre
          1978, n. 833 e il Sovrano Ordine Militare di Malta, ove gli
          ordinamenti del personale in servizio  nei  propri  presidi
          sanitari siano  equipollenti  a  quelli  stabiliti  con  le
          disposizioni del  presente  decreto,  possono  ottenere  la
          domanda, con decreto del Ministro della  sanita',  ai  fini
          degli esami  di  idoneita'  ed  ai  fini  dei  concorsi  di
          assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi
          e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai  servizi  e
          titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unita'
          sanitarie locali. I servizi e i titoli acquisiti prima  del
          provvedimento di equiparazione sono valutati con i  criteri
          di cui al successivo comma. 
            Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio
          prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con
          rapporto  continuativo  e'  equiparato,   ai   fini   della
          valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per  il
          25 per cento della sua durata, al servizio prestato  presso
          gli ospedali pubblici nella posizione  funzionale  iniziale
          della categoria di appartenenza. 
            Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani  e
          dai cittadini  di  cui  all'art.  11  nelle  istituzioni  e
          fondazioni sanitarie pubbliche e  private  senza  scopo  di
          lucro, equiparabile a quello prestato dal personale di  cui
          all'art. 2, e' riconosciuto ai fini dei  concorsi  e  degli
          esami di idoneita' con le modalita' stabilite  nella  legge
          10 luglio 1960, n. 735.