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LEGGE 10 luglio 1960, n. 735

Riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/1985)
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Testo in vigore dal:  21-11-1985
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico è riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 15 novembre 1985 n. 283 (in G.U. 1a s.s. 20.11.1985 n. 273) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 10 luglio 1960, n. 735 (riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero) "nella parte in cui limita il riconoscimento, nei modi affermati dalla legge medesima, dei servizi medici prestati all'estero, ai soli fini della valutazione nei concorsi presso gli enti locali"".