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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1997, n. 387

Regolamento recante disciplina delle procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/11/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  22-11-1997 al: 31-12-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare l'articolo 73;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20, comma 8, lettera d), che prevede un apposito regolamento per disciplinare le procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 luglio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1997;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le commissioni per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate con decreto del rettore dell'università sede amministrativa del corso e sono composte da docenti di ruolo, anche di altri atenei, italiani e stranieri, appartenenti ai settori scientificodisciplinari cui si riferisce il corso. Per quanto non disposto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, comma primo e commi dal terzo all'ultimo, le università disciplinano la procedura di esame assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento, nonché la pubblicità degli atti.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), quale risulta dalle modifiche apportate dal presente decreto:
"Art. 73 (Conseguimento del titolo).
(Commi primo e secondo abrogati).
Alla valutazione di cui al comma precedente possono essere ammessi anche studiosi che non abbiano partecipato ai corsi relativi purché siano in possesso di validi titoli di ricerca ed abbiano conseguito la laurea prescritta da un numero di anni superiore di uno alla durata del corso di dottorato di ricerca prescelto. Il numero complessivo dei titoli di dottore di ricerca conferibili agli studiosi anzidetti è determinato annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale. Tale numero non potrà superare in ciascun settore la metà del numero dei posti attribuiti ai sensi del primo comma dell'art. 70, con arrotondamento all'unità per eccesso. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, vengono fissati annualmente il termine e le modalità di presentazione delle domande e dei titoli da parte degli studiosi di cui al comma precedente.
(Commi quinto e sesto abrogati)".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, quale risulta
dalle modifiche apportate dal presente decreto:
"Art. 71 (Ammissione al corso). - Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso università straniera; si prescinde per l'ammissione dal requisito della cittadinanza italiana.
(Comma secondo abrogato).
L'esame di ammissione consiste in una prova scritta
e in un colloquio.
Le prove d'esame sono intese ad accertare
l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
La commissione dispone di sessanta punti per ciascuna delle due prove.
È ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 40/60.
Al termine della prova di esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle singole prove.
I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.
In caso di rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
I cittadini non italiani sono ammessi al dottorato di ricerca in soprannumero nel limite della metà dei posti previsti dal decreto di cui all'art. 70, con arrotondamento all'unità per eccesso.
Nel rispetto del limite massimo di cui al precedente art. 70 e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori".