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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1997, n. 387

Regolamento recante disciplina delle procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/11/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal: 22-11-1997
al: 31-12-1999
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, ed in particolare l'articolo 73; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in  particolare  l'articolo
20, comma 8, lettera d), che  prevede  un  apposito  regolamento  per
disciplinare le procedure per il conseguimento del titolo di  dottore
di ricerca; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 luglio 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1 ottobre 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
                 E m a n a il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Le commissioni per l'esame di ammissione ai corsi  di  dottorato
di ricerca sono nominate con  decreto  del  rettore  dell'universita'
sede amministrativa del corso e sono composte da  docenti  di  ruolo,
anche di altri atenei, italiani e stranieri, appartenenti ai  settori
scientificodisciplinari cui si riferisce il  corso.  Per  quanto  non
disposto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, comma primo e commi dal terzo all'ultimo,  le
universita' disciplinano la procedura di esame assicurando  un'idonea
valutazione  comparativa   dei   candidati,   tempi   ristretti   per
l'espletamento, nonche' la pubblicita' degli atti. 
           NOTE 
           Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
            - Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei  Ministri)  prevede  che
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  73  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  382/1980  (Riordinamento
          della docenza universitaria, relativa fascia di  formazione
          nonche' sperimentazione organizzativa e  didattica),  quale
          risulta dalle modifiche apportate dal presente decreto: 
            "Art. 73 (Conseguimento del titolo). 
           (Commi primo e secondo abrogati). 
            Alla valutazione  di  cui  al  comma  precedente  possono
          essere ammessi anche studiosi che non  abbiano  partecipato
          ai corsi relativi  purche'  siano  in  possesso  di  validi
          titoli  di  ricerca  ed  abbiano   conseguito   la   laurea
          prescritta da un numero  di  anni  superiore  di  uno  alla
          durata del corso di  dottorato  di  ricerca  prescelto.  Il
          numero  complessivo  dei  titoli  di  dottore  di   ricerca
          conferibili  agli   studiosi   anzidetti   e'   determinato
          annualmente dal  Ministro  della  pubblica  istruzione,  su
          parere del Consiglio universitario nazionale.  Tale  numero
          non potra' superare in ciascun settore la meta' del  numero
          dei posti attribuiti ai sensi del primo comma dell'art. 70,
          con arrotondamento all'unita' per eccesso. Con decreto  del
          Ministro  della  pubblica  istruzione,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale, vengono fissati annualmente il  termine
          e le modalita' di presentazione delle domande e dei  titoli
          da parte degli studiosi di cui al comma precedente. 
           (Commi quinto e sesto abrogati)". 
           Nota all'art. 1: 
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  71  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 382/1980, quale risulta 
          dalle modifiche apportate dal presente decreto: 
            "Art. 71 (Ammissione  al  corso).  -  Possono  presentare
          domanda di ammissione al corso coloro che siano in possesso
          di  laurea  o   titolo   equipollente   conseguito   presso
          universita' straniera; si prescinde  per  l'ammissione  dal
          requisito della cittadinanza italiana. 
             (Comma secondo abrogato). 
            L'esame di ammissione consiste in una prova scritta 
          e in un colloquio. 
            Le prove d'esame sono intese ad accertare 
          l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. 
            La commissione dispone di  sessanta  punti  per  ciascuna
          delle due prove. 
            E' ammesso al colloquio il candidato che  abbia  superato
          la prova scritta con un punteggio non inferiore a 40/60. 
            Il colloquio si intende superato  solo  se  il  candidato
          ottenga un punteggio di almeno 40/60. 
            Al termine della prova di esame la commissione compila la
          graduatoria generale di merito sulla base della  somma  dei
          voti riportati dai candidati nelle singole prove. 
            I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine  della
          graduatoria, fino alla concorrenza  del  numero  dei  posti
          disponibili. 
            In caso di rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio
          del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine  della
          graduatoria. 
            I cittadini non italiani sono  ammessi  al  dottorato  di
          ricerca in soprannumero nel limite della  meta'  dei  posti
          previsti dal decreto di cui all'art. 70, con arrotondamento
          all'unita' per eccesso. 
            Nel rispetto del limite massimo di cui al precedente art.
          70 e con le stesse modalita'  concorsuali,  possono  essere
          ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici  e
          professori di ruolo delle scuole secondarie superiori".