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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2012)
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Testo in vigore dal:  8-12-1990
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia sullo schema di decreto trasmesso dal Governo della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata l'11 luglio 1980;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica,

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori


Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
a) professori straordinari e ordinari;
b) professori associati.
Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nella unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.
I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento.
Possono essere chiamati a cooperare alle attività di docenza professori a contratto, ai sensi del successivo art. 25.
È istituito il ruolo dei ricercatori universitari.
Non è consentito il conferimento di incarichi di insegnamento.
((18))
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AGGIORNAMENTO (18)
La L. 19 novembre 1990, n. 341 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge."