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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n. 657

Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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Testo in vigore dal:  7-1-1997 al: 26-9-2022
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 92/66/CEE, del Consiglio del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

1. Fatte salve le disposizioni che disciplinano gli scambi intracomunitari, il presente regolamento stabilisce le norme di polizia veterinaria da applicare in caso di comparsa della malattia di Newcastle, di seguito denominata malattia, negli allevamenti di volatili, nei piccioni viaggiatori e negli altri uccelli tenuti in cattività; tali norme non si applicano se la malattia viene individuata negli uccelli selvatici che vivono in libertà, fermo restando, in tale caso, l'obbligo del Ministero della sanità di segnalare alla Commissione europea le misure nazionali di lotta adottate.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per volatili il pollame di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche, nonché gli uccelli corridori o ratiti.
3. Gli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII fanno parte integrante del presente regolamento.
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottate previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- La legge 9 marzo 1989, n. 86, concerne le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. L'art. 4 della suddetta Legge cosi recita:
"Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare). - 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c) e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 le diretive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dall'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 dal 1989.
2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 36 come sostituito dall'art. 3 della presente legge".
- La direttiva 92/66/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 260 del 5 settembre 1992.
- Il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, concerne il regolamento di polizia veterinaria.
Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267, riguarda il riordinamento dell'Istituto superiore di Sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587, riguarda il regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.