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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n. 657

Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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Testo in vigore dal: 7-1-1997
al: 26-9-2022
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
 Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86; 
 Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146; 
 Vista la direttiva 92/66/CEE, del Consiglio del 14 luglio 1992,  che
istituisce  misure  comunitarie  di  lotta  contro  la  malattia   di
Newcastle; 
 Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
 Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n.  267,  e  successive
modificazioni; 
 Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 24 ottobre 1996; 
 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 ottobre 1996; 
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                 E m a n a il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
 1.  Fatte  salve  le  disposizioni  che  disciplinano   gli   scambi
intracomunitari, il  presente  regolamento  stabilisce  le  norme  di
polizia veterinaria da applicare in caso di comparsa  della  malattia
di Newcastle, di seguito denominata malattia,  negli  allevamenti  di
volatili, nei piccioni viaggiatori e negli altri  uccelli  tenuti  in
cattivita';  tali  norme  non  si  applicano  se  la  malattia  viene
individuata negli uccelli selvatici che  vivono  in  liberta',  fermo
restando, in tale caso, l'obbligo  del  Ministero  della  sanita'  di
segnalare alla Commissione  europea  le  misure  nazionali  di  lotta
adottate. 
 2. Ai fini del presente  regolamento  si  intende  per  volatili  il
pollame di cui al regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3  marzo  1993,  n.  587,  e  successive  modifiche,
nonche' gli uccelli corridori o ratiti. 
 3. Gli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII fanno  parte  integrante
del presente regolamento. 
          AVVERTENZA 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per: 
             a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
             b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
             c) le materie in cui manchi la disciplina  da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
             d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
            Il comma 4  dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento", siano adottate previo parere  del  Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
            - La legge  9  marzo  1989,  n.  86,  concerne  le  norme
          generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  al   processo
          normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi comunitari. 
            -  La  legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  concerne  le
          disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
          all'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
          comunitaria  1993.  L'art.  4  della  suddetta  Legge  cosi
          recita: 
            "Art. 4  (Attuazione  di  direttive  comunitarie  in  via
          regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato  ad  attuare
          in via regolamentare, a norma degli articoli  3,  comma  1,
          lettera c) e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 le  diretive
          comprese nell'elenco  di  cui  all'allegato  C,  applicando
          anche il disposto dall'art.  5,  comma  1,  della  medesima
          legge n. 86 dal 1989. 
            2. Gli  schemi  di  regolamento  per  l'attuazione  delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato  D  sono
          sottoposti   al   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della  legge  9
          marzo  1989,  n.  36  come  sostituito  dall'art.  3  della
          presente legge". 
            - La direttiva 92/66/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L  260
          del 5 settembre 1992. 
            -  Il  D.P.R.  8  febbraio  1954,  n.  320,  concerne  il
          regolamento di polizia veterinaria. 
            Il  D.Lgs.  30  giugno  1993,   n.   267,   riguarda   il
          riordinamento dell'Istituto superiore di Sanita',  a  norma
          dell'art. 1, comma 1, lettera h), della  legge  23  ottobre
          1992, n. 421. 
          Note all'art. 1: 
            - Il D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587, riguarda il regolamento
          recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle
          norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari
          e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame
          e uova da cova.