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LEGGE 1 febbraio 1989, n. 36

Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati.

note: Entrata in vigore della legge: 23/02/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  23-2-1989

Art. 4

1. La Marina militare si avvale per gli studi, le sperimentazioni e i collaudi riguardanti gli aerei destinati all'imbarco, degli organismi tecnici dell'Aeronautica militare e delle competenti direzioni generali del Ministero della difesa.
2. La scelta dei mezzi aerei avviene in conformità alle procedure in vigore per l'approvvigionamento degli armamenti e dei materiali destinati alla Difesa.