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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1996, n. 584

Misure urgenti per la corresponsione del controvalore dei buoni pasto ai dipendenti civili del comparto Ministeri.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/11/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/01/1997)
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Testo in vigore dal:  19-11-1996 al: 18-1-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire, con la necessaria immediatezza, la corresponsione con effetto dal 1 aprile 1996 del controvalore dei buoni pasto al personale civile dei Ministeri, in conformità all'accordo con le confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 aprile 1996 e sino alla effettiva concessione dei buoni pasto di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1997, al personale indicato nel medesimo comma è attribuita una somma pari al controvalore del buono pasto fissato dall'accordo del 30 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1996, per ogni giorno di servizio svolto nelle condizioni previste dall'anzidetto accordo, rideterminata per tener conto della ritenuta erariale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che è applicata nella misura del 20 per cento. La spesa complessiva, rapportata alla durata della erogazione, deve essere contenuta dalle singole amministrazioni entro le somme loro assegnate sui competenti capitoli dei relativi stati di previsione per la concessione dei buoni pasto.