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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1996, n. 584

Misure urgenti per la corresponsione del controvalore dei buoni pasto ai dipendenti civili del comparto Ministeri.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/11/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/01/1997)
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Testo in vigore dal: 19-11-1996
al: 18-1-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  garantire,  con  la  necessaria  immediatezza,  la
corresponsione  con  effetto  dal  1 aprile 1996 del controvalore dei
buoni  pasto  al  personale  civile  dei  Ministeri,  in  conformita'
all'accordo  con  le  confederazioni  ed  organizzazioni sindacali di
categoria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 novembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con  i  Ministri  del  tesoro  e  del bilancio e della programmazione
economica e delle finanze;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  A decorrere dal 1 aprile 1996 e sino alla effettiva concessione
dei  buoni  pasto  di  cui  all'articolo  2, comma 11, della legge 28
dicembre  1995,  n.  550, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1997, al
personale indicato nel medesimo comma e' attribuita una somma pari al
controvalore del buono pasto fissato dall'accordo del 30 aprile 1996,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1996, per
ogni   giorno   di   servizio   svolto   nelle   condizioni  previste
dall'anzidetto  accordo, rideterminata per tener conto della ritenuta
erariale  ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che
e'  applicata  nella  misura  del 20 per cento. La spesa complessiva,
rapportata  alla durata della erogazione, deve essere contenuta dalle
singole  amministrazioni entro le somme loro assegnate sui competenti
capitoli  dei  relativi  stati  di  previsione per la concessione dei
buoni pasto.