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LEGGE 28 dicembre 1995, n. 550

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996).

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/1997)
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Testo in vigore dal:  5-10-1997
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Art. 2

1. Per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1996-1998, restano determinati per l'anno 1996 in lire 12.400 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella A allegata alla presente legge, e in lire 3.259,485 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge.
3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1996 e triennale 1996-1998, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge.
4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1996, in lire 3.177,8 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla tabella D allegata alla presente legge.
6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.
7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.
8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1996, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1996, n. 29, la spesa per gli anni 1996, 1997 e 1998 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti Ministeri, delle Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo - con esclusione del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) - della scuola e delle università è determinata, rispettivamente, in lire 2.640 miliardi, in lire 5.750 e in lire 6.890 miliardi ivi compresa la somma di lire 50 miliardi annui per il riequilibrio della retribuzione di posizione dei dirigenti statali in coerenza con gli analoghi trattamenti degli altri dirigenti del pubblico impiego.
10. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 1996, 1997 e 1998 sono determinate, rispettivamente, in lire 1.040 miliardi, in lire 2.310 miliardi e in lire 2.790 miliardi, ivi compresa la somma di lire 50 miliardi annui per la riforma del sistema retributivo dell'alta dirigenza.
11. Le somme di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Le somme anzidette sono comprensive, per il personale civile dei Ministeri che abbiano attivato l'orario di servizio e di lavoro di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su cinque giornate lavorative e che non dispongono di servizi di mensa o sostitutivi, della spesa per la concessione dei buoni pasto. A tal fine per il personale soggetto a contrattazione si provvede ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e per il personale non soggetto a contrattazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.
((3))
12. Ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la spesa per gli anni 1996, 1997 e 1998, relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale e delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione è determinata, rispettivamente, in lire 2.340 miliardi, in lire 5.370 miliardi e in lire 6.490 miliardi. Le competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci; per il personale del Servizio sanitario nazionale la quota capitaria che verrà determinata in sede di riparto alle regioni del Fondo sanitario nazionale è da intendere comprensiva degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.
13. Le somme di cui ai commi 9, 10 e 12 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 2 ottobre 1997, n. 334 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, si interpreta nel senso che l'erogazione dei buoni pasto è dovuta, secondo le modalità previste negli specifici accordi, anche ai dipendenti civili delle Amministrazioni e loro articolazioni del comparto Ministeri, nelle quali, per le particolari esigenze fatte salve dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non sia attivato l'orario di servizio e di lavoro su cinque giorni."