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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1996, n. 317

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-6-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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Testo in vigore dal:  29-6-1996 al: 26-9-2022
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modifiche;
Visti gli articoli 4 e 30 e l'allegato C della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la direttiva 92/102/CEE, del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche;
Vista la decisione 89/153/CEE, della Commissione del 13 febbraio 1989, relativa alla correlazione dei campioni prelevati ai fini della ricerca dei residui con gli animali ed allevamenti d'origine;
Tenuto conto del regolamento CEE 3508/92, del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e in particolare dell'art. 5;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità e definizioni
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di identificazione e registrazione degli animali e sostituisce ogni altra modalità di identificazione e registrazione, ivi compresa quella prescritta per gli scambi.
2. Il Ministero della sanità, a fini sanitari e di profilassi, può stabilire che:
a) siano sottoposte ad identificazione e registrazione specie animali diverse da quelle previste dal presente regolamento;
b) siano identificati individualmente gli animali delle specie sottoposte ad identificazione per azienda;
c) siano inseriti nel codice di identificazione nuovi elementi attraverso cui risalire ad ulteriori informazioni.
4. La Commissione europea, le autorità competenti e l'autorità preposta al controllo dell'applicazione del regolamento CEE 3508/92 possono accedere a tutte le informazioni derivanti dall'applicazione del presente regolamento.
5. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) animale: qualsiasi animale di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche, che sono attualmente quelli appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina;
b) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all'aria aperta o altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese stalle di sosta e mercati;
c) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, di animali;
d) autorità competente: il Ministero della sanità o l'autorità cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;
e) scambi: gli scambi, tra Stati membri, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;
f) marchio di identificazione: contrassegno auricolare, tatuaggio, o altro mezzo, apposto sull'animale senza comprometterne il benessere, che consenta di identificare l'animale e l'azienda di origine.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- La legge 9 marzo 1989, n. 81, riguarda le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 416, riguarda le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1993.
- L'art. 4 della suddetta legge così recita:
"Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare). - 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.
2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'art. 3 della presente legge".
- L'art. 30 della suddetta legge così recita:
"Art. 30 (Identificazione e registrazione degli animali). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/102/CEE, relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali, sarà informata ai seguenti criteri:
a) coordinare la legislazione vigente in materia di anagrafe del bestiame e, più in generale, di obblighi di registrazione posti a carico degli allevamenti;
b) disciplinare la tenuta dei registri in modo da garantire la semplificazione degli adempimenti e lo snellimento delle procedure, anche attraverso lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo".
- L'allegato C della suddetta legge così recita:
"ALLEGATO C (art. 4, comma 1) ELENCO DELLE DIRETTIVE
DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE
89/360/CEE: direttiva del Consiglio, del 30 maggio 1989, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda le zone amministrative e l'abolizione dell'esame sierologico per la brucellosi per taluni tipi di suini.
89/392/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
91/269/CEE: direttiva della Commissione, del 30 aprile 1991, che adegua al processo tecnico la direttiva 82/130/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva nelle miniere grisutose.
91/342/CEE: direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 83/643/CEE relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri.
91/368/CEE: direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
91/440/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
91/499/CEE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1991, che modifica la direttiva 64/432/CEE in relazione alla diagnosi della brucellosi bovina e della leucosi bovina enzootica.
91/672/CEE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna.
91/685/CEE: direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.
91/687/CEE: direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la peste suina classica.
92/33/CEE: direttiva del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.
92/34/CEE: direttiva del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.
92/35/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina.
92/40/CEE: direttiva del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.
92/42/CEE: direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi.
92/43/CEE: direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
92/45/CEE: direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni.
92/46/CEE: direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte.
92/47/CEE: direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.
92/66/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle.
92/75/CEE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.
92/90/CEE: direttiva della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione.
92/102/CEE: direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.
92/105/CEE: direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione.
92/110/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1992, recante modifica della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni.
92/116/CEE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
92/117/CEE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari.
92/119/CEE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.
92/120/CEE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.
93/44/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
93/68/CEE: direttiva del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici, pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione)".
- La direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992 è pubblicata in G.U.C.E. n. L 355 del 5 dicembre 1992.
- La legge 30 aprile 1976, n. 397, riguarda le norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea.
- Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118, riguarda l'attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e n. 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche.
- Per quanto concerne il D.L. 30 gennaio 1993, n. 28, vedi note all'art. 1.
- Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, riguarda l'attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da paesi terzi e introdotti nella Comunità europea.
- La decisione 89/153/CEE della Commissione del 13 febbraio 1989, pubblicata in G.U.C.E. n. L 59 del 2 marzo 1989, concerne la correlazione dei campioni prelevati ai fini della ricerca dei residui con gli animali ed allevamenti di origine.
- Per quanto concerne il regolamento CE 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, vedi note all'art. 1.
Note all'art. 1:
- Per quanto concerne la decisione 89/153/CEE vedi note alle premesse.
- Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, concerne l'attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea.
- Il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, l'art. 5 del suddetto regolamento così recita:
"Art. 5. - Il sistema di identificazione e di registrazione degli animali considerati per la concessione di un aiuto soggetto alle disposizioni del presente regolamento è stabilito conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 8 della direttiva 92/102/CEE".
- La legge 30 aprile 1976, n. 397, concerne le norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea.
- Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 556, concerne il regolamento per l'attuazione della direttiva 91/68/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, concerne l'istituzione del Servizio sanitario nazionale.
- Il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, concerne l'attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari. L'art. 2 del suddetto decreto così recita:
"Art. 2. - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) 'controllo veterinariò: qualsiasi controllo fisico e/o formalità amministrativa riguardante i prodotti o gli animali di cui all'art. 1 mirante direttamente o indirettamente a garantire la protezione della salute pubblica o della salute animale;
b) 'scambì: scambi tra Stati membri ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Trattato di Roma;
c) 'stabilimentò: qualsiasi azienda autorizzata che effettui la produzione, lo stoccaggio e la lavorazione dei prodotti di cui all'art. 1;
d) 'aziendà: il complesso agricolo e la stalla del commerciante nei quali sono tenuti o allevati abitualmente gli animali di cui agli allegati A e B nonché, per gli equini, l'azienda agricola o di addestramento, la stalla o in generale qualsiasi locale o impianto in cui sono tenuti o allevati abitualmente equini indipendentemente dal loro impiego;
e) 'centro o organismò: qualsiasi azienda effettui la produzione, lo stoccaggio, il trattamento o la manipolazione dei prodotti di cui all'art. 1;
f) 'autorità competentè: Il Ministero della sanità, o quello individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;
g) 'veterinario ufficialè: il medico veterinario dipendente dal Ministero della sanità o dall'autorità individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614".