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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 102

Norme concernenti l'attività di acquacoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 18/2/1992. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2012)
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Testo in vigore dal:  18-2-1992

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI